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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47288/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bologna del 21 ottobre 2022, che ha confermato la decisione del Tribunale di Parma del 28 settembre 2020, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione, in quanto ritenute coipevoie del reato di cui all'art. 8 del d.

Igs. n. 74 del 2000, commesso in Parma il 21 e il 28 febbraio 2013.

Ritenuto che i due motivi di ricorso, con cui si contesta la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione (primo motivo) e dell'inosservanza degli art. 192, corrimi 1 e 2, 530, comma 2, e 533 cod. proc. pen. (secondo motivo), sono manifestamente lir:I:andati, in quanto generici, non confrontandosi il ricorso con la motivazione delle iconformi sentenze di merito, nelle quali sono state richiamate le risultanze probatorie, da cui è emerso che !a Angel's, di cui era legale rappresentante Caluzzi, è risultata tra i fornitori della A.•.B., società che operava nell'ambiente del rally e delle relative sponsorizzazioni, venendc acquisite presso la A.G.B. due fatture emesse dalla Angel's che non sono state pagate.

Tali fatture sono state ritenute riferite a operazioni inesistenti, in base a una pluralità di dati fattuali che non hanno trovato smentita ex adverso, ovvero: la Angel's risultava aver presentato una sola dichiarazione fiscale, relativa all'anno di costituzione, non erano emerse ulteriori movimentazioni, ia sede legale era inesistente e la società non era in possesso di autovetture da noleggiare, mentre le due fatture riguardavano auto da mettere a disposizione.

A fronte di ciò, la Corte di appelio ha evidenziato che l'imputato si era limitato alla mera allegazione del fatto che i documenti fiscali sarebbero stati prodotti "in autonomia" dalla A.G.B., non avendo egli cornbartecipato al fatto, ma senza tuttavia produrre altre fatture delle Angel's al fine di colmare l'asserita lacuna istruttoria concernente la mancata acquisizione di fatture "comparative".

Osservato dunque che !a motivazione della sentenza impugnata è sorretta da considerazioni non illogiche, cui ia difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede cl legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601), e ciò senza considerare i palesi limiti di autosufficienza del ricorso rispetto al richiamo di singole fonti dimostrative: ii cui contenuto non è stato né allegato né riprodotto per esteso.

Rilevato, p,ertanto, che I ricorso debba essere dichiarato inammissibile e considerato che alla deciaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pacarnento da parte del ricorrente delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore [OSCURATO:PERSONA] delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M. nammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bologna del 21 ottobre 2022, che ha confermato la decisione del Tribunale di Parma del 28 settembre 2020, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione, in quanto ritenute coipevoie del reato di cui all'art. 8 del d. Igs. n. 74 del 2000, commesso in Parma il 21 e il 28 febbraio 2013. Ritenuto che i due motivi di ricorso, con cui si contesta la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione (primo motivo) e dell'inosservanza degli art. 192, corrimi 1 e 2, 530, comma 2, e 533 cod. proc. pen. (secondo motivo), sono manifestamente lir:I:andati, in quanto generici, non confrontandosi il ricorso con la motivazione delle iconformi sentenze di merito, nelle quali sono state richiamate le risultanze probatorie, da cui è emerso che !a Angel's, di cui era legale rappresentante Caluzzi, è risultata tra i fornitori della A.•.B., società che operava nell'ambiente del rally e delle relative sponsorizzazioni, venendc acquisite presso la A.G.B. due fatture emesse dalla Angel's che non sono state pagate. Tali fatture sono state ritenute riferite a operazioni inesistenti, in base a una pluralità di dati fattuali che non hanno trovato smentita ex adverso, ovvero: la Angel's risultava aver presentato una sola dichiarazione fiscale, relativa all'anno di costituzione, non erano emerse ulteriori movimentazioni, ia sede legale era inesistente e la società non era in possesso di autovetture da noleggiare, mentre le due fatture riguardavano auto da mettere a disposizione. A fronte di ciò, la Corte di appelio ha evidenziato che l'imputato si era limitato alla mera allegazione del fatto che i documenti fiscali sarebbero stati prodotti "in autonomia" dalla A.G.B., non avendo egli cornbartecipato al fatto, ma senza tuttavia produrre altre fatture delle Angel's al fine di colmare l'asserita lacuna istruttoria concernente la mancata acquisizione di fatture "comparative". Osservato dunque che !a motivazione della sentenza impugnata è sorretta da considerazioni non illogiche, cui ia difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede cl legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601), e ciò senza considerare i palesi limiti di autosufficienza del ricorso rispetto al richiamo di singole fonti dimostrative: ii cui contenuto non è stato né allegato né riprodotto per esteso. Rilevato, p,ertanto, che I ricorso debba essere dichiarato inammissibile e considerato che alla deciaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pacarnento da parte del ricorrente delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore [OSCURATO:PERSONA] delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. nammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,
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