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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06685/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2024 del TRIBUNALE di MARSALAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Marsala che l'ha condannata per il reato di furto, aggravato perché commesso su cose destinate a pubblico servizio; considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della predetta aggravante -, lungi dal muovere effettive censure di legittimità alla sentenza di impugnata, contiene asserti del tutto generici, sia nella parte in cui fa riferimento all'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, già esclusa dal Tribunale, sia allorché fa generico riferimento alla natura valutativa della circostanza della commessione del fatto su cose destinate a pubblico servizio, espressamente contestata con l'editto accusatorio, senza confrontarsi in alcun modo con l'iter speso sul punto dal primo Giudice (cfr. Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2024 del TRIBUNALE di MARSALAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Marsala che l'ha condannata per il reato di furto, aggravato perché commesso su cose destinate a pubblico servizio; considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della predetta aggravante -, lungi dal muovere effettive censure di legittimità alla sentenza di impugnata, contiene asserti del tutto generici, sia nella parte in cui fa riferimento all'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, già esclusa dal Tribunale, sia allorché fa generico riferimento alla natura valutativa della circostanza della commessione del fatto su cose destinate a pubblico servizio, espressamente contestata con l'editto accusatorio, senza confrontarsi in alcun modo con l'iter speso sul punto dal primo Giudice (cfr. Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2
Sentenza Cassazione n. 06685/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris