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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 maggio 2024

Cassazione n. 25444/2024

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25484/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, P [OSCURATO:PERSONA] 92, presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliazione telematica come in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] n. 2 DELLA REGIONE DELL’ UMBRIA, ex lege domiciliataal la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliazione telematica come in atti -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PERUGIA n. 382/2021 depositata il 25/6/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/5/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conveniva davanti al Tribunale di Perugia l’[OSCURATO:PERSONA] per ottenerne il risarcimento dei danni che gli avrebbero cagionato i sanitari dell’Ospedale di Foligno, dove aveva subito due interventi chirurgici - il 31 marzo e il 9 aprile 2008 -; la convenuta si costituiva resistendo.

Il Tribunale, con sentenza del 13 settembre 2017, accoglieva la domanda riconoscendo un danno biologico del 65% e condannando la convenuta a risarcire l’attorenella misura di euro 808.910, oltre a spese di CTU e a spese di lite.

L’[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, cui controparte resisteva.

Disposta una nuova CTU, la Corte d’appello di Perugia, con sentenza del 25 giugno 2021, “in parziale riforma” della sentenza di primo grado, condannava l’Ausl a risarcire controparte nella misura di euro 465.637 oltre interessi e spese di CTU già liquidate dal primo giudice e spese di primo grado come già liquidate da quest’ultimo, e condannava [OSCURATO:PERSONA] a rifondere all’appellante tutte le spese di lite del secondo grado per “l’accoglimento dell’appello”, ponendo a carico dell’Ausl le spese della CTU di secondo grado. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso, basato su tre motivi, da cui l’Ausl si è difesa con controricorso.

Entrambe le partihanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo, relativo all’entità dei postumi biologici permanenti, denuncia, ex articolo 360, primo comma, n. 4 c.p.c., nullità della sentenza ai sensi dell’articolo 132, secondo comma, n.4 c.p.c. o, “in via subordinata o alternativa”, omesso esame di fatti discussi e decisivi ai fini della quantificazione del relativo danno.1.1 All’invio della bozza di relazione da parte dei consulenti tecnici d’ufficio del giudizio d’appello , i consulenti tecnici di parte dell’attuale ricorrente avevano formulato critiche (riportate nel motivo, a pagine 5-6 del ricorso) alle quali i consulenti tecnici d’ufficio rispondevano nella relazione definitiva (e ciò viene riportato a pagina 6del ricorso), disattendendole.

Su tale contrasto - per cui al ricorrente, ad avviso dei suoi consulenti tecnici di parte, si sarebbe dovuto riconoscere una percentuale superiore di invalidità permanente -, che l’appellato rimarcava nella comparsa conclusionale e nella replica del secondo grado, la corte territoriale “non si è affatto pronunciata”, pur dovendo assumere una posizione e motivarla.

Seguendo la linea dei consulenti tecnici di parte, il danno biologico non sarebbe stato quello riconosciuto dal giudice d’appello nella misura di euro 192.458, bensì si sarebbe collocato nella forbice tra euro 310.296 ed euro

360.613. La sentenza quindi sarebbe “nulla” ex articolo 132, secondo comma, n.4 c.p.c. o, in subordine, “annullabile” per il vizio di cui all’articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., tanto più considerandoche si era creata anche una discrasia tra la prima e la seconda consulenza tecnica d’ufficio; d’altronde “il risarcimento deve consistere in una reintegra del danneggiato nella situazione anteriore all’evento dannoso”. 1.2 I consulenti tecnici d’ufficio del secondo grado hanno confutato (come si evidenzia nello stesso motivo) le critiche dei consulenti tecnici di parte dell’attuale ricorrente e a sua volta il giudice d’appello ha inequivocamente aderito in toto alla consulenza che aveva disposta, così implicitamente superandola critica dell’appellato.

È ben noto, infatti, che il giudice di merito, qualora aderisca alla valutazione del consulente tecnico d’ufficio, può avvalersi della modalità motivazionale per relationem (cfr., tra i più recenti arresti massimati, Cass. sez. 5, ord. 6 maggio 2021 n. 11917, Cass. sez. 1, ord. 11 giugno 2018 n. 15147 e Cass. sez. 1, 21 novembre 2016 n. 23637).

Non sussiste pertanto carenza motivazionale, né sotto il profilo del n.4 né sotto il profilo del n.5 dell’articolo 360, primo comma, c.p.c.

2. Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione dell’articolo 112 c.p.c. in relazione al mancato riconoscimento del danno emergente. 2.1 L’attuale ricorrente nell’atto di citazione aveva chiesto il risarcimento del danno emergente nella misura, equitativamentedeterminata, di euro 10.000 per determinate spese (terapie e consulenza con il perito di parte) oltre ad euro 707 per la procedura di mediazione.

Queste domande furono “espressamente reiterate ex art. 346 c.p.c.” nella comparsa di costituzione in appello -a pagina 18 - e nelle precisate conclusioni all’udienza del 31 ottobre 2019, al riguardo argomentandopoi nella comparsa conclu sionale d’appello. 2.2 Nel caso di specie, non si prospettano domande assorbite dalla decisione del primo giudice, bensì domande oggetto di omessa pronuncia; eil vizio di omessa pronuncia su una domanda della parte divenuta vincitrice per altre domande va presentatocome motivo di appello incidentale che segnali chiaramente l’errore del primo giudice, anche se le ragioni fondanti il motivo possono esaurirsi nell’evidenziare proprio l’omessa decisione in primo grado sulla domanda ritualmente proposta (cfr.Cass. sez. 2, ord. 9 agosto 2018 n. 20690).

Tuttavia, tale regola non è qui applicabile, giacché né dalla comparsa d'appello né tantomeno dalle precisate conclusioni dell'udienza del 31 ottobre 2019 emerge la doglianza di omessa pronuncia o si ravvisa comunque la riproposizione della domanda avanzata in primo grado, per cui il motivo non ha consistenza.

3. Il terzo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n. 3 o, in subordine, n. 4 c.p.c., violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. 3.1 Si duole il ricorrenteche il giudice d’appello l o h a condannato integralmente a rifondere le spese di secondo grado a controparte, nonostante che l’appello di quest’ultima sia stato soltanto parzialmente accolto, avendola infatti anche la corte territoriale condannata, pur per un quantumminore. 3.2 In effettil’appellante principale aveva proposto appello diretto alla revoca integraledella condanna pronunciata dal primo giudice, come emerge anche dal secondo motivo del gravame riportato a pagina 3 della sentenza qui impugnata: il gravame investiva, pertanto, sia l’an, sia - nel caso in cui questa ontologicamente preliminare censura non venisse accolta - il quantum della condanna del Tribunale.Quindi la c orte territoriale, come sopra si è già rilevato, ha disposto una seconda consulenza tecnica d'ufficio, in relazione ai primi due motivi d'appello(v. s entenza , pagina 5: “N on v ’è revoca in dubbio ch e i primi due motivi di impugnazione proposti dall’AUSL Umbria abbiano trovato risposta e chiarimento dalla CTU che questa Corte ha ritenuto di rinnovare”); eil secondo motivo d'appello, si ripete, concerneva espressamenteanche l ’ an (v. s entenza , pagina3: “ omessa valutazione dell'interruzione del nesso causale conseguente all'intervento dell'Ospedale di Alessandria…”).

La Corte perugina, dunque,ha realmente compiuto solo quel la che essa stessa ha definito nel dispositivouna “parziale r iforma ”, v ale a dire ha confermato la decisione del primo giudice riguardo all'an- attribuendo pertanto la malpractice all'ospedale umbro e quindi all'appellante – e ha inciso soltanto sul quantum risarcitorio,con una deminutio che comunque lo ha lasciato alquanto cospicuo - più della metà della sorte:da euro 808.910 ad euro 465.637 - . 3.3 Ne emergeevidentemente che la soccombenza non ha investito Lleshi, bensì l'appellante,che, nonostante tra l'altro una nuova consulenza tecnica d'ufficio, ha visto confermare la propria responsabilità e decurtare solo in moderata misural'importo del risarcimento che era stato condannato a corrispondere dal primo giudice.

Della suacondizione di “sostanzialesoccombenza” la stessa corte territoriale si mostra ben consapevole, laddove la dichiara“nei due giudizi” nella parteconclusiva della motivazione ( pagina 8, sub 13).

Ne consegue l'errore di diritto denunciato con il terzo motivo del ricorso: il giudice del gravame, senza fondamento giuridico e, prima ancora, logico , ha condannato l'attuale ricorrentevittorioso a rifondere all'appellante soccombente (e, ancora si ripete, d opo aver espressamente riconosciuto “ nei due giudizi la sostanziale soccombenza della [OSCURATO:PERSONA]”: sentenza , pagina 8) t utte le spese di lite del secondo grado, alla soccombente addossando soltanto le spese della CTU,in palese conflitto anche con gli insegnamenti più recenti del giudice 6 nomofilattico (cfr.

S.U. n. 32061/2022 – “ In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” –; e cfr. pure sul concetto globale di soccombenzaS.U. ord. n. 32906/2022 – “ In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione -e, tuttavia, complessivamente soccombente -al rimborso delle stesse in favore della controparte.” -).

4. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto quanto al terzo motivo, disattesi il primo e il secondo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata in parte quae rinvio, anche per le spese del presente giudizio , alla Corte d'appello di Perugia,in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il terzo motivo del ricorso , disattesi il primo e il sec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25484/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, P [OSCURATO:PERSONA] 92, presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliazione telematica come in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] n. 2 DELLA REGIONE DELL’ UMBRIA, ex lege domiciliataal la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliazione telematica come in atti -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PERUGIA n. 382/2021 depositata il 25/6/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/5/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conveniva davanti al Tribunale di Perugia l’[OSCURATO:PERSONA] per ottenerne il risarcimento dei danni che gli avrebbero cagionato i sanitari dell’Ospedale di Foligno, dove aveva subito due interventi chirurgici - il 31 marzo e il 9 aprile 2008 -; la convenuta si costituiva resistendo. Il Tribunale, con sentenza del 13 settembre 2017, accoglieva la domanda riconoscendo un danno biologico del 65% e condannando la convenuta a risarcire l’attorenella misura di euro 808.910, oltre a spese di CTU e a spese di lite. L’[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, cui controparte resisteva. Disposta una nuova CTU, la Corte d’appello di Perugia, con sentenza del 25 giugno 2021, “in parziale riforma” della sentenza di primo grado, condannava l’Ausl a risarcire controparte nella misura di euro 465.637 oltre interessi e spese di CTU già liquidate dal primo giudice e spese di primo grado come già liquidate da quest’ultimo, e condannava [OSCURATO:PERSONA] a rifondere all’appellante tutte le spese di lite del secondo grado per “l’accoglimento dell’appello”, ponendo a carico dell’Ausl le spese della CTU di secondo grado. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso, basato su tre motivi, da cui l’Ausl si è difesa con controricorso. Entrambe le partihanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo, relativo all’entità dei postumi biologici permanenti, denuncia, ex articolo 360, primo comma, n. 4 c.p.c., nullità della sentenza ai sensi dell’articolo 132, secondo comma, n.4 c.p.c. o, “in via subordinata o alternativa”, omesso esame di fatti discussi e decisivi ai fini della quantificazione del relativo danno.1.1 All’invio della bozza di relazione da parte dei consulenti tecnici d’ufficio del giudizio d’appello , i consulenti tecnici di parte dell’attuale ricorrente avevano formulato critiche (riportate nel motivo, a pagine 5-6 del ricorso) alle quali i consulenti tecnici d’ufficio rispondevano nella relazione definitiva (e ciò viene riportato a pagina 6del ricorso), disattendendole. Su tale contrasto - per cui al ricorrente, ad avviso dei suoi consulenti tecnici di parte, si sarebbe dovuto riconoscere una percentuale superiore di invalidità permanente -, che l’appellato rimarcava nella comparsa conclusionale e nella replica del secondo grado, la corte territoriale “non si è affatto pronunciata”, pur dovendo assumere una posizione e motivarla. Seguendo la linea dei consulenti tecnici di parte, il danno biologico non sarebbe stato quello riconosciuto dal giudice d’appello nella misura di euro 192.458, bensì si sarebbe collocato nella forbice tra euro 310.296 ed euro 360.613. La sentenza quindi sarebbe “nulla” ex articolo 132, secondo comma, n.4 c.p.c. o, in subordine, “annullabile” per il vizio di cui all’articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., tanto più considerandoche si era creata anche una discrasia tra la prima e la seconda consulenza tecnica d’ufficio; d’altronde “il risarcimento deve consistere in una reintegra del danneggiato nella situazione anteriore all’evento dannoso”. 1.2 I consulenti tecnici d’ufficio del secondo grado hanno confutato (come si evidenzia nello stesso motivo) le critiche dei consulenti tecnici di parte dell’attuale ricorrente e a sua volta il giudice d’appello ha inequivocamente aderito in toto alla consulenza che aveva disposta, così implicitamente superandola critica dell’appellato. È ben noto, infatti, che il giudice di merito, qualora aderisca alla valutazione del consulente tecnico d’ufficio, può avvalersi della modalità motivazionale per relationem (cfr., tra i più recenti arresti massimati, Cass. sez. 5, ord. 6 maggio 2021 n. 11917, Cass. sez. 1, ord. 11 giugno 2018 n. 15147 e Cass. sez. 1, 21 novembre 2016 n. 23637). Non sussiste pertanto carenza motivazionale, né sotto il profilo del n.4 né sotto il profilo del n.5 dell’articolo 360, primo comma, c.p.c. 2. Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione dell’articolo 112 c.p.c. in relazione al mancato riconoscimento del danno emergente. 2.1 L’attuale ricorrente nell’atto di citazione aveva chiesto il risarcimento del danno emergente nella misura, equitativamentedeterminata, di euro 10.000 per determinate spese (terapie e consulenza con il perito di parte) oltre ad euro 707 per la procedura di mediazione. Queste domande furono “espressamente reiterate ex art. 346 c.p.c.” nella comparsa di costituzione in appello -a pagina 18 - e nelle precisate conclusioni all’udienza del 31 ottobre 2019, al riguardo argomentandopoi nella comparsa conclu sionale d’appello. 2.2 Nel caso di specie, non si prospettano domande assorbite dalla decisione del primo giudice, bensì domande oggetto di omessa pronuncia; eil vizio di omessa pronuncia su una domanda della parte divenuta vincitrice per altre domande va presentatocome motivo di appello incidentale che segnali chiaramente l’errore del primo giudice, anche se le ragioni fondanti il motivo possono esaurirsi nell’evidenziare proprio l’omessa decisione in primo grado sulla domanda ritualmente proposta (cfr.Cass. sez. 2, ord. 9 agosto 2018 n. 20690). Tuttavia, tale regola non è qui applicabile, giacché né dalla comparsa d'appello né tantomeno dalle precisate conclusioni dell'udienza del 31 ottobre 2019 emerge la doglianza di omessa pronuncia o si ravvisa comunque la riproposizione della domanda avanzata in primo grado, per cui il motivo non ha consistenza. 3. Il terzo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n. 3 o, in subordine, n. 4 c.p.c., violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. 3.1 Si duole il ricorrenteche il giudice d’appello l o h a condannato integralmente a rifondere le spese di secondo grado a controparte, nonostante che l’appello di quest’ultima sia stato soltanto parzialmente accolto, avendola infatti anche la corte territoriale condannata, pur per un quantumminore. 3.2 In effettil’appellante principale aveva proposto appello diretto alla revoca integraledella condanna pronunciata dal primo giudice, come emerge anche dal secondo motivo del gravame riportato a pagina 3 della sentenza qui impugnata: il gravame investiva, pertanto, sia l’an, sia - nel caso in cui questa ontologicamente preliminare censura non venisse accolta - il quantum della condanna del Tribunale.Quindi la c orte territoriale, come sopra si è già rilevato, ha disposto una seconda consulenza tecnica d'ufficio, in relazione ai primi due motivi d'appello(v. s entenza , pagina 5: “N on v ’è revoca in dubbio ch e i primi due motivi di impugnazione proposti dall’AUSL Umbria abbiano trovato risposta e chiarimento dalla CTU che questa Corte ha ritenuto di rinnovare”); eil secondo motivo d'appello, si ripete, concerneva espressamenteanche l ’ an (v. s entenza , pagina3: “ omessa valutazione dell'interruzione del nesso causale conseguente all'intervento dell'Ospedale di Alessandria…”). La Corte perugina, dunque,ha realmente compiuto solo quel la che essa stessa ha definito nel dispositivouna “parziale r iforma ”, v ale a dire ha confermato la decisione del primo giudice riguardo all'an- attribuendo pertanto la malpractice all'ospedale umbro e quindi all'appellante – e ha inciso soltanto sul quantum risarcitorio,con una deminutio che comunque lo ha lasciato alquanto cospicuo - più della metà della sorte:da euro 808.910 ad euro 465.637 - . 3.3 Ne emergeevidentemente che la soccombenza non ha investito Lleshi, bensì l'appellante,che, nonostante tra l'altro una nuova consulenza tecnica d'ufficio, ha visto confermare la propria responsabilità e decurtare solo in moderata misural'importo del risarcimento che era stato condannato a corrispondere dal primo giudice. Della suacondizione di “sostanzialesoccombenza” la stessa corte territoriale si mostra ben consapevole, laddove la dichiara“nei due giudizi” nella parteconclusiva della motivazione ( pagina 8, sub 13). Ne consegue l'errore di diritto denunciato con il terzo motivo del ricorso: il giudice del gravame, senza fondamento giuridico e, prima ancora, logico , ha condannato l'attuale ricorrentevittorioso a rifondere all'appellante soccombente (e, ancora si ripete, d opo aver espressamente riconosciuto “ nei due giudizi la sostanziale soccombenza della [OSCURATO:PERSONA]”: sentenza , pagina 8) t utte le spese di lite del secondo grado, alla soccombente addossando soltanto le spese della CTU,in palese conflitto anche con gli insegnamenti più recenti del giudice 6 nomofilattico (cfr. S.U. n. 32061/2022 – “ In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” –; e cfr. pure sul concetto globale di soccombenzaS.U. ord. n. 32906/2022 – “ In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione -e, tuttavia, complessivamente soccombente -al rimborso delle stesse in favore della controparte.” -). 4. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto quanto al terzo motivo, disattesi il primo e il secondo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata in parte quae rinvio, anche per le spese del presente giudizio , alla Corte d'appello di Perugia,in diversa composizione. P.Q.M. Accoglie il terzo motivo del ricorso , disattesi il primo e il sec
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