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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04292/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Bruno) Rilevato che l'unico, per quanto articolato, motivo dedotto si rivela generico, poiché riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla corretta ricostruzione dei fatti ed alla piena attendibilità della testimone (Zanetti) escussa (v. pag. 6-8- mot. sent. imp.).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 13 dicembre 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente O ando Vi m Pierluigi efano DEPOSITATA CAbIGE LERlA 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Bruno) Rilevato che l'unico, per quanto articolato, motivo dedotto si rivela generico, poiché riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla corretta ricostruzione dei fatti ed alla piena attendibilità della testimone (Zanetti) escussa (v. pag. 6-8- mot. sent. imp.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 13 dicembre 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente O ando Vi m Pierluigi efano DEPOSITATA CAbIGE LERlA 3
Sentenza Cassazione n. 04292/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris