CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 aprile 2026
Cassazione n. 08125/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DECRETOsul ricorso iscritto al n. 9086/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege,rappresentate e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, condomicilio digitale ex lege, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Vincenti-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 10/12 in persona del legale rappresentante protempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 91/2024 depositatail 2/02/2024.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 9086/2024Numero sezionale 128/2026Numero di raccolta generale 8125/2026Data pubblicazione 01/04/2026ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese del presente giudizio di legittimità, che vannoliquidate come in dispositivo in favore della parte controricorrente mentrenon vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti dell’intimato, P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro1.205,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori dilegge.Così deciso in Roma, il 26 marzo 2026Il Presidente di Sezione delegatoAntonietta Scrima