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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 gennaio 2026

Cassazione n. 12588/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SORVEGLIANZA di Milanoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall'interessato [OSCURATO:PERSONA].Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono posteriori alla vigenza della leggen.103 del 2017, con cui si è esclusa la facolta dell' imputato (e quindi anche del condannato)di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - inogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale dellaCorte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.; Sez.

U.21.12.2017, Aiello).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art.610 comma 5bis cod.proc.pen., introdotto dalla medesima legge n.103 del 2017.Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e , in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma didenaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila .

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 22/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SORVEGLIANZA di Milanoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall'interessato [OSCURATO:PERSONA].Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono posteriori alla vigenza della leggen.103 del 2017, con cui si è esclusa la facolta dell' imputato (e quindi anche del condannato)di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - inogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale dellaCorte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.; Sez. U.21.12.2017, Aiello).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art.610 comma 5bis cod.proc.pen., introdotto dalla medesima legge n.103 del 2017.Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e , in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma didenaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila . P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 22/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12588/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris