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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28657/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano di conferma della condanna del Tribunale di Milano in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) 1 d.lgs 30 aprile 1992 n. 285, commesso in Milano il 15 novembre 2019.

Rilevato che il primo motivo, con cui è stata dedotta la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta utilizzabilità dell'accertamento con alcoltest in quando non preceduto dall'avviso ex art. 114 disp att cod. proc. pen., è inammissibile in quanto mera riproposizione di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatti riportati.

La Corte, infatti, ha chiarito che dagli atti era emerso che alle ore 9 si era proceduto al controllo dell'auto condotta dal ricorrente e, previo avvertimento della facoltà di farsi assistere dal difensore, alle ore 9,56 e alle ore 10,05 erano state effettuate le due prove con etilometro, rilevando che tali orari dovevano ritenersi certi, in quanto stampati sugli scontrini emessi dalla macchina: la circostanza per cui nei verbali a mani dell'imputato vi fosse una difformità e che vi fosse difformità di orario pure nei verbali di affidamento dell'auto (l'uno consegnato all'imputato e l'altro in atti) era espressione della disattenzione con riguardo agli orari di compilazione, ma non aveva incidenza sulla reale effettuazione di test e sul previo avvertimento di cui viene dato atto.

Rilevato che il secondo motivo, con cui si censura la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato.

La Corte di Appello ha motivato il diniego delle circostanze ex art. 62 bis cod. pen., con un richiamo ai precedenti penali dell'imputato.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, in cui, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano di conferma della condanna del Tribunale di Milano in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) 1 d.lgs 30 aprile 1992 n. 285, commesso in Milano il 15 novembre 2019. Rilevato che il primo motivo, con cui è stata dedotta la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta utilizzabilità dell'accertamento con alcoltest in quando non preceduto dall'avviso ex art. 114 disp att cod. proc. pen., è inammissibile in quanto mera riproposizione di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatti riportati. La Corte, infatti, ha chiarito che dagli atti era emerso che alle ore 9 si era proceduto al controllo dell'auto condotta dal ricorrente e, previo avvertimento della facoltà di farsi assistere dal difensore, alle ore 9,56 e alle ore 10,05 erano state effettuate le due prove con etilometro, rilevando che tali orari dovevano ritenersi certi, in quanto stampati sugli scontrini emessi dalla macchina: la circostanza per cui nei verbali a mani dell'imputato vi fosse una difformità e che vi fosse difformità di orario pure nei verbali di affidamento dell'auto (l'uno consegnato all'imputato e l'altro in atti) era espressione della disattenzione con riguardo agli orari di compilazione, ma non aveva incidenza sulla reale effettuazione di test e sul previo avvertimento di cui viene dato atto. Rilevato che il secondo motivo, con cui si censura la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato. La Corte di Appello ha motivato il diniego delle circostanze ex art. 62 bis cod. pen., con un richiamo ai precedenti penali dell'imputato. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, in cui, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos
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