CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 30 giugno 1980
Cassazione n. 33399/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/06/1980 avverso l'ordinanza del 05/01/2023 del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio udito il difensore E' presente come sostituto processuale con delega orale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALMI in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] l'avv [OSCURATO:PERSONA] Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso e si associa al PG. [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 5 gennaio 2023 il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'appello proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, così confermando l'ordinanza del G.U.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 27 ottobre 2022, con cui era stata rigettata l'istanza di sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, anche con applicazione del braccialetto elettronico. 1.1. Il giudice dell'appello ha ritenuto l'infondatezza delle doglianze eccepite dal Dangeli, continuando a ritenere attuale e concreto il pericolo di reiterazione di condotte analoghe al delitto per cui si procede, così rendendo indispensabile il mantenimento della più grave misura custodiale. Avuto riguardo, infatti, alla particolare gravità del fatto contestatogli, avente ad oggetto il trasporto di un notevole quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina (pari a 537 kg., corrispondente a circa 2.503.786 dosi medie), realizzato in un pericoloso contesto socio-ambientale, inerente ad illeciti traffici internazionali di droga con diretto coinvolgimento della criminalità organizzata, il Tribunale del riesame ha ritenuto di non poter ravvisare la presenza di significativi elementi di novità medio tempore intervenuti, idonei a determinare l'attenuazione della misura cautelare in atto. In modo particolare, ritenuto il valore neutro del tempo decorso dall'applicazione della misura custodiale, peraltro congruo rispetto al particolare disvalore della condotta e alla presumibile rilevante pena cui l'imputato sarà condannato, il Tribunale del riesame ha soprattutto ritenuto di non poter accogliere la richiesta di attenuazione della misura sul presupposto che, pur non potendo più svolgere l'attività di trasporto della sostanza stupefacente, ove ristretto agli arresti domiciliari il Dangeli potrebbe comunque prestare nuova adesione agli illeciti traffici, anche per il tramite di condotte diverse da quella concretamente espletata in passato, ad esempio provvedendo alla detenzione o alla cessione della droga. 2. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, eccependo, con unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione di legge penale in relazione agli artt. 125, comma 3, 274, 275, 284 e 310 cod. proc. pen., oltre a mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.Il ricorrente lamenta che il Tribunale del riesame, esprimendosi con motivazione del tutto congetturale e carente, non avrebbe fatto buon governo dei principi che regolano la valutazione dell'attualità e della concretezza delle esigenze cautelari, nonché il giudizio di adeguatezza della più grave misura custodiale. Non è stato, in particolar modo, chiarito in che modo il Dangeli, imputato per un solo episodio ex art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 e non ritenuto partecipe di alcun sodalizio criminoso, potrebbe effettivamente reiterare la condotta ascrittagli, considerato che è stato licenziato dal precedente lavoro di autotrasportatore e che non può più accedere al porto di [OSCURATO:PERSONA]. L'argomentazione con cui il Tribunale del riesame ha genericamente palesato il rischio di perpetrazione di ulteriori e diverse condotte criminose nel caso di restrizione agli arresti domiciliari sarebbe, poi, del tutto assertiva e congetturale, in quanto priva di qualsivoglia fondamento obiettivo, essendo stata resa con motivazione apparente e suggestiva. Peraltro, non è stato conferito adeguato rilievo al fatto che tale restrizione potrebbe essere imposta prevedendo il controllo mediante braccialetto elettronico, nonché l'espresso divieto di comunicazione con terzi, ai sensi dell'art. 284, comma 2, cod. proc. pen. I giudici del riesame avrebbero errato, infine, nell'omettere di valutare la ricaduta del tempo trascorso sulle esigenze cautelari, limitando l'analisi di tale aspetto ai soli fini dell'apprezzamento della proporzionalità della misura cautelare in atto. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto, in accoglimento del motivo di ricorso dedotto, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] .1. Il ricorso non è fondato e deve, pertanto, essere rigettato. 2. E' necessario rammentare, in proposito, che l'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., come novellato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, stabilisce che le misure cautelari personali possono essere disposte, con riferimento al pericolo di recidivanza, soltanto quando tale pericolo presenti i caratteri della concretezza e dell'attualità, ricavabili dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità del soggetto sottoposto alle indagini desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, ulteriormente precisando che le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell'imputato, non possono, comunque, essere esclusivamente desunte dalla gravità del titolo di reato per cui si procede. Per come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, in ossequio all'accezione interpretativa che il Collegio ritiene di condividere, la nuova disposizione non ha fatto altro che codificare il principio già affermato da questa Suprema Corte per cui l'applicazione della misura cautelare richiede un giudizio prognostico fondato su dati concreti, che ben possono essere tratti dagli aspetti fattuali della vicenda, come dimostra la stessa previsione dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. laddove ha operato riferimento alle specifiche modalità e circostanze del fatto, alla personalità dell'imputato o indagato desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali (cfr. in questi termini, tra le altre: Sez. 1, n. 5787 del 21/10/2015, dep. 2016, Calandrino, Rv. 265985- 01; Sez. 5, n. 43083 del 24/09/2015, Maio, Rv. 264902-01). E' stato precisato, altresì, che il requisito dell'attualità, pur non costituendo una mera ripetizione di quello della concretezza, richiama necessariamente l'esigenza di elevata probabilità del suo verificarsi rispetto, tuttavia, non già all'occasione del delinquere, ma alla sua occasionalità; in questo senso, dunque, deve ritenersi che il pericolo non è attuale se la condotta criminosa si appalesa del tutto sporadica ed occasionale, mentre sussiste laddove l'illecito possa ripetersi in ragione delle modalità del suo estrinsecarsi, della personalità del soggetto, indipendentemente dalla imminenza di sua verificazione (così, ex multis, Sez. 6, n. 9894 del 16/02/2016, Criscuolo, Rv. 266421-01; Sez. 2, n. 44946 del 13/09/2016, Draghici, Rv. 267965-01). 2.1. Orbene, applicando gli indicati parametri ermeneutici al caso di specie, il Collegio rileva come il Tribunale del riesame abbia fatto un buon governo di essi, rappresentando, con motivazione adeguata e logica, le specifiche ragioni da cui ha ritenuto di poter desumere la sussistenza di un concreto e attuale pericolo di reiterazione, da parte dell'indagato, della condotta criminosa ascrittagli, nonché dell'adeguatezza della più grave misura cautelare impostagli. Sia pur nella sintesi, nonché facendo implicito richiamo ai contenuti dell'ordinanza gravata, il Tribunale del riesame ha sviluppato, infatti, argomentazioni sufficienti ad esplicare le ragioni per cui il prevenuto possa reiterare la condotta criminosa contestatagli, ravvisandosi l'eventualità che il Dangeli possa essere autorizzato a prestare analoga attività lavorativa presso altre società di autotrasporto, o che, comunque, possa espletare attività di intermediazione o di diretta detenzione e cessione di sostanza stupefacente, tenuto conto della sua dimostrata intraneità in un contesto socio-relazionale di elevato spessore criminale.Né, in termini contrari, può assumere rilievo la ritenuta occasionalità dell'azione nonché la sua scarsa possibilità di reiterazione, ben potendo l'attualità e il pericolo di recidivanza inerire anche ad ulteriori condotte di diversa natura. Quanto, poi, alla presunta carenza motivazionale in ordine alla richiesta applicazione degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, è sufficiente osservare come tale opzione sia stata implicitamente vagliata ed esclusa da parte dei giudici del riesame nel momento in cui hanno reputato del tutto imprescindibile il mantenimento della più grave misura custodiale. L'ordinanza impugnata, in conclusione, ha rappresentato, in termini congrui e privi di manifesta illogicità, i motivi per cui ha ritenuto sussistente l'attuale e concreto pericolo di reiterazione dei reati da parte del Dangeli, oltre alle ragioni di adeguatezza e proporzionalità della sola misura custodiale in carcere. 3. Ne consegue la pronuncia di rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Viene disposta, altresì, la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-t