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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 6 aprile 1977

Cassazione n. 39472/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 06/04/1977 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/07/1978 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/04/1962 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/08/1969 avverso la sentenza del 09/10/2020 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. udito il difensore E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TARANTO in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] è altresì presente in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA].

Il difensore deposita le nomine ex art. 102 c.p.p., illustra i motivi di ricorso e ne chiede Vaccoglirnento. 2 i [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 9.10.2020 la Corte di appello di Lecce, in sede di rinvio, a seguito della sentenza della Corte di cassazione in data 14.5.2019, ha confermato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Taranto in data 10.11.2016, così come riformata dalla Corte di appello di Lecce in data 28.2.2018.

Ripercorrendo in breve la vicenda processuale: con sentenza del 10.11.2016 il Tribunale di Taranto riteneva [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti (Art. 74 d.p.r. 309 del 1990 [OSCURATO:PERSONA] e Gaeta; art. 73 d.p.r. 309/90 Gaeta e gli altri) e ritenute le contestate aggravanti e le recidive, ritenuta la continuazione, li condannava la prima ad anni quindici di reclusione, Gaeta ad anni ventisette, Mastrovito e Russo alla pena di anni nove di reclusione ed Euro 39.000,00 di multa ciascuno.

Gli stessi venivano altresì dichiarati interdetti dai pubblici uffici ed interdetti legalmente per la durata della pena principale.

Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] veniva altresì disposta la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre, una volta espiata la pena principale.

Interposto appello, la Corte d'appello di Lecce con sentenza in data 28.2.2018 riformava parzialmente la sentenza impugnata nei seguenti termini: [OSCURATO:PERSONA] veniva assolto dal reato di cui all'art. 74 d.p.r. n. 309/90 (capo a)) con conseguente rideterminazione della pena per i restanti reati ad anni otto di reclusione ed Euro 30.000,00 di multa e riduzione ad un anno della misura di sicurezza applicatagli; per [OSCURATO:PERSONA] il reato sub a) veniva riqualificato nella fattispecie di cui agli artt. 56, 110 cod.pen., 73 d.P.R. 309/90 rideterminando la pena inflittale in anni tre e mesi sei di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa con sostituzione dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici con l'interdizione per un periodo di anni cinque ed eliminazione dell'interdizione legale; a [OSCURATO:PERSONA] veniva ridotta la pena inflitta in relazione al delitto di cui al capo r) esclusa la recidiva, in anni sei di reclusione ed Euro 26.000,00 di multa.

Veniva invece confermata la sentenza impugnata per [OSCURATO:PERSONA].

Proposto ricorso per cassazione da parte degli imputati, la Terza Sezione penale di questa Corte con sentenza del 14.5.2019 ha annullato la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce; ha annullato la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla applicabilità dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Lecce.

Ha annullato la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed ha rinviato per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Lecce.

Ha rigettato nel resto i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce datata 9.10.2020, emessa in sede di giudizio di rinvio, hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei difensori, con separati atti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Ricorso per [OSCURATO:PERSONA]: si articola in tre motivi di ricorso.

Con il primo motivo deduce la nullità della sentenza ex art. 606 cod.proc. pen. lett. b) ed e) in relazione agli artt. 56 cod.pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990 nonché all'art. 627 cod.proc.pen..

A riguardo rileva che la prevenuta è stata nuovamente condannata per il tentativo di spaccio di sostanze stupefacenti con una motivazione che si limita a richiamare quella data dalla precedente pronuncia della Corte di appello integrando con il richiamo ad ulteriori telefonate e senza motivare sulla questione secondo cui quanto addebitato alla stessa integrasse non già il delitto de quo bensì rimanesse nella categoria degli atti preparatori nonché per omessa motivazione in ordine alla quantificazione della pena.

Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) in relazione agli artt. 587 e 649 cod.proc.pen. atteso che per il fatto inerente alla c.d.

"trattativa colombiana", ritenuto nella sentenza impugnata, il Pubblico Ministero non ha mai neanche esercitato l'azione penale, pur essendo noto da tempo agli inquirenti.

Con il terzo motivo di ricorso deduce in via subordinata la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Deduce che il mancato riconoscimento di dette circostanze appare illogico avendolo motivato con il fatto che senza di lei e di suo fratello, [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe avuto modo di contattare i fornitori colombiani.

2.2. Ricorso per [OSCURATO:PERSONA]: si articola in un motivo di ricorso.Con detto motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen. per inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 62 bis cod.pen. e dell'art. 606 comma 1, lett. c) cod. proc.pen. per mancanza di motivazione e/o contraddittorietà e/o manifesta illogicità della stessa, risultante dal testo del provvedimento impugnato, in ordine al trattamento sanzionatorio complessivamente riservato all'imputato.

Censura la statuizione con cui è stata negata la concessione delle circostanze attenuanti generiche in quanto priva di motivazione ed in ogni caso affetta da contraddittorietà e/o manifesta illogicità in ordine alle ragioni per cui è stato escluso il beneficio anche tenuto conto della condotta processuale del medesimo.

2.3. Ricorso per [OSCURATO:PERSONA]: si articola in un unico motivo di ricorso.

Con detto motivo deduce ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309/1990 l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale e la non corretta logicità di motivazione in riferimento al mancato riconoscimento dell'attenuante del fatto di lieve entità.

Inoltre ai sensi dell'art. 627, comma 3, cod.proc.pen. deduce la non corretta uniformità alla decisione della Suprema Corte di Cassazione in riferimento alla motivazione sul punto.

Deduce che per escludere l'attenuante del fatto di lieve entità occorre accertare che il soggetto dispone di fonti di approvvigionamento certe e stabili e comunque sia in grado di rifornire un vasto mercato ovvero che si valga di un assetto organizzativo complesso e che tali elementi non sono stati valutati nella specie.

2.4. Ricorso per [OSCURATO:PERSONA]: si articola in due motivi di ricorso.

Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 192 cod.pen. in relazione all'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nella valutazione della prova.

Rileva che la Corte territoriale ha erroneamente valutato gli elementi di prova a carico (segnatamente una serie di conversazioni intercettate) del Mastrovito ritenendolo responsabile dei reati a lui ascritti.

Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 62 bis cod.pen. in relazione all'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per mancanza della motivazione come risulta dal testo del provvedimento impugnato.

Rileva che la Corte territoriale non ha in alcun modo motivato circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con motivi aggiunti per con la quale illustra quanto già dedotto in sede di ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi proposti sono infondati per le ragioni che si andranno analiticamente ad esporre.

1.1. Con riguardo al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo è infondato.

Va premesso che la Corte di Cassazione nella sentenza n. 31295/2019 ha ritenuto corretta la riqualificazione operata dalla Corte di appello di Lecce nella sentenza in data 28.2.2018 della fattispecie di cui all'art. 74 del d.p.r. n. 309 del 1990 in quella di cui agli artt. 56, 110 c.p. e 73 d.p.r. 309/90 ma nell'annullare la sentenza impugnata con riguardo alla posizione della Sandoval ha demandato al giudice del rinvio l'accertamento del ruolo dalla stessa ricoperto e della sua efficacia causale.

Così perimetrato l'oggetto del giudizio, la Corte territoriale nella sentenza oggi impugnata ha compiutamente analizzato gli elementi a carico della medesima in ciò valorizzando anche ulteriori conversazioni "finora non sempre messe in risalto".

In particolare la ricostruzione operata dalla Corte territoriale si fonda sulla valenza probatoria di varie conversazioni telefoniche ed ambientali ed in particolare: nella conversazione telefonica tra il Gentile e la Sandoval del 4.5.2010 ove si fa riferimento a "cozze" che arriverebbero dal paese di origine della donna, che sarebbero dovute arrivare con un camion e che poi sarebbero state portate dalla donna.

Nelle conversazioni telefoniche del 16 e 17 maggio 2010 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si fa ancora riferimento all'acquisto delle "cozze", nella conversazione del 10.6.2010 tra Gentile e William, fratello della Sandoval si fa riferimento al ragazzo della Spagna e durante la comunicazione Gentile passa la parola alla predetta che parla con il fratello a proposito del contatto spagnolo e dell'operazione che si stava organizzando e che lo spagnolo comunica solo a mezzo mail.

In particolare nella conversazione ambientale n. 479 del 19.11.2010 tra Gentile ed [OSCURATO:PERSONA] si ricava che la stessa era a conoscenza del contesto illecito in cui operava ed in quella n. 492 del 19.11.2010 tra lei ed il Gentile si parla chiaramente del prezzo dello stupefacente.

Come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, il ruolo della Sandoval quindi non è limitato ad unmera presenza giustificata da motivi affettivi (essendo legata sentimentalmente al Gentile) ma si connota per una partecipazione attiva nell'attività di traffico di sostanza stupefacente del tipo cocaina che si cercava di organizzare tramite il contatto con referenti esteri.

Il secondo motivo è inammissibile in quanto generico.Ed invero il ricorrente fa riferimento a fatti che non vengono in alcun modo circostanziati di talché non è possibile neanche esaminare la censura.

Il terzo motivo è infondato.

La Corte territoriale ha motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche in virtù della gravità del fatto, trattandosi di un tentativo di importazione di grossi quantitativi di cocaina e dell'apporto arrecato in termini di efficienza causale.

Del tutto destituita di fondamento è per tanto l'assunto difensivo secondo cui il diniego delle circostanze attenuanti generiche sarebbe stato motivato dall'essere congiunta di una persona in contatto con soggetti dediti a traffici illeciti.

2.2. Con riguardo al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] l'unica censura è infondata.

Ed invero la Corte territoriale ha correttamente motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto dei precedenti penali, del pieno inserimento nel mondo dello spaccio degli stupefacenti almeno dal 2008 con la capacità di approvvigionarsi di notevoli quantità di cocaina con ruolo di intermediazione tra gli acquirenti tarantini ed i suoi concittadini.

Inoltre, se è vero che si è sottoposto ad interrogatorio rendendo dichiarazioni auto ed etero accusatorie, ciò è avvenuto quando già le indagini avevano evidenziato cospicui elementi di prova non solo a suo carico ma anche a carico di altri coimputati non concretando pertanto una concreta collaborazione alle indagini.

3.3. Con riguardo al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] il motivo è infondato.

Correttamente la Corte ha ritenuto di non qualificare il fatto (capo BC)) nell'ipotesi di cui al V comma dell'art. 73 stante il quantitativo di droga ed il grado di purezza e considerato che si trattava solo di una parte della fornitura.

Inoltre detta qualificazione non vi è stata per il Puce ritenuto responsabile del reato di cui al capo BC.

Va invero considerato che in tema di concorso di persone nel reato di detenzione o cessione di sostanze stupefacenti, il medesimo fatto storico non può essere qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 1 o 4, d.P.R. n. 309/ 1990, nei confronti di alcuni concorrenti e contemporaneamente ricondotto nell'ambito dell'art.73, comma 5, nei confronti di altri, stante l'unicità del reato nel quale si concorre, che non può, quindi, atteggiarsi in modo diverso rispetto ai singoli concorrenti.

Nella specie, essendo i reati di cui è chiamato a rispondere il Farina, contestati in concorso, va rilevato che per i correi le fattispecie criminose sono state qualificate ai sensi del I comma.4.4.

Con riguardo al ricorso per [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo è inammissibile.

Ed invero la censura verte sulla responsabilità del prevenuto in ordine al fatto a lui ascritto, ormai coperta dal giudicato.

Infondato è anche il secondo motivo afferente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Ed invero la Corte territoriale ha compiutamente motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche in ragione dei plurimi e gravi precedenti penali e dell'oggettiva gravità del reato commesso.

In conclusione i ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 06/04/1977 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/07/1978 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/04/1962 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/08/1969 avverso la sentenza del 09/10/2020 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. udito il difensore E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TARANTO in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] è altresì presente in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore deposita le nomine ex art. 102 c.p.p., illustra i motivi di ricorso e ne chiede Vaccoglirnento. 2 i [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 9.10.2020 la Corte di appello di Lecce, in sede di rinvio, a seguito della sentenza della Corte di cassazione in data 14.5.2019, ha confermato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Taranto in data 10.11.2016, così come riformata dalla Corte di appello di Lecce in data 28.2.2018. Ripercorrendo in breve la vicenda processuale: con sentenza del 10.11.2016 il Tribunale di Taranto riteneva [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti (Art. 74 d.p.r. 309 del 1990 [OSCURATO:PERSONA] e Gaeta; art. 73 d.p.r. 309/90 Gaeta e gli altri) e ritenute le contestate aggravanti e le recidive, ritenuta la continuazione, li condannava la prima ad anni quindici di reclusione, Gaeta ad anni ventisette, Mastrovito e Russo alla pena di anni nove di reclusione ed Euro 39.000,00 di multa ciascuno. Gli stessi venivano altresì dichiarati interdetti dai pubblici uffici ed interdetti legalmente per la durata della pena principale. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] veniva altresì disposta la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre, una volta espiata la pena principale. Interposto appello, la Corte d'appello di Lecce con sentenza in data 28.2.2018 riformava parzialmente la sentenza impugnata nei seguenti termini: [OSCURATO:PERSONA] veniva assolto dal reato di cui all'art. 74 d.p.r. n. 309/90 (capo a)) con conseguente rideterminazione della pena per i restanti reati ad anni otto di reclusione ed Euro 30.000,00 di multa e riduzione ad un anno della misura di sicurezza applicatagli; per [OSCURATO:PERSONA] il reato sub a) veniva riqualificato nella fattispecie di cui agli artt. 56, 110 cod.pen., 73 d.P.R. 309/90 rideterminando la pena inflittale in anni tre e mesi sei di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa con sostituzione dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici con l'interdizione per un periodo di anni cinque ed eliminazione dell'interdizione legale; a [OSCURATO:PERSONA] veniva ridotta la pena inflitta in relazione al delitto di cui al capo r) esclusa la recidiva, in anni sei di reclusione ed Euro 26.000,00 di multa. Veniva invece confermata la sentenza impugnata per [OSCURATO:PERSONA]. Proposto ricorso per cassazione da parte degli imputati, la Terza Sezione penale di questa Corte con sentenza del 14.5.2019 ha annullato la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce; ha annullato la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla applicabilità dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Lecce. Ha annullato la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed ha rinviato per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Lecce. Ha rigettato nel resto i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce datata 9.10.2020, emessa in sede di giudizio di rinvio, hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei difensori, con separati atti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Ricorso per [OSCURATO:PERSONA]: si articola in tre motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce la nullità della sentenza ex art. 606 cod.proc. pen. lett. b) ed e) in relazione agli artt. 56 cod.pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990 nonché all'art. 627 cod.proc.pen.. A riguardo rileva che la prevenuta è stata nuovamente condannata per il tentativo di spaccio di sostanze stupefacenti con una motivazione che si limita a richiamare quella data dalla precedente pronuncia della Corte di appello integrando con il richiamo ad ulteriori telefonate e senza motivare sulla questione secondo cui quanto addebitato alla stessa integrasse non già il delitto de quo bensì rimanesse nella categoria degli atti preparatori nonché per omessa motivazione in ordine alla quantificazione della pena. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) in relazione agli artt. 587 e 649 cod.proc.pen. atteso che per il fatto inerente alla c.d. "trattativa colombiana", ritenuto nella sentenza impugnata, il Pubblico Ministero non ha mai neanche esercitato l'azione penale, pur essendo noto da tempo agli inquirenti. Con il terzo motivo di ricorso deduce in via subordinata la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Deduce che il mancato riconoscimento di dette circostanze appare illogico avendolo motivato con il fatto che senza di lei e di suo fratello, [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe avuto modo di contattare i fornitori colombiani. 2.2. Ricorso per [OSCURATO:PERSONA]: si articola in un motivo di ricorso.Con detto motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen. per inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 62 bis cod.pen. e dell'art. 606 comma 1, lett. c) cod. proc.pen. per mancanza di motivazione e/o contraddittorietà e/o manifesta illogicità della stessa, risultante dal testo del provvedimento impugnato, in ordine al trattamento sanzionatorio complessivamente riservato all'imputato. Censura la statuizione con cui è stata negata la concessione delle circostanze attenuanti generiche in quanto priva di motivazione ed in ogni caso affetta da contraddittorietà e/o manifesta illogicità in ordine alle ragioni per cui è stato escluso il beneficio anche tenuto conto della condotta processuale del medesimo. 2.3. Ricorso per [OSCURATO:PERSONA]: si articola in un unico motivo di ricorso. Con detto motivo deduce ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309/1990 l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale e la non corretta logicità di motivazione in riferimento al mancato riconoscimento dell'attenuante del fatto di lieve entità. Inoltre ai sensi dell'art. 627, comma 3, cod.proc.pen. deduce la non corretta uniformità alla decisione della Suprema Corte di Cassazione in riferimento alla motivazione sul punto. Deduce che per escludere l'attenuante del fatto di lieve entità occorre accertare che il soggetto dispone di fonti di approvvigionamento certe e stabili e comunque sia in grado di rifornire un vasto mercato ovvero che si valga di un assetto organizzativo complesso e che tali elementi non sono stati valutati nella specie. 2.4. Ricorso per [OSCURATO:PERSONA]: si articola in due motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 192 cod.pen. in relazione all'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nella valutazione della prova. Rileva che la Corte territoriale ha erroneamente valutato gli elementi di prova a carico (segnatamente una serie di conversazioni intercettate) del Mastrovito ritenendolo responsabile dei reati a lui ascritti. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 62 bis cod.pen. in relazione all'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per mancanza della motivazione come risulta dal testo del provvedimento impugnato. Rileva che la Corte territoriale non ha in alcun modo motivato circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per il rigetto dei ricorsi. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con motivi aggiunti per con la quale illustra quanto già dedotto in sede di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti sono infondati per le ragioni che si andranno analiticamente ad esporre. 1.1. Con riguardo al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo è infondato. Va premesso che la Corte di Cassazione nella sentenza n. 31295/2019 ha ritenuto corretta la riqualificazione operata dalla Corte di appello di Lecce nella sentenza in data 28.2.2018 della fattispecie di cui all'art. 74 del d.p.r. n. 309 del 1990 in quella di cui agli artt. 56, 110 c.p. e 73 d.p.r. 309/90 ma nell'annullare la sentenza impugnata con riguardo alla posizione della Sandoval ha demandato al giudice del rinvio l'accertamento del ruolo dalla stessa ricoperto e della sua efficacia causale. Così perimetrato l'oggetto del giudizio, la Corte territoriale nella sentenza oggi impugnata ha compiutamente analizzato gli elementi a carico della medesima in ciò valorizzando anche ulteriori conversazioni "finora non sempre messe in risalto". In particolare la ricostruzione operata dalla Corte territoriale si fonda sulla valenza probatoria di varie conversazioni telefoniche ed ambientali ed in particolare: nella conversazione telefonica tra il Gentile e la Sandoval del 4.5.2010 ove si fa riferimento a "cozze" che arriverebbero dal paese di origine della donna, che sarebbero dovute arrivare con un camion e che poi sarebbero state portate dalla donna. Nelle conversazioni telefoniche del 16 e 17 maggio 2010 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si fa ancora riferimento all'acquisto delle "cozze", nella conversazione del 10.6.2010 tra Gentile e William, fratello della Sandoval si fa riferimento al ragazzo della Spagna e durante la comunicazione Gentile passa la parola alla predetta che parla con il fratello a proposito del contatto spagnolo e dell'operazione che si stava organizzando e che lo spagnolo comunica solo a mezzo mail. In particolare nella conversazione ambientale n. 479 del 19.11.2010 tra Gentile ed [OSCURATO:PERSONA] si ricava che la stessa era a conoscenza del contesto illecito in cui operava ed in quella n. 492 del 19.11.2010 tra lei ed il Gentile si parla chiaramente del prezzo dello stupefacente. Come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, il ruolo della Sandoval quindi non è limitato ad unmera presenza giustificata da motivi affettivi (essendo legata sentimentalmente al Gentile) ma si connota per una partecipazione attiva nell'attività di traffico di sostanza stupefacente del tipo cocaina che si cercava di organizzare tramite il contatto con referenti esteri. Il secondo motivo è inammissibile in quanto generico.Ed invero il ricorrente fa riferimento a fatti che non vengono in alcun modo circostanziati di talché non è possibile neanche esaminare la censura. Il terzo motivo è infondato. La Corte territoriale ha motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche in virtù della gravità del fatto, trattandosi di un tentativo di importazione di grossi quantitativi di cocaina e dell'apporto arrecato in termini di efficienza causale. Del tutto destituita di fondamento è per tanto l'assunto difensivo secondo cui il diniego delle circostanze attenuanti generiche sarebbe stato motivato dall'essere congiunta di una persona in contatto con soggetti dediti a traffici illeciti. 2.2. Con riguardo al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] l'unica censura è infondata. Ed invero la Corte territoriale ha correttamente motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto dei precedenti penali, del pieno inserimento nel mondo dello spaccio degli stupefacenti almeno dal 2008 con la capacità di approvvigionarsi di notevoli quantità di cocaina con ruolo di intermediazione tra gli acquirenti tarantini ed i suoi concittadini. Inoltre, se è vero che si è sottoposto ad interrogatorio rendendo dichiarazioni auto ed etero accusatorie, ciò è avvenuto quando già le indagini avevano evidenziato cospicui elementi di prova non solo a suo carico ma anche a carico di altri coimputati non concretando pertanto una concreta collaborazione alle indagini. 3.3. Con riguardo al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] il motivo è infondato. Correttamente la Corte ha ritenuto di non qualificare il fatto (capo BC)) nell'ipotesi di cui al V comma dell'art. 73 stante il quantitativo di droga ed il grado di purezza e considerato che si trattava solo di una parte della fornitura. Inoltre detta qualificazione non vi è stata per il Puce ritenuto responsabile del reato di cui al capo BC. Va invero considerato che in tema di concorso di persone nel reato di detenzione o cessione di sostanze stupefacenti, il medesimo fatto storico non può essere qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 1 o 4, d.P.R. n. 309/ 1990, nei confronti di alcuni concorrenti e contemporaneamente ricondotto nell'ambito dell'art.73, comma 5, nei confronti di altri, stante l'unicità del reato nel quale si concorre, che non può, quindi, atteggiarsi in modo diverso rispetto ai singoli concorrenti. Nella specie, essendo i reati di cui è chiamato a rispondere il Farina, contestati in concorso, va rilevato che per i correi le fattispecie criminose sono state qualificate ai sensi del I comma.4.4. Con riguardo al ricorso per [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo è inammissibile. Ed invero la censura verte sulla responsabilità del prevenuto in ordine al fatto a lui ascritto, ormai coperta dal giudicato. Infondato è anche il secondo motivo afferente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Ed invero la Corte territoriale ha compiutamente motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche in ragione dei plurimi e gravi precedenti penali e dell'oggettiva gravità del reato commesso. In conclusione i ricor
Sentenza Cassazione n. 39472/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris