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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 16 settembre 2025

Cassazione n. 14936/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

16/09/2025 del TRIB.

LIBERTA' di NapoliUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale FABIO PICUTIche conclude per l'inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Napoli, decidendo in sededi rinvio, a seguito di annullamento, disposto dalla Terza Sezione di questa SupremaCorte con sentenza n. 740/2025 dell’ordinanza pronunciata dal medesimo Tribunalein data 27/01/2025, in accoglimento dell’appello presentato dal Pubblico ministerodel Tribunale di Avellino il 28/11/2024, che aveva evidenziato la sussistenza delpericolo di reiterazione dei reati, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] il divieto di esercitarel’attività di impresa e di esercitare gli uffici direttivi delle persone giuridiche per iltempo di un anno.

L’addebito mosso al [OSCURATO:PERSONA] concerne il reato di cui all’art. 8 d.lgs.10 marzo 2000, n. 74 (capo A) e il reato di cui agli artt. 110, 56 e 640-bis cod. pen.(capo B), perché, quale legale rappresentante della CAT Servizi alle imprese,rilasciando falsi attestati finali di messa in trasparenza delle competenze acquisite daidipendenti della [OSCURATO:PERSONA] spa – che venivano fatti apparire comefrequentatori di corsi organizzati per l’ottenimento del contributo previsto dal fondonuovo e competenze –, al fine di consentire alla predetta società l’evasione d’impostasui redditi e sul valore aggiunto, emetteva tre fatture, per un totale di euro58.273,30, relative ad operazioni inesistenti, nello specifico l’organizzazione e losvolgimento dei corsi di formazione in presenza per i dipendenti della societàpredetta.

In ordine ai menzionati reati erano stati ritenuti sussistenti i gravi indizi dicolpevolezza e l'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione.1.1.

La pronuncia rescindente, nel rigettare nel resto il ricorso del [OSCURATO:PERSONA],aveva accolto il secondo motivo di ricorso, sul rilievo che l’ordinanza impugnataavesse reso una motivazione non congrua con riguardo alla sussistenza delle esigenzecautelari afferenti al pericolo di reiterazione, perché il Tribunale aveva argomentatola ricorrenza del pericolo di recidiva dagli esiti di altra indagine per fatti analoghi,nella quale l'odierno ricorrente risulta indagato quale legale rappresentante dellasocietà Sifarm srl, soggetto emittente fatture per operazioni inesistenti relative acorsi di formazione.

Da ciò il Tribunale aveva tratto il convincimento del concretopericolo di reiterazione del reato, reputando il [OSCURATO:PERSONA] aduso a costituire diversesocietà volte ad emettere fatture per operazioni inesistenti che consentivano allasocietà [OSCURATO:PERSONA] di ottenere i finanziamenti.

Sul punto, tuttavia, la sentenza diannullamento evidenziava come fosse stata la stessa ordinanza a mettere in rilievocome nell'altro procedimento fosse già stato escluso il pericolo di recidiva,derivandone pertanto un'intrinseca illogicità della stessa.

Evidenziava, inoltre, che lamotivazione dell'ordinanza impugnata risultava carente in relazione all'attualità delpericolo.

Disponeva quindi l’annullamento del provvedimento impugnatolimitatamente alle esigenze cautelari.1.2.

Giova precisare che, con provvedimento del 22/11/2024, il Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Avellino, pur argomentando sulla sussistenzadella gravità indiziaria a carico del [OSCURATO:PERSONA] in ordine a tutte le condotte a luicontestate, riteneva non sussistenti le esigenze cautelari sottese all'adozione dellamisura.2.

Avverso l’ordinanza del Giudice del rinvio hanno proposto ricorso i difensoridell’indagato affidandolo a due motivi:2.1.

Con il primo motivo, si deduce, in relazione alla concretezza del pericolo,la violazione di legge nonché il vizio di motivazione.

Si sostiene che le argomentazionidel provvedimento impugnato siano ancorate ad un concetto di pericolo “astratto” enon “concreto” di reiterazione delle condotte ascritte al [OSCURATO:PERSONA], che esse eludano deltutto il tema dell'attualità del pericolo e non tengano in alcun conto le produzionidifensive.

Le argomentazioni sarebbero pressoché le medesime dell’ordinanzaannullata.

Gli elementi evidenziati al riguardo dal Tribunale sarebbero inconsistenti:quanto alle fatture e alle loro causali, la difesa osserva come l'emissione di dettidocumenti sia attribuibile agli uffici amministrativi della società e non certamente alsuo amministratore, né i tre documenti fiscali, sospettati di falsità ideologica,sarebbero indicativi di una proclività a delinquere, considerato che tali documentisono stati emessi ”a servizio” di un'unica prestazione, protrattasi nel tempo, ad operadi un unico soggetto giuridico (la CAT) in favore di un unico destinatario (l’[OSCURATO:PERSONA] CaloreServizi); quanto agli attestati rilasciati dalla CAT, sarebbe manifestamente illogico econtraddittorio rispetto al capo di imputazione ritenere “seriale” l'emissione dicoinvolte nella vicenda, mentre la condotta deve essere considerata unitaria ecomunque sub specie di delitto tentato; quanto all’entità del danno, l’assunto delprovvedimento secondo cui le condotte del ricorrente avrebbero consentito alla AltoCalore di distrarre ingenti somme con “elevato danno alle casse dello Stato (euro454.912,50) rifletterebbe un mercato travisamento, atteso che risulta dalla stessaimputazione di cui al capo B) che la condotta concorsuale ascritta al [OSCURATO:PERSONA] era statafunzionale a conseguire il saldo del 30% di un contributo già versato alla [OSCURATO:PERSONA] misura del 70%, a seguito della predisposizione da parte del legalerappresentante di tale ente della documentazione progettuale del corso, cui era deltutto estranea la CAT.

Come già emerge dal capo di imputazione, peraltro, la condottaconcorsuale ascritta all'indagato è rimasta allo stato del tentativo, poiché il saldorichiesto non è stato conseguito.

Ne discenderebbe, diversamente da quanto ritenutodal Tribunale, che il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe concorso a cagionare alcuna distrazione dipubblico denaro.

Quanto alle condotte contestate nel separato procedimento, ladifesa ricorda che la sentenza di annullamento aveva ravvisato la manifesta illogicitàdella prima ordinanza del riesame laddove, da un lato, aveva valorizzato l'esistenzadi un procedimento pendente per fatti analoghi a carico del [OSCURATO:PERSONA] e, dall'altro, nonaveva tenuto conto del fatto che in tale procedimento era già stato escluso il pericolodi recidiva.

Sul punto, il Tribunale aveva sostenuto che la valutazione dellainsussistenza del pericolo di reiterazione espressa dal Gip nell'altro procedimentoscontasse l'inconsapevolezza, da parte di quel Giudice, delle ulteriori condottedell'indagato venute alla luce solo successivamente all’oggetto della presenteprocedura.

Si tratterebbe di argomento fallace ove si consideri che il Gip del separatoprocedimento valutava l'insussistenza del pericolo di reiterazione sulla scorta dellaconsiderazione che, successivamente ai fatti di reato posti alla sua cognizione, nonrisultava che gli indagati avessero proseguito nell'attività criminosa.

I fatti addebitatiall'indagato nella presente procedura risultano invero commessi antecedentemente aquelli oggetto dello scrutinio dell'altro giudice; per tale ragione le condotte quiaddebitate non costituirebbero sviluppo né progressione di quelli in relazione allequali il Giudice della prima cautela aveva escluso il pericolo di reiterazione.

In realtà,si tratta di un contesto unitario, sicché sarebbe del tutto fallace l'inferenza per cuidalla pendenza dei due procedimenti si desumerebbe la non occasionalità dellecondotte.

La società [OSCURATO:PERSONA], peraltro, proprio in conseguenza della presenteindagine ha interamente rinnovato i propri organismi gestori; il [OSCURATO:PERSONA], inoltre, harinunciato a qualsivoglia carica all'interno delle società coinvolte nelle vicendemenzionate dal riesame.

Il secondo argomento su cui poggia la statuizione in puntodi concretezza del pericolo di reiterazione attiene al ruolo che il ricorrente rivestenella Grande srl: la difesa evidenzia che il [OSCURATO:PERSONA] era del tutto privo di poteri gestoriin ambito Grande perché interamente attribuiti all'amministratore delegato e che,proprio in conseguenza di tale deliberazione, l'ANAC aveva ritenuto non incompatibilela carica di presidente, in capo al ricorrente, del consiglio di amministrazione dellaGrande con quella di consigliere provinciale pure da lui ricoperta.

La motivazione cheha reputato irrilevante la circostanza che il cda della società in questione abbiadelegato i poteri gestori ad altro soggetto sulla base dell’assunto secondo cui sarebbesempre possibile la revoca della delega, si appaleserebbe manifestamente illogica.L’attività di monitoraggio demandata da ANAC garantirebbe che, in futuro, alcunadelega venga attribuita al [OSCURATO:PERSONA].

Il rischio paventato sarebbe, quindi, del tuttoastratto.

Vi sarebbe poi un’assoluta carenza di accertamenti specifici che possanoconsentire una valutazione prognostica concreta circa il pericolo di recidiva dei reatiin ambito Grande.

La difesa lamenta, inoltre, che il Tribunale di Napoli abbia riferito,ai fini dell'accertamento della sussistenza delle esigenze cautelari, di ulteriorielementi che il Pubblico ministero non aveva dedotto nel proprio atto di appello - eche vengono richiamati a p. 15 del ricorso – rispetto ai quali il Giudice non avrebbetenuto conto della nota difensiva depositata, volta a comprovare l’assolutainsussistenza dei rischi correlati ai predetti: sul punto, il Tribunale non avrebbe offertoalcuna motivazione.

Quanto alla qualifica di sindaco del Comune di [OSCURATO:PERSONA] delSole, parimenti menzionata nel provvedimento impugnato, la difesa evidenzia comela misura interdittiva richiesta non impatterebbe in alcun modo su tale attività,trattandosi di pubblico ufficio e non di attività d'impresa: ciò rappresenterebbeun’ulteriore manifesta illogicità;2.2.

Con il secondo motivo, si deduce, in relazione all’attualità del pericolo, laviolazione di legge e il vizio di motivazione.

Con riguardo alla distanza temporaledall’ultima condotta addebitata, la difesa sostiene che le condotte ascritte alricorrente si sarebbero sviluppate nell’arco non di quattro anni, come erroneamenteaffermato dal Tribunale di Napoli, bensì di sei mesi; il Tribunale avrebbe trascuratoogni indagine sulla consistente mutazione del contesto entro il quale si sarebberosvolti i fatti oggetto del procedimento penale in questione, in particolare non avrebbein alcun modo tenuto conto del totale rinnovamento dell'organo gestorio della AltoCalore, che renderebbe impossibile la riproposizione di vicende analoghe e delcomplessivo stato delle cautele adottate a seguito dell'emersione dei fatti oggetto diindagini; né avrebbe tenuto conto dello Stato di incensuratezza del ricorrente.3.

Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso questa Corte hachiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.4.

È pervenuta replica dei difensori alle anzidette conclusioni del Procuratoregenerale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è meritevole di accoglimento.2.

Il tema demandato dalla sentenza rescindente riguarda, come si èdetto, la valutazione dell’esistenza ed attualità dell’esigenza cautelare afferente alpericolo di reiterazione dei reati.

Per dimostrare l’asserita non occasionalità dellacondotta criminosa del ricorrente, l’ordinanza impugnata richiama il procedimento n.279/2023 R.G.N.R., ove le condotte ascritte al [OSCURATO:PERSONA] investirebbero fatti analoghi(concorso nella distrazione di ingenti somme di denaro pubblico, distolte dalla finalitàper le quali erano state erogate) che afferma essere stati posti in esseresuccessivamente (p. 21).

In ordine alla circostanza, evidenziata anche nella sentenzadi annullamento, che il Giudice dell’altro procedimento non abbia accolto la richiestadi applicazione di misura cautelare nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], diversamente da quantoritenuto per i coindagati, nell’ordinanza impugnata si legge che «la valutazione delGip è stata fatta prima che emergessero le ulteriori condotte di cui al presenteprocedimento», essendo pertanto mutato il quadro cautelare, atteso altresì il fattoche egli si sarebbe avvalso di diverse strutture societarie.

Sul punto, tuttavia, giovaosservare che i reati addebitati al [OSCURATO:PERSONA] nell’odierno procedimento penale (proc.pen. n. 5105/2023 R.G.N.R.) si sarebbero consumati nell’anno 2021, mentre quelliascritti al predetto, in concorso con altri, avrebbero avuto luogo nel 2022 (proc. pen.n. 279/23 R.G.N.R.).

I fatti di cui all’odierno procedimento sarebbero quindi anterioririspetto a quelli di cui al procedimento n. 279/23, nel quale la richiesta di misuracautelare nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] non venne accolta per la mancanza di sufficientielementi da cui inferire che egli abbia proseguito nell’attività criminosa, documentatasolo fino al 2022.

Ne deriva che l’assunto, contenuto nell’ordinanza impugnata, percui la valutazione del Gip del procedimento n. 279/23 sarebbe stata fatta prima cheemergessero le ulteriori condotte di cui al presente procedimento appare connotatada illogicità, oltre ad apparire meramente assertiva.Quanto all’attualità del ravvisato pericolo di reiterazione, giova ricordare che, secondoil più recente e consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di misure cautelaripersonali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett.c), cod. proc. pen., non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità diricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, unavalutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua diun'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalitàrealizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia ladistanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni direcidivanza (Sez. 2, n. 1122 del 02/12/2025, dep. 2026, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 289262; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282991;Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279122).appena espresso la valutazione di attualità del pericolo di reiterazione espressa dalGiudice del rinvio laddove, con riguardo alla Grande spa, società a partecipazionepubblica, ha ritenuto che la circostanza di essere il [OSCURATO:PERSONA] presidente del consiglio diamministrazione, renderebbe «assolutamente concreta la possibilità di reiterazionedelle condotte criminose, come peculato, truffa ai danni dello Stato e false fatturazionial fine di evadere le imposte» in quanto «pur avendo il Consiglio di amministrazionedella società in questione delegato i poteri gestori ad altro soggetto, le preoccupazionidi condotte criminose di analogo tenore restano ferme, in considerazione dellasempre possibile revoca della delega in parola».

Rilevando incidentalmente cheall’indagato non è contestato il reato di peculato, il Collegio osserva che l’assuntosulla “sempre possibile revoca della delega” esprime un giudizio meramente ipoteticoed astratto che disattende le necessarie concretezza ed attualità della valutazioneprognostica sulla possibilità di condotte reiterative, tenuto altresì conto che il Giudicedel rinvio ha omesso qualsiasi considerazione in ordine alla rinuncia da partedell’indagato a qualsivoglia carica all’interno delle società coinvolte nelle vicende dicui si tratta, così come evidenziato nella nota difensiva depositata in sede di giudiziodi rinvio della quale il Tribunale non pare dare alcun conto.3.

Si impone, pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata, conrinvio al Tribunale del riesame di Napoli per nuovo esame.

P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale del riesame di Napoli pernuovo esame.Così deciso il 9 gennaio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
16/09/2025 del TRIB. LIBERTA' di NapoliUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale FABIO PICUTIche conclude per l'inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Napoli, decidendo in sededi rinvio, a seguito di annullamento, disposto dalla Terza Sezione di questa SupremaCorte con sentenza n. 740/2025 dell’ordinanza pronunciata dal medesimo Tribunalein data 27/01/2025, in accoglimento dell’appello presentato dal Pubblico ministerodel Tribunale di Avellino il 28/11/2024, che aveva evidenziato la sussistenza delpericolo di reiterazione dei reati, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] il divieto di esercitarel’attività di impresa e di esercitare gli uffici direttivi delle persone giuridiche per iltempo di un anno. L’addebito mosso al [OSCURATO:PERSONA] concerne il reato di cui all’art. 8 d.lgs.10 marzo 2000, n. 74 (capo A) e il reato di cui agli artt. 110, 56 e 640-bis cod. pen.(capo B), perché, quale legale rappresentante della CAT Servizi alle imprese,rilasciando falsi attestati finali di messa in trasparenza delle competenze acquisite daidipendenti della [OSCURATO:PERSONA] spa – che venivano fatti apparire comefrequentatori di corsi organizzati per l’ottenimento del contributo previsto dal fondonuovo e competenze –, al fine di consentire alla predetta società l’evasione d’impostasui redditi e sul valore aggiunto, emetteva tre fatture, per un totale di euro58.273,30, relative ad operazioni inesistenti, nello specifico l’organizzazione e losvolgimento dei corsi di formazione in presenza per i dipendenti della societàpredetta. In ordine ai menzionati reati erano stati ritenuti sussistenti i gravi indizi dicolpevolezza e l'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione.1.1. La pronuncia rescindente, nel rigettare nel resto il ricorso del [OSCURATO:PERSONA],aveva accolto il secondo motivo di ricorso, sul rilievo che l’ordinanza impugnataavesse reso una motivazione non congrua con riguardo alla sussistenza delle esigenzecautelari afferenti al pericolo di reiterazione, perché il Tribunale aveva argomentatola ricorrenza del pericolo di recidiva dagli esiti di altra indagine per fatti analoghi,nella quale l'odierno ricorrente risulta indagato quale legale rappresentante dellasocietà Sifarm srl, soggetto emittente fatture per operazioni inesistenti relative acorsi di formazione. Da ciò il Tribunale aveva tratto il convincimento del concretopericolo di reiterazione del reato, reputando il [OSCURATO:PERSONA] aduso a costituire diversesocietà volte ad emettere fatture per operazioni inesistenti che consentivano allasocietà [OSCURATO:PERSONA] di ottenere i finanziamenti. Sul punto, tuttavia, la sentenza diannullamento evidenziava come fosse stata la stessa ordinanza a mettere in rilievocome nell'altro procedimento fosse già stato escluso il pericolo di recidiva,derivandone pertanto un'intrinseca illogicità della stessa. Evidenziava, inoltre, che lamotivazione dell'ordinanza impugnata risultava carente in relazione all'attualità delpericolo. Disponeva quindi l’annullamento del provvedimento impugnatolimitatamente alle esigenze cautelari.1.2. Giova precisare che, con provvedimento del 22/11/2024, il Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Avellino, pur argomentando sulla sussistenzadella gravità indiziaria a carico del [OSCURATO:PERSONA] in ordine a tutte le condotte a luicontestate, riteneva non sussistenti le esigenze cautelari sottese all'adozione dellamisura.2. Avverso l’ordinanza del Giudice del rinvio hanno proposto ricorso i difensoridell’indagato affidandolo a due motivi:2.1. Con il primo motivo, si deduce, in relazione alla concretezza del pericolo,la violazione di legge nonché il vizio di motivazione. Si sostiene che le argomentazionidel provvedimento impugnato siano ancorate ad un concetto di pericolo “astratto” enon “concreto” di reiterazione delle condotte ascritte al [OSCURATO:PERSONA], che esse eludano deltutto il tema dell'attualità del pericolo e non tengano in alcun conto le produzionidifensive. Le argomentazioni sarebbero pressoché le medesime dell’ordinanzaannullata. Gli elementi evidenziati al riguardo dal Tribunale sarebbero inconsistenti:quanto alle fatture e alle loro causali, la difesa osserva come l'emissione di dettidocumenti sia attribuibile agli uffici amministrativi della società e non certamente alsuo amministratore, né i tre documenti fiscali, sospettati di falsità ideologica,sarebbero indicativi di una proclività a delinquere, considerato che tali documentisono stati emessi ”a servizio” di un'unica prestazione, protrattasi nel tempo, ad operadi un unico soggetto giuridico (la CAT) in favore di un unico destinatario (l’[OSCURATO:PERSONA] CaloreServizi); quanto agli attestati rilasciati dalla CAT, sarebbe manifestamente illogico econtraddittorio rispetto al capo di imputazione ritenere “seriale” l'emissione dicoinvolte nella vicenda, mentre la condotta deve essere considerata unitaria ecomunque sub specie di delitto tentato; quanto all’entità del danno, l’assunto delprovvedimento secondo cui le condotte del ricorrente avrebbero consentito alla AltoCalore di distrarre ingenti somme con “elevato danno alle casse dello Stato (euro454.912,50) rifletterebbe un mercato travisamento, atteso che risulta dalla stessaimputazione di cui al capo B) che la condotta concorsuale ascritta al [OSCURATO:PERSONA] era statafunzionale a conseguire il saldo del 30% di un contributo già versato alla [OSCURATO:PERSONA] misura del 70%, a seguito della predisposizione da parte del legalerappresentante di tale ente della documentazione progettuale del corso, cui era deltutto estranea la CAT. Come già emerge dal capo di imputazione, peraltro, la condottaconcorsuale ascritta all'indagato è rimasta allo stato del tentativo, poiché il saldorichiesto non è stato conseguito. Ne discenderebbe, diversamente da quanto ritenutodal Tribunale, che il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe concorso a cagionare alcuna distrazione dipubblico denaro. Quanto alle condotte contestate nel separato procedimento, ladifesa ricorda che la sentenza di annullamento aveva ravvisato la manifesta illogicitàdella prima ordinanza del riesame laddove, da un lato, aveva valorizzato l'esistenzadi un procedimento pendente per fatti analoghi a carico del [OSCURATO:PERSONA] e, dall'altro, nonaveva tenuto conto del fatto che in tale procedimento era già stato escluso il pericolodi recidiva. Sul punto, il Tribunale aveva sostenuto che la valutazione dellainsussistenza del pericolo di reiterazione espressa dal Gip nell'altro procedimentoscontasse l'inconsapevolezza, da parte di quel Giudice, delle ulteriori condottedell'indagato venute alla luce solo successivamente all’oggetto della presenteprocedura. Si tratterebbe di argomento fallace ove si consideri che il Gip del separatoprocedimento valutava l'insussistenza del pericolo di reiterazione sulla scorta dellaconsiderazione che, successivamente ai fatti di reato posti alla sua cognizione, nonrisultava che gli indagati avessero proseguito nell'attività criminosa. I fatti addebitatiall'indagato nella presente procedura risultano invero commessi antecedentemente aquelli oggetto dello scrutinio dell'altro giudice; per tale ragione le condotte quiaddebitate non costituirebbero sviluppo né progressione di quelli in relazione allequali il Giudice della prima cautela aveva escluso il pericolo di reiterazione. In realtà,si tratta di un contesto unitario, sicché sarebbe del tutto fallace l'inferenza per cuidalla pendenza dei due procedimenti si desumerebbe la non occasionalità dellecondotte. La società [OSCURATO:PERSONA], peraltro, proprio in conseguenza della presenteindagine ha interamente rinnovato i propri organismi gestori; il [OSCURATO:PERSONA], inoltre, harinunciato a qualsivoglia carica all'interno delle società coinvolte nelle vicendemenzionate dal riesame. Il secondo argomento su cui poggia la statuizione in puntodi concretezza del pericolo di reiterazione attiene al ruolo che il ricorrente rivestenella Grande srl: la difesa evidenzia che il [OSCURATO:PERSONA] era del tutto privo di poteri gestoriin ambito Grande perché interamente attribuiti all'amministratore delegato e che,proprio in conseguenza di tale deliberazione, l'ANAC aveva ritenuto non incompatibilela carica di presidente, in capo al ricorrente, del consiglio di amministrazione dellaGrande con quella di consigliere provinciale pure da lui ricoperta. La motivazione cheha reputato irrilevante la circostanza che il cda della società in questione abbiadelegato i poteri gestori ad altro soggetto sulla base dell’assunto secondo cui sarebbesempre possibile la revoca della delega, si appaleserebbe manifestamente illogica.L’attività di monitoraggio demandata da ANAC garantirebbe che, in futuro, alcunadelega venga attribuita al [OSCURATO:PERSONA]. Il rischio paventato sarebbe, quindi, del tuttoastratto. Vi sarebbe poi un’assoluta carenza di accertamenti specifici che possanoconsentire una valutazione prognostica concreta circa il pericolo di recidiva dei reatiin ambito Grande. La difesa lamenta, inoltre, che il Tribunale di Napoli abbia riferito,ai fini dell'accertamento della sussistenza delle esigenze cautelari, di ulteriorielementi che il Pubblico ministero non aveva dedotto nel proprio atto di appello - eche vengono richiamati a p. 15 del ricorso – rispetto ai quali il Giudice non avrebbetenuto conto della nota difensiva depositata, volta a comprovare l’assolutainsussistenza dei rischi correlati ai predetti: sul punto, il Tribunale non avrebbe offertoalcuna motivazione. Quanto alla qualifica di sindaco del Comune di [OSCURATO:PERSONA] delSole, parimenti menzionata nel provvedimento impugnato, la difesa evidenzia comela misura interdittiva richiesta non impatterebbe in alcun modo su tale attività,trattandosi di pubblico ufficio e non di attività d'impresa: ciò rappresenterebbeun’ulteriore manifesta illogicità;2.2. Con il secondo motivo, si deduce, in relazione all’attualità del pericolo, laviolazione di legge e il vizio di motivazione. Con riguardo alla distanza temporaledall’ultima condotta addebitata, la difesa sostiene che le condotte ascritte alricorrente si sarebbero sviluppate nell’arco non di quattro anni, come erroneamenteaffermato dal Tribunale di Napoli, bensì di sei mesi; il Tribunale avrebbe trascuratoogni indagine sulla consistente mutazione del contesto entro il quale si sarebberosvolti i fatti oggetto del procedimento penale in questione, in particolare non avrebbein alcun modo tenuto conto del totale rinnovamento dell'organo gestorio della AltoCalore, che renderebbe impossibile la riproposizione di vicende analoghe e delcomplessivo stato delle cautele adottate a seguito dell'emersione dei fatti oggetto diindagini; né avrebbe tenuto conto dello Stato di incensuratezza del ricorrente.3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso questa Corte hachiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.4. È pervenuta replica dei difensori alle anzidette conclusioni del Procuratoregenerale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è meritevole di accoglimento.2. Il tema demandato dalla sentenza rescindente riguarda, come si èdetto, la valutazione dell’esistenza ed attualità dell’esigenza cautelare afferente alpericolo di reiterazione dei reati. Per dimostrare l’asserita non occasionalità dellacondotta criminosa del ricorrente, l’ordinanza impugnata richiama il procedimento n.279/2023 R.G.N.R., ove le condotte ascritte al [OSCURATO:PERSONA] investirebbero fatti analoghi(concorso nella distrazione di ingenti somme di denaro pubblico, distolte dalla finalitàper le quali erano state erogate) che afferma essere stati posti in esseresuccessivamente (p. 21). In ordine alla circostanza, evidenziata anche nella sentenzadi annullamento, che il Giudice dell’altro procedimento non abbia accolto la richiestadi applicazione di misura cautelare nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], diversamente da quantoritenuto per i coindagati, nell’ordinanza impugnata si legge che «la valutazione delGip è stata fatta prima che emergessero le ulteriori condotte di cui al presenteprocedimento», essendo pertanto mutato il quadro cautelare, atteso altresì il fattoche egli si sarebbe avvalso di diverse strutture societarie. Sul punto, tuttavia, giovaosservare che i reati addebitati al [OSCURATO:PERSONA] nell’odierno procedimento penale (proc.pen. n. 5105/2023 R.G.N.R.) si sarebbero consumati nell’anno 2021, mentre quelliascritti al predetto, in concorso con altri, avrebbero avuto luogo nel 2022 (proc. pen.n. 279/23 R.G.N.R.). I fatti di cui all’odierno procedimento sarebbero quindi anterioririspetto a quelli di cui al procedimento n. 279/23, nel quale la richiesta di misuracautelare nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] non venne accolta per la mancanza di sufficientielementi da cui inferire che egli abbia proseguito nell’attività criminosa, documentatasolo fino al 2022. Ne deriva che l’assunto, contenuto nell’ordinanza impugnata, percui la valutazione del Gip del procedimento n. 279/23 sarebbe stata fatta prima cheemergessero le ulteriori condotte di cui al presente procedimento appare connotatada illogicità, oltre ad apparire meramente assertiva.Quanto all’attualità del ravvisato pericolo di reiterazione, giova ricordare che, secondoil più recente e consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di misure cautelaripersonali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett.c), cod. proc. pen., non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità diricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, unavalutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua diun'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalitàrealizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia ladistanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni direcidivanza (Sez. 2, n. 1122 del 02/12/2025, dep. 2026, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 289262; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282991;Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279122).appena espresso la valutazione di attualità del pericolo di reiterazione espressa dalGiudice del rinvio laddove, con riguardo alla Grande spa, società a partecipazionepubblica, ha ritenuto che la circostanza di essere il [OSCURATO:PERSONA] presidente del consiglio diamministrazione, renderebbe «assolutamente concreta la possibilità di reiterazionedelle condotte criminose, come peculato, truffa ai danni dello Stato e false fatturazionial fine di evadere le imposte» in quanto «pur avendo il Consiglio di amministrazionedella società in questione delegato i poteri gestori ad altro soggetto, le preoccupazionidi condotte criminose di analogo tenore restano ferme, in considerazione dellasempre possibile revoca della delega in parola». Rilevando incidentalmente cheall’indagato non è contestato il reato di peculato, il Collegio osserva che l’assuntosulla “sempre possibile revoca della delega” esprime un giudizio meramente ipoteticoed astratto che disattende le necessarie concretezza ed attualità della valutazioneprognostica sulla possibilità di condotte reiterative, tenuto altresì conto che il Giudicedel rinvio ha omesso qualsiasi considerazione in ordine alla rinuncia da partedell’indagato a qualsivoglia carica all’interno delle società coinvolte nelle vicende dicui si tratta, così come evidenziato nella nota difensiva depositata in sede di giudiziodi rinvio della quale il Tribunale non pare dare alcun conto.3. Si impone, pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata, conrinvio al Tribunale del riesame di Napoli per nuovo esame. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale del riesame di Napoli pernuovo esame.Così deciso il 9 gennaio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14936/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris