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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2025

Cassazione n. 08898/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le doglianze addotte - dirette a contestare la valutazione probatoria sottesa al ritenuto coinvolgimento del ricorrente nei fatti descritti al capo c) traslando alla relativa vicenda in fatto emergenze riferibili ad altro episodio, avvenuto in data diversa ( il 12 giugno), rimasto estraneo alle contestazioni- replicano argomentazioni affrontate e disattese dal primo giudice con considerazioni giuridicamente corrette, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche, tutte sinteticamente ma non meno adeguatamente avallate e riprese dalla Corte del merito; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 01/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] r DEPOSAT

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le doglianze addotte - dirette a contestare la valutazione probatoria sottesa al ritenuto coinvolgimento del ricorrente nei fatti descritti al capo c) traslando alla relativa vicenda in fatto emergenze riferibili ad altro episodio, avvenuto in data diversa ( il 12 giugno), rimasto estraneo alle contestazioni- replicano argomentazioni affrontate e disattese dal primo giudice con considerazioni giuridicamente corrette, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche, tutte sinteticamente ma non meno adeguatamente avallate e riprese dalla Corte del merito; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 01/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] r DEPOSAT
Sentenza Cassazione n. 08898/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris