CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 settembre 2026
Cassazione n. 25092/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Cassa Italiana di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -e controAgenzia delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore-intimata -avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n.507/2020 depositatail 06/10/2020Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 9418/2021Numero sezionale 906/2026Numero di raccolta generale 25092/2026Data pubblicazione 07/09/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., si deveprovvedere sulle spese processuali tra le parti costituite e che questedevono essere compensate in ragione della recente definizione dellaquestione controversa da parte delle sezioni unite di questa Corte, mentrenulla si deve disporre nei confronti della parte rimasta intimata; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Compensa le spese tra le parti costituite.Così deciso in Roma, il 05/09/2026