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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 marzo 2022

Cassazione n. 14501/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27841/2013 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo stesso in Canicattì, viale [OSCURATO:PERSONA] n.99, come da procura in calce al ricorso - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.

N. 22425/16 R.G.

I di 4 Est.

A. Crivelli [OSCURATO:PERSONA] del foro di Palermo, ed elettivamente domiciliate in Roma, alla piazza Pitagora n.9/A, presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Palermo, sez. 24, n. 33/24/13, depositata in data 21 marzo 2013; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 marzo 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]: 1.[OSCURATO:PERSONA] impugnava davanti alla CTP di Agrigento la cartella di pagamento n. 29120090010180488 notificatagli in data 11 settembre 2009, per l'importo di C 22.776,22 (di cui C 20.754,50 per IRPEF 2006 ed il restante per interessi e sanzioni) oltre diritti di notifica, conseguente iscrizione a ruolo provvisorio in pendenza di ricorso e relativa alla pretesa fiscale derivante da accertato maggior reddito di cui all'avviso di accertamento n.R31010200024/2009, notificato il 6 febbraio 2009 .L'accertamento era stato effettuato nei confronti della società Nuova CF Costruzioni in n.c., di uno dei cui soci frattanto deceduto il Caruso era erede.

Impugnata la pretesa esattiva davanti alla CTP Agrigento, questa con sentenza n.542/2010 rigettava il ricorso.

Pertanto avverso la stessa il Caruso proponeva appello articolato su nove motivi davanti alla CTR di Palermo.

La CTR con sentenza rigettava l'appello confermando la sentenza di primo grado e condannando l'appellante al pagamento delle spese.

Avverso tale sentenza il Caruso proponeva quindi ricorso per Cassazione affidato a nove motivi.

Si costituivano con appositi controricorsi tanto l'ente impositore Agenzia delle Entrate che la società di riscossione per chiedere il rigetto del ricorso. 2.Con ordinanza resa in data 24 febbraio 2020 questa Corte, preso atto che con apposita memoria il ricorrente rappresentava il definitivo annullamento dell'atto impositivo a carico della società da cui traeva N. 22425/16 R.G. 2 di 4 Est.

A. Crivelli origine la cartella impugnata, e con esso chiedeva che l'Agenzia controricorrente provvedesse all'annullamento del carico fiscale ed esattoriale con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere, rinviava la causa a nuovo ruolo concedendo all'Agenzia delle Entrate termine di giorni sessanta, decorrenti dalla comunicazione, per controdedurre in merito alla richiesta di cui sopra; 3.Con nota senza data della direzione provinciale di Agrigento dell'Agenzia delle Entrate, quest'ultima riportava che "in considerazione dell'intervenuto sgravio del ruolo concernente la cartella impugnata, l'Ufficio non ha interesse a coltivare l'odierno giudizio in attesa che la Corte di Cassazione si pronunci sull'accertamento prodromico", ed allegava il suddetto provvedimento di sgravio fiscale. [OSCURATO:PERSONA]: 1.L'intervenuto provvedimento di sgravio (allegato alla sopra richiamata nota della controricorrente) della posizione che ha dato origine alla cartella oggetto del presente giudizio determina, come danno atto entrambe le parti, il sopravvenuto venir meno dell'interesse al ricorso, di cui all'art.100, cod. proc. civ., con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere. 2.In relazione alle spese rilevato che l'esito e' determinato da un evento sopravvenuto alla proposizione del ricorso le stesse vanno compensate con riferimento all'intero giudizio

3. Dipendendo la definizione non dal ricorso introduttivo ma da motivi sopravvenuti, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato P. Q. M. dichiara cessata la materia del contendere; N. 22425/16 R.G. 3 di 4 Est.

A. Crivelli compensa le spese relative all'intero giudizio Così deciso in Roma, in data 24 marzo 2022 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27841/2013 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo stesso in Canicattì, viale [OSCURATO:PERSONA] n.99, come da procura in calce al ricorso - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. N. 22425/16 R.G. I di 4 Est. A. Crivelli [OSCURATO:PERSONA] del foro di Palermo, ed elettivamente domiciliate in Roma, alla piazza Pitagora n.9/A, presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Palermo, sez. 24, n. 33/24/13, depositata in data 21 marzo 2013; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 marzo 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]: 1.[OSCURATO:PERSONA] impugnava davanti alla CTP di Agrigento la cartella di pagamento n. 29120090010180488 notificatagli in data 11 settembre 2009, per l'importo di C 22.776,22 (di cui C 20.754,50 per IRPEF 2006 ed il restante per interessi e sanzioni) oltre diritti di notifica, conseguente iscrizione a ruolo provvisorio in pendenza di ricorso e relativa alla pretesa fiscale derivante da accertato maggior reddito di cui all'avviso di accertamento n.R31010200024/2009, notificato il 6 febbraio 2009 .L'accertamento era stato effettuato nei confronti della società Nuova CF Costruzioni in n.c., di uno dei cui soci frattanto deceduto il Caruso era erede. Impugnata la pretesa esattiva davanti alla CTP Agrigento, questa con sentenza n.542/2010 rigettava il ricorso. Pertanto avverso la stessa il Caruso proponeva appello articolato su nove motivi davanti alla CTR di Palermo. La CTR con sentenza rigettava l'appello confermando la sentenza di primo grado e condannando l'appellante al pagamento delle spese. Avverso tale sentenza il Caruso proponeva quindi ricorso per Cassazione affidato a nove motivi. Si costituivano con appositi controricorsi tanto l'ente impositore Agenzia delle Entrate che la società di riscossione per chiedere il rigetto del ricorso. 2.Con ordinanza resa in data 24 febbraio 2020 questa Corte, preso atto che con apposita memoria il ricorrente rappresentava il definitivo annullamento dell'atto impositivo a carico della società da cui traeva N. 22425/16 R.G. 2 di 4 Est. A. Crivelli origine la cartella impugnata, e con esso chiedeva che l'Agenzia controricorrente provvedesse all'annullamento del carico fiscale ed esattoriale con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere, rinviava la causa a nuovo ruolo concedendo all'Agenzia delle Entrate termine di giorni sessanta, decorrenti dalla comunicazione, per controdedurre in merito alla richiesta di cui sopra; 3.Con nota senza data della direzione provinciale di Agrigento dell'Agenzia delle Entrate, quest'ultima riportava che "in considerazione dell'intervenuto sgravio del ruolo concernente la cartella impugnata, l'Ufficio non ha interesse a coltivare l'odierno giudizio in attesa che la Corte di Cassazione si pronunci sull'accertamento prodromico", ed allegava il suddetto provvedimento di sgravio fiscale. [OSCURATO:PERSONA]: 1.L'intervenuto provvedimento di sgravio (allegato alla sopra richiamata nota della controricorrente) della posizione che ha dato origine alla cartella oggetto del presente giudizio determina, come danno atto entrambe le parti, il sopravvenuto venir meno dell'interesse al ricorso, di cui all'art.100, cod. proc. civ., con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere. 2.In relazione alle spese rilevato che l'esito e' determinato da un evento sopravvenuto alla proposizione del ricorso le stesse vanno compensate con riferimento all'intero giudizio 3. Dipendendo la definizione non dal ricorso introduttivo ma da motivi sopravvenuti, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato P. Q. M. dichiara cessata la materia del contendere; N. 22425/16 R.G. 3 di 4 Est. A. Crivelli compensa le spese relative all'intero giudizio Così deciso in Roma, in data 24 marzo 2022 Il
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