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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 48190/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata

1. Ritenuto che tutte le censure poste da [OSCURATO:PERSONA] a base dell'impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità

1.1. Difetta, innanzitutto, un interesse attuale e concreto all'annullamento della sentenza di proscioglimento per prescrizione (Sez. 4, n. 19623 del 21/04/2022, Negrini, Rv. 283213 - 01; Sez. 3, n. 45560 del 15/03/2018, C., Rv. 274089 - 01).

In caso di annullamento, il giudice di rinvio, una volta posto rimedio alla eccepita nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello, in applicazione dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274 - 01) sarebbe comunque tenuto a dichiarare nuovamente la prescrizione non avendo il ricorrente indicato gli atti da cui emergono, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. in modo assolutamente non contestabile circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano senza alcuna necessità di accertamento o di approfondimento.

1.2. la dedotta causa di improcedibilità per remissione di querela, rispetto al reato di appropriazione indebita non potrebbe incidere sulla declaratoria di prescrizione oggetto della sentenza impugnata per il reato di cui all'art. 217 della legge fallimentare, neanche se desse luogo, come prospettato dal ricorrente, ad una ipotesi di né bis in idem.

Infatti, a prescindere dal principio di immediata declaratoria delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., la diversa declaratoria non determinerebbe alcun vantaggio per l'imputato (Sez. 2, n. 46149 del 10/10/2019, Trubia, Rv. 277592 - 01).

1.3. Le circostanze attenuanti generiche sono state già concesse con riferimento ai reati coperti dal giudicato.

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna da ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata 1. Ritenuto che tutte le censure poste da [OSCURATO:PERSONA] a base dell'impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità 1.1. Difetta, innanzitutto, un interesse attuale e concreto all'annullamento della sentenza di proscioglimento per prescrizione (Sez. 4, n. 19623 del 21/04/2022, Negrini, Rv. 283213 - 01; Sez. 3, n. 45560 del 15/03/2018, C., Rv. 274089 - 01). In caso di annullamento, il giudice di rinvio, una volta posto rimedio alla eccepita nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello, in applicazione dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274 - 01) sarebbe comunque tenuto a dichiarare nuovamente la prescrizione non avendo il ricorrente indicato gli atti da cui emergono, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. in modo assolutamente non contestabile circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano senza alcuna necessità di accertamento o di approfondimento. 1.2. la dedotta causa di improcedibilità per remissione di querela, rispetto al reato di appropriazione indebita non potrebbe incidere sulla declaratoria di prescrizione oggetto della sentenza impugnata per il reato di cui all'art. 217 della legge fallimentare, neanche se desse luogo, come prospettato dal ricorrente, ad una ipotesi di né bis in idem. Infatti, a prescindere dal principio di immediata declaratoria delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., la diversa declaratoria non determinerebbe alcun vantaggio per l'imputato (Sez. 2, n. 46149 del 10/10/2019, Trubia, Rv. 277592 - 01). 1.3. Le circostanze attenuanti generiche sono state già concesse con riferimento ai reati coperti dal giudicato. 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna da ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 2
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