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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 ottobre 2025

Cassazione n. 34253/2025

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eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25051/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - AKTIENGESELLSCHAFT , rappresentata e difes a dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Milanon. 2423 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie delle parti; [OSCURATO:PERSONA] −[OSCURATO:PERSONA] aveva sottoscritto, in data 8 luglio 2003 , tramite [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., una proposta di assicurazione con [OSCURATO:PERSONA], seguita dall’accettazione e dall’emissione della polizza n. 50814 il 16 luglio 2003; in quella data, versava un premio unico di 170.000 euro, a cui si aggiungeva, il 23 gennaio 2006, un ulteriore versamento di 22.000 euro, per un totale di 192.000 euro; le prestazioni assicurate prevedevano, in caso di vita al 16 luglio 2046, una rendita vitalizia immediata con restituzione del premio, e in caso di decesso tra il 16 luglio 2003 e il 15 luglio 2046, il valore della polizza; −[OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. chiedendo in via principale che fosse accertata e dichiarata la nullità del contratto quadro e del contratto di assicurazione denominato VipValor Privilegium, sottoscritto tramite Fixia, per inosservanza dell’obbligo della forma scritta previsto dall’art. 23 TUF; in via subordinata, chiedeva la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni per violazione delle norme del TUF e del [OSCURATO:PERSONA], oltre al pagamento della somma di 192.000 euro, corrispondente agli importi versati; −[OSCURATO:PERSONA] si costituiva in giudizio eccependo la carenza di legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA] e l’intervenuta prescrizione delle pretese, oltre a contestare nel merito le domande; −[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., pur regolarmente citata, rimaneva contumace ; −i l Tribunale di Milano, con la sentenza n. 5579/2020 depositata il 21 settembre 2020, rigettava le domande di [OSCURATO:PERSONA]: riteneva, infatti, che la polizza in questione, pur avendo natura finanziaria, non fosse soggetta all’art. 23 TUF, in quanto la norma era stata introdotta successivamente alla stipula del contratto (2003), e, comunque, la polizza risultava regolarmente stipulata per iscritto; quanto alla domanda risarcitoria, il Tribunale osservava che la polizza aveva scadenza nel 2046 e non risultava documentata la perdita del capitale investito, né la cessazione anticipata del contratto; −[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello; −[OSCURATO:PERSONA] si costituiva chiedendo la conferma della decisione di primo grado; −l a Corte d ’ appello di Milano, con la sentenza n. 2423 dell ’ 8 luglio 2022, rigettava l’impugnazione e confermava integralmente la sentenza di primo grado; −p er quanto qui ancora rileva, la Corte di merito così motivava la propria decisione: «L’art. 25 bis TUF, introdotto dall ’ art. 11 legge 26 dicembre 2005 n. 262, estende “all’offerta e alla consulenza aventi ad oggetto depositi strutturati e prodotti finanziari, diversi dagli strumenti finanziari emessi da banche”, tra cui anche quelli emessi da imprese assicurative, la forma scritta ad substantiam prevista dall ’ art. 23 del medesimo TU per i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento. … la citata disposizione è inapplicabile alle polizze aventi le caratteristiche di prodotti finanziari, come quella in questione, stipulate in epoca anteriore alla entrata in vigore dell’art. 25 bis TUF. … il motivo di appello [relativo alla responsabilità risarcitoria di [OSCURATO:PERSONA]] pecca di estrema genericità.

L’appellante non affronta minimamente il tema centrale della questione e cioè la prova della perdita del capitale investito. … Il motivo, in assenza di qualsiasi confutazione delle argomentazioni spese in sentenza per affermare l’assenza di prova della perdita del capitale investito, va dunque dichiarato inammissibile.»; −a vverso detta pronuncia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; −l a [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso; −l e parti depositavano memorie ex art. 380 - bis .1, comma 1, c.p.c. ; −a ll’esito della camera di consiglio del 30 / 10 /202 5 , il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] −in base ai principî affermati da Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010 (e successive conformi) ed in considerazione dell’inammissibi- lità del ricorso, può prescindersi dalla verifica dell’integrità del contraddit- torio; −col primo motivo, formulato ai sensi dell ’ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., il ricorrente deduce la «Violazione e falsa applicazione degli artt.1325, 1418, 1882 -1895 c.c.

Nullità del contratto di assicurazione», perché la Corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare la nullità del contratto per mancanza di causa assicurativa (in quanto privo del rischio tipico dell’assi- curazione sulla vita), trattandosi in realtà di un investimento finanziario; −il motivo è inammissibile; −in primo luogo, l a parte ricorrente si duole della mancata applicazione di norme codicistiche relative al contratto di assicurazione, benché la Corte d’appello abbia univocamente qualificato il contratto de quo come stru- mento finanziario e non di natura assicurativa; pertanto, la censura è ec- centrica rispetto alla motivazione della sentenza impugnata; −inoltre, l ’ invocazione dell ’ art. 1895 c.c. per la prima volta in questa sede rende evidente che si tratta di questione nuova, come tale inammissi- bile nel giudizio di legittimità; −col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 , c.p.c., il ricorrente deduce la «Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c.

Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio», per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto non provata la perdita del capitale investito, nonostante la documentazione prodotta e le stesse ammissioni della controparte, che avevano reso il fatto non contestato e, quindi, ex seprovato; −i l motivo – che va esaminato con priorità rispetto al secondo, perché assorbente –è inammissibile, perché non coglie la principale ratio decidendi della Corte di merito, secondo cui la censura svolta in appello rispetto alla responsabilità risarcitoria della [OSCURATO:PERSONA]- schaft era generica e inammissibile; −tale statuizione non ha forma to oggetto del ricorso per cassazione, sicché è superfluo valutare se fosse provata per non contestazione la perdita del capitale –che l’appellata oggi controricorrente poteva essere (in ipotesi) chiamata a risarcire in forza delle argomentazioni illustrate col secondo mo- tivo («Violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 23 TUF e artt. 28, 29 e 30 del [OSCURATO:PERSONA] 11522/98.

Nullità del contratto di investi- mento») –perché la statuizione di primo grado sulla mancata dimostrazione di tale pregiudizio è passata in giudicato; −il secondo motivo di ricorso, come accennato, resta assorbito; −in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e ne consegue la condanna del ricorrente a rifondere allacontroricorrente le spese del giudi- zio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura in- dicata nel dispositivo; −va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere allacontroricorrente le spese di que- sto giudizio, liquidate in Euro 3.800,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricor- renteed al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quanto previsto per i rispettivi ricorsi, se dovut

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25051/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - AKTIENGESELLSCHAFT , rappresentata e difes a dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Milanon. 2423 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie delle parti; [OSCURATO:PERSONA] −[OSCURATO:PERSONA] aveva sottoscritto, in data 8 luglio 2003 , tramite [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., una proposta di assicurazione con [OSCURATO:PERSONA], seguita dall’accettazione e dall’emissione della polizza n. 50814 il 16 luglio 2003; in quella data, versava un premio unico di 170.000 euro, a cui si aggiungeva, il 23 gennaio 2006, un ulteriore versamento di 22.000 euro, per un totale di 192.000 euro; le prestazioni assicurate prevedevano, in caso di vita al 16 luglio 2046, una rendita vitalizia immediata con restituzione del premio, e in caso di decesso tra il 16 luglio 2003 e il 15 luglio 2046, il valore della polizza; −[OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. chiedendo in via principale che fosse accertata e dichiarata la nullità del contratto quadro e del contratto di assicurazione denominato VipValor Privilegium, sottoscritto tramite Fixia, per inosservanza dell’obbligo della forma scritta previsto dall’art. 23 TUF; in via subordinata, chiedeva la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni per violazione delle norme del TUF e del [OSCURATO:PERSONA], oltre al pagamento della somma di 192.000 euro, corrispondente agli importi versati; −[OSCURATO:PERSONA] si costituiva in giudizio eccependo la carenza di legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA] e l’intervenuta prescrizione delle pretese, oltre a contestare nel merito le domande; −[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., pur regolarmente citata, rimaneva contumace ; −i l Tribunale di Milano, con la sentenza n. 5579/2020 depositata il 21 settembre 2020, rigettava le domande di [OSCURATO:PERSONA]: riteneva, infatti, che la polizza in questione, pur avendo natura finanziaria, non fosse soggetta all’art. 23 TUF, in quanto la norma era stata introdotta successivamente alla stipula del contratto (2003), e, comunque, la polizza risultava regolarmente stipulata per iscritto; quanto alla domanda risarcitoria, il Tribunale osservava che la polizza aveva scadenza nel 2046 e non risultava documentata la perdita del capitale investito, né la cessazione anticipata del contratto; −[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello; −[OSCURATO:PERSONA] si costituiva chiedendo la conferma della decisione di primo grado; −l a Corte d ’ appello di Milano, con la sentenza n. 2423 dell ’ 8 luglio 2022, rigettava l’impugnazione e confermava integralmente la sentenza di primo grado; −p er quanto qui ancora rileva, la Corte di merito così motivava la propria decisione: «L’art. 25 bis TUF, introdotto dall ’ art. 11 legge 26 dicembre 2005 n. 262, estende “all’offerta e alla consulenza aventi ad oggetto depositi strutturati e prodotti finanziari, diversi dagli strumenti finanziari emessi da banche”, tra cui anche quelli emessi da imprese assicurative, la forma scritta ad substantiam prevista dall ’ art. 23 del medesimo TU per i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento. … la citata disposizione è inapplicabile alle polizze aventi le caratteristiche di prodotti finanziari, come quella in questione, stipulate in epoca anteriore alla entrata in vigore dell’art. 25 bis TUF. … il motivo di appello [relativo alla responsabilità risarcitoria di [OSCURATO:PERSONA]] pecca di estrema genericità. L’appellante non affronta minimamente il tema centrale della questione e cioè la prova della perdita del capitale investito. … Il motivo, in assenza di qualsiasi confutazione delle argomentazioni spese in sentenza per affermare l’assenza di prova della perdita del capitale investito, va dunque dichiarato inammissibile.»; −a vverso detta pronuncia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; −l a [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso; −l e parti depositavano memorie ex art. 380 - bis .1, comma 1, c.p.c. ; −a ll’esito della camera di consiglio del 30 / 10 /202 5 , il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] −in base ai principî affermati da Cass., Sez. U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010 (e successive conformi) ed in considerazione dell’inammissibi- lità del ricorso, può prescindersi dalla verifica dell’integrità del contraddit- torio; −col primo motivo, formulato ai sensi dell ’ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., il ricorrente deduce la «Violazione e falsa applicazione degli artt.1325, 1418, 1882 -1895 c.c. Nullità del contratto di assicurazione», perché la Corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare la nullità del contratto per mancanza di causa assicurativa (in quanto privo del rischio tipico dell’assi- curazione sulla vita), trattandosi in realtà di un investimento finanziario; −il motivo è inammissibile; −in primo luogo, l a parte ricorrente si duole della mancata applicazione di norme codicistiche relative al contratto di assicurazione, benché la Corte d’appello abbia univocamente qualificato il contratto de quo come stru- mento finanziario e non di natura assicurativa; pertanto, la censura è ec- centrica rispetto alla motivazione della sentenza impugnata; −inoltre, l ’ invocazione dell ’ art. 1895 c.c. per la prima volta in questa sede rende evidente che si tratta di questione nuova, come tale inammissi- bile nel giudizio di legittimità; −col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 , c.p.c., il ricorrente deduce la «Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio», per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto non provata la perdita del capitale investito, nonostante la documentazione prodotta e le stesse ammissioni della controparte, che avevano reso il fatto non contestato e, quindi, ex seprovato; −i l motivo – che va esaminato con priorità rispetto al secondo, perché assorbente –è inammissibile, perché non coglie la principale ratio decidendi della Corte di merito, secondo cui la censura svolta in appello rispetto alla responsabilità risarcitoria della [OSCURATO:PERSONA]- schaft era generica e inammissibile; −tale statuizione non ha forma to oggetto del ricorso per cassazione, sicché è superfluo valutare se fosse provata per non contestazione la perdita del capitale –che l’appellata oggi controricorrente poteva essere (in ipotesi) chiamata a risarcire in forza delle argomentazioni illustrate col secondo mo- tivo («Violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 23 TUF e artt. 28, 29 e 30 del [OSCURATO:PERSONA] 11522/98. Nullità del contratto di investi- mento») –perché la statuizione di primo grado sulla mancata dimostrazione di tale pregiudizio è passata in giudicato; −il secondo motivo di ricorso, come accennato, resta assorbito; −in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e ne consegue la condanna del ricorrente a rifondere allacontroricorrente le spese del giudi- zio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura in- dicata nel dispositivo; −va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere allacontroricorrente le spese di que- sto giudizio, liquidate in Euro 3.800,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricor- renteed al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quanto previsto per i rispettivi ricorsi, se dovut
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