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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 34542/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se ite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza resa in data 29 dicembre 2022, il Tribunale di Messina, decidendo in sede di riesame, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato il provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Messina che ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90 (capi 25, 26, 29, 156 e 164 della imputazione provvisoria).

Le indagini, si legge nella ordinanza, hanno riguardato un'associazione per delinquere finalizzata al traffico ed alla commercializzazione di sostanze stupefacenti di varia natura, operante nel rione Giostra di Messina.

La gravità indiziaria in ordine alla esistenza della organizzazione di che trattasi era desunta dalle risultanze dell'attività investigativa compiuta dalla Guardia di Finanza di Messina, compendiate nell'informativa finale del 18 gennaio 2021. [OSCURATO:PERSONA] dell'ordine avevano avviato un'attività di videoripresa con telecamere collocate nel vico Bensaia del suddetto rione, luogo in cui risultava operante l'organizzazione promossa e direl:ta da [OSCURATO:PERSONA], il quale era coadiuvato dai più stretti familiari.

Le attività di videoripresa erano state accompagnate da un'articolata attività d'intercettazione delle conversazioni dei soggetti coinvolti nella vicenda, effettuata anche attraverso l'utilizzo di captatori informatici ex art. 266, comma 2 -bis cod. proc.pen.

Erano state successivamente acquisite le propalazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il quale, inizialmente intraneo alla congrega, si era poi dissociato dal contesto criminale di appartenenza, apportando un significativo contributo conoscitivo alle indagini e permettendo di stabilire l'organigramma del sodalizio, la ripartizione dei ruoli dei diversi partecipanti al suo interno, i settori di interesse e le modalità operative dell'organizzazione.

Il sodalizio, strutturato su base familiare, presidiava il territorio ed aveva avviato un florido commercio di stupefacenti, prevalentemente del tipo cocaina e marijuana. fui [OSCURATO:PERSONA] dettava le regole del commercio e si interfacciava con stabili fornitori ed acquirenti della sostanza, che provvedevano a loro volta allo smercio dello stupefacente.

In relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale, nell'evidenziare la gravità del quadro indiziario emerso a carico dell'indagato, ha richiamato gli esiti delle videoriprese e ripercorso il contenuto di talune conversazioni intercettate riguardanti i singoli episodi in contestazione, clesumendo da tali episodi e dai rapporti instaurati con gli altri soggetti coinvolti nelle vicende in ng esame, primo fra tutti il Cuscinà, anche la partecipazione del ricorrente al reato associativo contestato al capo 164 della rubrica.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, articolando i seguenti motivi di doglianza.

I) Violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. in relazione all'art. 192, comma 2 e 3 cod. proc. pen.; vizio di motivazione in ordine alla dedotta carenza di gravi indizi di colpevolezza rispetto alla condotta di partecipazione all'associazione rubricata al capo 164 della contestazione provvisoria.

Secondo la difesa le argomentazioni contenute nella ordinanza del riesame non darebbero conto in modo adeguato della condotta di partecipazione del ricorrente al reato associativo.

Non è stato posto rimedio alla intrinseca contraddittorietà contenuta nell'incolpazione provvisoria, che addebita al ricorrente il duplice ruolo di pusher e di intermediario nell'acquisizione dello stupefacente.

Il tribunale ha ravvisato nei diversi ruoli ascritti al ricorrente la prova indiziaria della condotta di partecipazione.

Ha illogicamente sostenuto, con apparato motivazionale intrinsecamente contraddittorio, che le singole contestazioni ex articolo 73 d.P.R. 309/90, nelle quali è attribuita al ricorrente la qualifica di acquirente (capi 25 e 26), di fornitore (capo 29), e di intermediario rispetto a terzi fornitori (capo 156), rappresentassero univcca manifestazione dell'appartenenza di questi al sodalizio.

L'ordinanza elude l'obiezione difensiva secondo cui la poliedricità di ruoli del Mesiti è piuttosto dimostrativa della episodicità e saltuarietà dei contatti di costui con il clan.

Tale interpretazione è avvalorata dalla circostanza che il Mesiti è risultato intrattenere rapporti con il solo Cuscinà.

Alla stregua dei principi stabiliti in sede di legittimità in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, in cui è richiesta la dimostrazione della stabilità del vincolo, la condivisione di intenti e la durevole disponibilità ad apportare un contributo alla realizzazione del comune programma, non è possibile sostenere la intraneità del ricorrente O_ sodalizio.

Una corretta applicazione di tali principi avrebbe dovuto indurre il tribunale ad escludere la gravità del quadro indiziario in ordine alla condotta di partecipazione del ricorrente al sodalizio diretto dal Cuscinà.

Nel pervenire alla soluzione adottata, il Tribunale ha trascurato di considerare le seguenti circostanze:

1. Le singole ipotesi di acquisto o fornitura di stupefacenti descritte ai capi 25, 26, 29 e 156 della rubrica, risultano essere state commesse unicamente in concorso con j [OSCURATO:PERSONA];

2. Il brevissimo arco temporale dei contatti intercorsi tra Mesiti e Cuscinà, compendiati nelle contestazioni provvisorie di cui ai capi 25 26 e 29 della rubrica;

3. La forbice temporale di sei mesi tra l'epoca in cui si collocano tali rapporti e la vicenda oggetto della incolpazione ascritta al capo 156 della rubrica, dimostrativa di un aiuto episodico, peraltro rimasto allo stadio di mera ideazione.

Dalla conversazione captata in occasione di tale ultimo episodio emerge la estemporaneità dell'incontro tra il ricorrente ed il Cuscinà e la operatività in termini di totale autonomia del Mesiti nel campo degli stupefacenti.

Tutto ciò corrobora la dedotta carenza indiziaria in ordine alla sussistenza di elementi a sostegno della condotta di partecipazione contestata.

3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi dedotti dal ricorrente sono infondati, pertanto il ricorso deve essere rigettato.

2. E' opportuno evidenziare come, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per Cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetti solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'abbiano indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc.

Tiana, Rv. 25546001).

Va inoltre precisato che, dal punto di vista indiziario, nella fase cautelare è sufficiente il requisito della sola gravità (articolo 273, comma t, cod. proc. pen.), giacché il comma 1-bis del citato art. 273 (introdotto, appunto, dalla suddetta legge) richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 dell'articolo 192 cod. proc. pen., che prescrive la precisione e la concordanza accanto alla gravità degli indizi: ne deriva, quindi, che gli indizi, ai fini delle misure cautelari, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'articolo 192, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 4, n.6660 del 24/01/2017, Pugiotto, Rv. 269179; Sez. 4, n. 37878 del 06/07/2007, Cuccaro, Rv. 237475).

3. Il Tribunale manifesta di avere seguito un adeguato percorso logico- argomentativo, avendo dato conto in maniera puntuale degli elementi risultanti a carico dell'indagato in relazione ai fatti di cui alle imputazioni provvisorie elevate a suo carico.

Quanto alla gravità indiziaria attinente alla ipotizzata partecipazione all'associazione, è d'uopo rilevare come le circostanze osservate dal difensore non risultino determinanti ai fini della esclusione della ricorrenza della fattispecie contestata.

Si rammenta come il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, conformemente alle altre fattispecie di associazione a delinquere, sia punito in relazione al pericolo rappresentato per l'ordine pubblico dalla predisposizione di una struttura organizzata finalizzata alla realizzazione di un programma criminoso diretto alla violazione dei reati in materia di stupefacenti.

Perché ricorra la fattispecie in esame, occorre l'esistenza di un vincolo associativo continuativo fra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti tra quelli previsti dall'art. 73 d.P.R.. 309/90, con la predisposizione di una struttura e di mezzi adeguati per la realizzazione del fine criminoso: l'elemento costitutivo del delitto in questione è quindi rappresentato dall'esistenza di un vincolo associativo (pactum sceleris) di natura permanente fra tre o più persone, qualificato da una organizzazione, anche minima e non necessariamente strutturata in modo gerarchico, ma comunque dotata di un carattere tendenzialmente stabile, che sia destinata a perdurare dopo la consumazione dei singoli delitti programmati in materia di stupefacenti.

E' proprio la permanenza del vincolo associativo che differenzia l'ipotesi di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 dal concorso di persone nel reato e determina il pericolo per l'ordine pubblico, giustificando l'autonoma configurazione del delitto di associazione per delinquere (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 18055 del 10/01/2018, Rv. 273008, così massimata: "L'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, va individuato non solo nel carattere dell'accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti e nella permanenza del vincolo associativo, ma anche nell'esistenza di un'organizzazione che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso").

Occorre poi precisare come l'accordo tra i diversi compartecipi all'associazione non debba necessariamente assumere la forma di un patto espresso consacrato in atti di costituzione, statuti, regolamenti, iniziazioni o altre manifestazioni di formale adesione: al contrario, può ritenersi non necessario che intervenga un patto esplicito tra gli associati, essendo sufficiente l'esistenza di fatto di una struttura organizzata tesa all'attuazione di un programma criminoso nel settore del traffico degli stupefacenti, in cui si innesti il contributo apportato dal singolo nella prospettiva del perseguimento dello scopo comune (cfr. Sez. 2, n. 43327 del 08/10/2013, Bashli, Rv. :256969: «Si è in presenza di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti ogniqualvolta tra tre o più persone si stringa, anche di fatto, un patto che ha in sé la cosiddetta "affectio societatis", in forza del quale tutti gli aderenti sono portati ad operare nel settore del traffico della droga, nella consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscano all'attuazione del programma criminale»; Sez. 6, n. 8046 del 08/05/1995, Valente, Rv. 202031:«Si è in presenza di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti ogniqualvolta tra tre o più persone si stringa, anche di fatto, cioè senza un preventivo accordo formale, un patto, che ha in sè la cosiddetta "affectio societatis", in forza del quale tutti gli aderenti sono portati ad operare nel settore del traffico della droga, nella consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscano all'attuazione del programma criminale.

Ciò che ha rilevanza non è un accordo consacrato in atti di costituzione, statuto, regolamento, iniziazione o in altre manifestazioni di formale adesione, ma l'esistenza, di fatto, della struttura prevista dalla legge, in cui si innesta il contributo apportato dal singolo nella prospettiva del perseguimento dello scopo comune»)., PQ‹ p to y Sul piano processuale Yesistenza del sodalizio criminoso e flg- W del vincolo permanente può essere data anche per mezzo dell'accertamento di "facta concludentia", quali i contatti continui tra gli associati, i rapporti di frequentazione, l'impiego di mezzi comuni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (ex multis Sez. 5, n. 8033 del 15/11/2012, Rv. 255207: «In tema di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, la prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere data anche per mezzo dell'accertamento di "facta concludentia", quali i contatti continui tra gli spacciatori, i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive»).In ordine poi alla condotta di partecipazione, trattandosi, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, di un reato a forma libera, esso può assumere forme e contenuti diversi per cui, ai fini della ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 74, comma 2, d.P.R. 309/90, si reputa necessaria e sufficiente una qualsiasi azione, eseguita con qualsiasi modalità, che risulti arrecare un contributo causale rispetto all'evento tipico: contributo che, purchè consapevole e apprezzabile sul piano causale in riferimento all'esistenza o al rafforzamento dell'associazione, può essere anche minimo e limitato nel tempo (così in motivazione Sez. 4, 15/1/2014, n. 4063 n.m.).

Il partecipe, dunque, può contribuire in vario modo alla esistenza del sodalizio, anche assumendo ruoli diversi, senza che questo escluda la ricorrenza del reato [da ultimo Sez. 3, n. 35975 del 26/05/2021, Caterina, Rv. 282139:"La partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è un reato a forma libera, la cui condotta costitutiva può realizzarsi in forme diverse, purché si traduca in un apprezzabile contributo alla realizzazione degli scopi dell'organismo, posto che in tal modo si verifica la lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice.(La Corte ha precisato in motivazione che, ai fini della determinatezza dell'imputazione di condotta di partecipazione al sodalizio in oggetto, non è necessaria l'indicazione dello specifico ruolo eventualmente rivestito dal partecipante)"].

Quanto al profilo della durata del periodo della partecipazione e della osservazione della condotta contestata - che la difesa assume essere insufficiente ai fini della ricorrenza dell'ipotesi delittuosa - è necessario rilevare come «In tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell' "affectio" di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato» (così Sez. 4 n. 50570 del 26/11/2019, Amarante, Rv. 278440 - 02 ).

Deve quindi concludersi sul punto, in linea con i principi consolidati espressi in materia da questa Corte, come anche un periodo non particolarmente prolungato possa essere idoneo a rivelare la condotta di partecipazione ove si ricavino, come nel presente caso, elementi per ritenere l'adesione al programma criminoso perseguito dalla organizzazione.

Nemmeno è richiesto, ai fini della ricorrenza della fattispecie associativa, che il singolo partecipe conosca tutti gli altri sodali e che interagisca con ciascuno di essi durante 4:esistenza del sodalizio.

4. Il Tribunale ha correttamente declinato i criteri enunciati, mettendo in rilievo, con argomentare logico, l'idoneità degli esiti delle attività investigative espletate dagli organi di Polizia a rivelare sia la ricorrenza della fattispecie associativa, sia la intraneità ad essa del ricorrente.

Tale ultimo aspetto è ricavato dal coinvolgimento dell'indagato nei singoli reati fine del sodalizio e dalla costante disponibilità dimostrata a contribuire alla esistenza ed operatività dell'organizzazione (cfr. pag. 9 della ordinanza).

La motivazione offerta a sostegno della ricostruzione è scevra dai vizi logici lamentati dalla difesa e risulta appagante ove scrutinata alla luce dei principi di diritto richiamati in precedenza.

5. Da tutto quanto precede deriva il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Si dispongono gli adempimenti di cui all'art. 94 co. 1 -ter disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se ite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa in data 29 dicembre 2022, il Tribunale di Messina, decidendo in sede di riesame, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato il provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Messina che ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90 (capi 25, 26, 29, 156 e 164 della imputazione provvisoria). Le indagini, si legge nella ordinanza, hanno riguardato un'associazione per delinquere finalizzata al traffico ed alla commercializzazione di sostanze stupefacenti di varia natura, operante nel rione Giostra di Messina. La gravità indiziaria in ordine alla esistenza della organizzazione di che trattasi era desunta dalle risultanze dell'attività investigativa compiuta dalla Guardia di Finanza di Messina, compendiate nell'informativa finale del 18 gennaio 2021. [OSCURATO:PERSONA] dell'ordine avevano avviato un'attività di videoripresa con telecamere collocate nel vico Bensaia del suddetto rione, luogo in cui risultava operante l'organizzazione promossa e direl:ta da [OSCURATO:PERSONA], il quale era coadiuvato dai più stretti familiari. Le attività di videoripresa erano state accompagnate da un'articolata attività d'intercettazione delle conversazioni dei soggetti coinvolti nella vicenda, effettuata anche attraverso l'utilizzo di captatori informatici ex art. 266, comma 2 -bis cod. proc.pen. Erano state successivamente acquisite le propalazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il quale, inizialmente intraneo alla congrega, si era poi dissociato dal contesto criminale di appartenenza, apportando un significativo contributo conoscitivo alle indagini e permettendo di stabilire l'organigramma del sodalizio, la ripartizione dei ruoli dei diversi partecipanti al suo interno, i settori di interesse e le modalità operative dell'organizzazione. Il sodalizio, strutturato su base familiare, presidiava il territorio ed aveva avviato un florido commercio di stupefacenti, prevalentemente del tipo cocaina e marijuana. fui [OSCURATO:PERSONA] dettava le regole del commercio e si interfacciava con stabili fornitori ed acquirenti della sostanza, che provvedevano a loro volta allo smercio dello stupefacente. In relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale, nell'evidenziare la gravità del quadro indiziario emerso a carico dell'indagato, ha richiamato gli esiti delle videoriprese e ripercorso il contenuto di talune conversazioni intercettate riguardanti i singoli episodi in contestazione, clesumendo da tali episodi e dai rapporti instaurati con gli altri soggetti coinvolti nelle vicende in ng esame, primo fra tutti il Cuscinà, anche la partecipazione del ricorrente al reato associativo contestato al capo 164 della rubrica. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, articolando i seguenti motivi di doglianza. I) Violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. in relazione all'art. 192, comma 2 e 3 cod. proc. pen.; vizio di motivazione in ordine alla dedotta carenza di gravi indizi di colpevolezza rispetto alla condotta di partecipazione all'associazione rubricata al capo 164 della contestazione provvisoria. Secondo la difesa le argomentazioni contenute nella ordinanza del riesame non darebbero conto in modo adeguato della condotta di partecipazione del ricorrente al reato associativo. Non è stato posto rimedio alla intrinseca contraddittorietà contenuta nell'incolpazione provvisoria, che addebita al ricorrente il duplice ruolo di pusher e di intermediario nell'acquisizione dello stupefacente. Il tribunale ha ravvisato nei diversi ruoli ascritti al ricorrente la prova indiziaria della condotta di partecipazione. Ha illogicamente sostenuto, con apparato motivazionale intrinsecamente contraddittorio, che le singole contestazioni ex articolo 73 d.P.R. 309/90, nelle quali è attribuita al ricorrente la qualifica di acquirente (capi 25 e 26), di fornitore (capo 29), e di intermediario rispetto a terzi fornitori (capo 156), rappresentassero univcca manifestazione dell'appartenenza di questi al sodalizio. L'ordinanza elude l'obiezione difensiva secondo cui la poliedricità di ruoli del Mesiti è piuttosto dimostrativa della episodicità e saltuarietà dei contatti di costui con il clan. Tale interpretazione è avvalorata dalla circostanza che il Mesiti è risultato intrattenere rapporti con il solo Cuscinà. Alla stregua dei principi stabiliti in sede di legittimità in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, in cui è richiesta la dimostrazione della stabilità del vincolo, la condivisione di intenti e la durevole disponibilità ad apportare un contributo alla realizzazione del comune programma, non è possibile sostenere la intraneità del ricorrente O_ sodalizio. Una corretta applicazione di tali principi avrebbe dovuto indurre il tribunale ad escludere la gravità del quadro indiziario in ordine alla condotta di partecipazione del ricorrente al sodalizio diretto dal Cuscinà. Nel pervenire alla soluzione adottata, il Tribunale ha trascurato di considerare le seguenti circostanze: 1. Le singole ipotesi di acquisto o fornitura di stupefacenti descritte ai capi 25, 26, 29 e 156 della rubrica, risultano essere state commesse unicamente in concorso con j [OSCURATO:PERSONA]; 2. Il brevissimo arco temporale dei contatti intercorsi tra Mesiti e Cuscinà, compendiati nelle contestazioni provvisorie di cui ai capi 25 26 e 29 della rubrica; 3. La forbice temporale di sei mesi tra l'epoca in cui si collocano tali rapporti e la vicenda oggetto della incolpazione ascritta al capo 156 della rubrica, dimostrativa di un aiuto episodico, peraltro rimasto allo stadio di mera ideazione. Dalla conversazione captata in occasione di tale ultimo episodio emerge la estemporaneità dell'incontro tra il ricorrente ed il Cuscinà e la operatività in termini di totale autonomia del Mesiti nel campo degli stupefacenti. Tutto ciò corrobora la dedotta carenza indiziaria in ordine alla sussistenza di elementi a sostegno della condotta di partecipazione contestata. 3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi dedotti dal ricorrente sono infondati, pertanto il ricorso deve essere rigettato. 2. E' opportuno evidenziare come, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per Cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetti solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'abbiano indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 25546001). Va inoltre precisato che, dal punto di vista indiziario, nella fase cautelare è sufficiente il requisito della sola gravità (articolo 273, comma t, cod. proc. pen.), giacché il comma 1-bis del citato art. 273 (introdotto, appunto, dalla suddetta legge) richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 dell'articolo 192 cod. proc. pen., che prescrive la precisione e la concordanza accanto alla gravità degli indizi: ne deriva, quindi, che gli indizi, ai fini delle misure cautelari, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'articolo 192, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 4, n.6660 del 24/01/2017, Pugiotto, Rv. 269179; Sez. 4, n. 37878 del 06/07/2007, Cuccaro, Rv. 237475). 3. Il Tribunale manifesta di avere seguito un adeguato percorso logico- argomentativo, avendo dato conto in maniera puntuale degli elementi risultanti a carico dell'indagato in relazione ai fatti di cui alle imputazioni provvisorie elevate a suo carico. Quanto alla gravità indiziaria attinente alla ipotizzata partecipazione all'associazione, è d'uopo rilevare come le circostanze osservate dal difensore non risultino determinanti ai fini della esclusione della ricorrenza della fattispecie contestata. Si rammenta come il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, conformemente alle altre fattispecie di associazione a delinquere, sia punito in relazione al pericolo rappresentato per l'ordine pubblico dalla predisposizione di una struttura organizzata finalizzata alla realizzazione di un programma criminoso diretto alla violazione dei reati in materia di stupefacenti. Perché ricorra la fattispecie in esame, occorre l'esistenza di un vincolo associativo continuativo fra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti tra quelli previsti dall'art. 73 d.P.R.. 309/90, con la predisposizione di una struttura e di mezzi adeguati per la realizzazione del fine criminoso: l'elemento costitutivo del delitto in questione è quindi rappresentato dall'esistenza di un vincolo associativo (pactum sceleris) di natura permanente fra tre o più persone, qualificato da una organizzazione, anche minima e non necessariamente strutturata in modo gerarchico, ma comunque dotata di un carattere tendenzialmente stabile, che sia destinata a perdurare dopo la consumazione dei singoli delitti programmati in materia di stupefacenti. E' proprio la permanenza del vincolo associativo che differenzia l'ipotesi di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 dal concorso di persone nel reato e determina il pericolo per l'ordine pubblico, giustificando l'autonoma configurazione del delitto di associazione per delinquere (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 18055 del 10/01/2018, Rv. 273008, così massimata: "L'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, va individuato non solo nel carattere dell'accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti e nella permanenza del vincolo associativo, ma anche nell'esistenza di un'organizzazione che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso"). Occorre poi precisare come l'accordo tra i diversi compartecipi all'associazione non debba necessariamente assumere la forma di un patto espresso consacrato in atti di costituzione, statuti, regolamenti, iniziazioni o altre manifestazioni di formale adesione: al contrario, può ritenersi non necessario che intervenga un patto esplicito tra gli associati, essendo sufficiente l'esistenza di fatto di una struttura organizzata tesa all'attuazione di un programma criminoso nel settore del traffico degli stupefacenti, in cui si innesti il contributo apportato dal singolo nella prospettiva del perseguimento dello scopo comune (cfr. Sez. 2, n. 43327 del 08/10/2013, Bashli, Rv. :256969: «Si è in presenza di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti ogniqualvolta tra tre o più persone si stringa, anche di fatto, un patto che ha in sé la cosiddetta "affectio societatis", in forza del quale tutti gli aderenti sono portati ad operare nel settore del traffico della droga, nella consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscano all'attuazione del programma criminale»; Sez. 6, n. 8046 del 08/05/1995, Valente, Rv. 202031:«Si è in presenza di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti ogniqualvolta tra tre o più persone si stringa, anche di fatto, cioè senza un preventivo accordo formale, un patto, che ha in sè la cosiddetta "affectio societatis", in forza del quale tutti gli aderenti sono portati ad operare nel settore del traffico della droga, nella consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscano all'attuazione del programma criminale. Ciò che ha rilevanza non è un accordo consacrato in atti di costituzione, statuto, regolamento, iniziazione o in altre manifestazioni di formale adesione, ma l'esistenza, di fatto, della struttura prevista dalla legge, in cui si innesta il contributo apportato dal singolo nella prospettiva del perseguimento dello scopo comune»)., PQ‹ p to y Sul piano processuale Yesistenza del sodalizio criminoso e flg- W del vincolo permanente può essere data anche per mezzo dell'accertamento di "facta concludentia", quali i contatti continui tra gli associati, i rapporti di frequentazione, l'impiego di mezzi comuni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (ex multis Sez. 5, n. 8033 del 15/11/2012, Rv. 255207: «In tema di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, la prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere data anche per mezzo dell'accertamento di "facta concludentia", quali i contatti continui tra gli spacciatori, i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive»).In ordine poi alla condotta di partecipazione, trattandosi, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, di un reato a forma libera, esso può assumere forme e contenuti diversi per cui, ai fini della ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 74, comma 2, d.P.R. 309/90, si reputa necessaria e sufficiente una qualsiasi azione, eseguita con qualsiasi modalità, che risulti arrecare un contributo causale rispetto all'evento tipico: contributo che, purchè consapevole e apprezzabile sul piano causale in riferimento all'esistenza o al rafforzamento dell'associazione, può essere anche minimo e limitato nel tempo (così in motivazione Sez. 4, 15/1/2014, n. 4063 n.m.). Il partecipe, dunque, può contribuire in vario modo alla esistenza del sodalizio, anche assumendo ruoli diversi, senza che questo escluda la ricorrenza del reato [da ultimo Sez. 3, n. 35975 del 26/05/2021, Caterina, Rv. 282139:"La partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è un reato a forma libera, la cui condotta costitutiva può realizzarsi in forme diverse, purché si traduca in un apprezzabile contributo alla realizzazione degli scopi dell'organismo, posto che in tal modo si verifica la lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice.(La Corte ha precisato in motivazione che, ai fini della determinatezza dell'imputazione di condotta di partecipazione al sodalizio in oggetto, non è necessaria l'indicazione dello specifico ruolo eventualmente rivestito dal partecipante)"]. Quanto al profilo della durata del periodo della partecipazione e della osservazione della condotta contestata - che la difesa assume essere insufficiente ai fini della ricorrenza dell'ipotesi delittuosa - è necessario rilevare come «In tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell' "affectio" di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato» (così Sez. 4 n. 50570 del 26/11/2019, Amarante, Rv. 278440 - 02 ). Deve quindi concludersi sul punto, in linea con i principi consolidati espressi in materia da questa Corte, come anche un periodo non particolarmente prolungato possa essere idoneo a rivelare la condotta di partecipazione ove si ricavino, come nel presente caso, elementi per ritenere l'adesione al programma criminoso perseguito dalla organizzazione. Nemmeno è richiesto, ai fini della ricorrenza della fattispecie associativa, che il singolo partecipe conosca tutti gli altri sodali e che interagisca con ciascuno di essi durante 4:esistenza del sodalizio. 4. Il Tribunale ha correttamente declinato i criteri enunciati, mettendo in rilievo, con argomentare logico, l'idoneità degli esiti delle attività investigative espletate dagli organi di Polizia a rivelare sia la ricorrenza della fattispecie associativa, sia la intraneità ad essa del ricorrente. Tale ultimo aspetto è ricavato dal coinvolgimento dell'indagato nei singoli reati fine del sodalizio e dalla costante disponibilità dimostrata a contribuire alla esistenza ed operatività dell'organizzazione (cfr. pag. 9 della ordinanza). La motivazione offerta a sostegno della ricostruzione è scevra dai vizi logici lamentati dalla difesa e risulta appagante ove scrutinata alla luce dei principi di diritto richiamati in precedenza. 5. Da tutto quanto precede deriva il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si dispongono gli adempimenti di cui all'art. 94 co. 1 -ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagam
Sentenza Cassazione n. 34542/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris