CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10686/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui in data 23.4.2025 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha provveduto su una richiesta di applicazione di misura alternativa alla detenzione; Rilevato che il ricorrente si duole che il Tribunale di Sorveglianza, accogliendo l'istanza principale di affidamento in prova al servizio sociale, non abbia rideterminato la pena da espiare, per effetto di un recente provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Napoli che ha concesso a [OSCURATO:PERSONA] la liberazione anticipata per 450 giorni; Considerato che, in realtà, il provvedimento impugnato non ha affatto determinato la pena da espiare, e ciò conformemente alla previsione dell'art. 47, comma 1, ord. pen., secondo cui il condannato viene affidato al servizio sociale "per un periodo uguale a quello della pena da scontare"; Tenuto conto, piuttosto, che l'art. 54, comma 2, ord. pen. prevede che la concessione della liberazione anticipata viene comunicata al pubblico ministero che ha emesso il provvedimento di esecuzione, sicché la determinazione della pena da espiare per effetto del riconoscimento del predetto beneficio è un problema di esecuzione, che deve gestire - non il tribunale di sorveglianza, ma - il pubblico ministero mediante l'aggiornamento della posizione del condannato; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso è da considerarsi manifestamente infondato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci