CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09187/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2024 del TRIBUNALE di Pavia [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, Il Tribunale di Pavia in composizione monocratica ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole della contravvenzione di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, per aver portato fuori dalla propria abitazione - senza giustificato motivo - un tubo di ferro, strumento utilizzabile per l'offesa e, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di euro mille di ammenda. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando la manifesta illogicità della motivazione, quanto alla ritenuta sussistenza del reato contestato, nonché la inosservanza e/o erronea applicazione di norme giuridiche, con riferimento alla mancata applicazione dell'istituto ex art. 131-bis cod. pen., dunque vizi rilevanti a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato su censure non consentite, invocandosi, invero, una rivalutazione inerente a elementi fattuali, precipuamente incentrati sulla ricostruzione storica e oggettiva della vicenda. La sentenza impugnata ha rilevato trattarsi del porto ingiustificato di uno strumento atto all'offesa, riconducibile al prevenuto, giungendo a tale conclusione in forza di argomentazioni dotate di ferrea coerenza logica, oltre che prive di qualsivoglia profilo di contraddittorietà. Il percorso argomentativo seguito dai Giudici di merito, dunque, appare del tutto privo di qualsiasi forma di incoerenza. L'invocata applicazione della causa di esclusione della punibilità per tenuità del fatto, infine, è stata giudicata impraticabile, in ragione delle caratteristiche dello strumento e del contesto della detenzione dello stesso, oltre che stante l'assenza qualsivoglia rivisitazione critica del fatto, ad opera dell'imputato. 4. A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, non vi è chi non rilevi come i rilievi difensivi siano finalizzati unicamente a provocare una non consentita riconsiderazione di elementi fattuali, lamentando asseriti vizi della motivazione, in realtà non emergenti dalla lettura della avversata decisione. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 20 febb