CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 08777/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/soatite le conclusioni del PG ' C.CA) •-•3 rt)- I 4L13-"‹,,"-k` (4'n Ott ( Jt ; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 3 novembre 2021 il GIP del Tribunale di Roma, quale giudice della esecuzione, ha respinto l'opposizione introdotta da [OSCURATO:PERSONA], avverso la decisione emessa in data 5 maggio 2021 su domanda di [OSCURATO:PERSONA]. 2. In sintesi, risulta dalla decisione qui impugnata che il G.E. è intervenuto su domanda della [OSCURATO:PERSONA], soggetto acquirente in sede esecutiva civile a seguito di iniziativa dei creditori Fortunato e Fioravanti che in data 17 ottobre 2016 avevano trascritto il pignoramento su un bene immobile (allora identificato in catasto terreni) appartenente alla società [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Detto bene - compiutamente identificato in atti - era stato sottoposto a confisca per equivalente in seguito a sentenza di applicazione della pena emessa in data 17 maggio 2017 a carico di da D'[OSCURATO:PERSONA], sul presupposto - rivelatosi errato - della titolarità del bene in capo al condannato (l'assegnazione dalla società Pescaccio al socio D'Onghia risulta avvenuta il 7 maggio del 2018) . 2.2 La confisca in questione, non preceduta da sequestro, era stata trascritta solo in data 14 maggio 2019, pure a fronte della pendenza del giudizio esecutivo civile, conclusosi nel 2020 con trasferimento dell'immobile alla [OSCURATO:PERSONA] da parte del giudice civile. 2.3 Con la decisione emessa in sede esecutiva penale il 5 maggio del 2021 - e ribadita in sede di opposizione - si è pertanto preso atto della erronea individuazione dell'immobile quale oggetto di confisca in danno del 51‘[OSCURATO:PERSONA], posto che la ablazione avrebbe pregiudicato il diritto del terzo [OSCURATO:PERSONA]. 3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - da [OSCURATO:PERSONA], con successiva memoria. 3.1 il ricorso, qui riportato nei limiti strettamente necessari per la motivazione della decisione ai sensi dell'art.173 comma 1 disp.att. cod.proc.pen., articola più motivi. 3.2 Si deduce la carenza di potere del G.E. in ordine alla revoca della confisca, nonché plurime erronee applicazioni di legge sia in riferimento a quanto previsto (q- dall'art. 666 cod.proc.pen. che in riferimento alle disposizioni di legge in tema di trasferimento della proprietà. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per evidente difetto di legittimazione in capo al ricorrente. 4.1 Ed invero ad essere oggetto di revoca da parte del giudice della esecuzione penale non è la statuizione di confisca per equivalente - in quanto tale - contenuta nella decisione di merito ma la individuazione del bene immobile su cui la ablazione era stata in un primo momento - erroneamente - eseguita. 4.2 Ciò perché l'immobile in questione al momento della statuizione di confisca (sentenza del 17 maggio 2017) non era nella titolarità del condannato (ma della società [OSCURATO:PERSONA]) ed era, in ogni caso, già oggetto di un pignoramento immobiliare (antecedente alla decisione e alla trascrizione della confisca)che ha determinato il trasferimento a beneficio di [OSCURATO:PERSONA], in data 29 aprile 2020. R-r( 4.3 D'[OSCURATO:PERSONA] non risulta, pertanto, al di là della avvenuta instaurazione del contraddittorio in sede di merito, il soggetto titolare del diritto di proprietà sul bene di cui si discute e pertanto da un lato non può invocarne la restituzione, dall'altro non può pretendere di imputare la statuizione di confisca «di valore» ad un bene facente parte del patrimonio di un terzo. 4.4 Da qui la assoluta carenza di legittimazione a ricorrere, da dichiararsi in via preliminare ed assorbente. 4.5 Va infine precisato che nessuna questione di validità del trasferimento del bene alla [OSCURATO:PERSONA] può ritenersi ammissibile, trattandosi di effetto deliberato dal giudice della esecuzione civile sulla base di un pignoramento trascritto prima della trascrizione della confisca per equivalente ( v. Sez. III civ., sent. n. 28242 del 10.12.2020, rv 659887, ove si è precisato che la speciale disciplina dettata dall'art. 55 del d.lgs. n. 159 del 2011 come modificata dalla I. n. 161 del 2017, è applicabile esclusivamente alle ipotesi di confisca ivi previste o da norme che esplicitamente vi rinviano -come l'art. 104 bis disp. att. c.p.p. -, con conseguente prevalenza dell'istituto penalistico sui diritti reali dei terzi che, solo se di buona fede, possono vedere tutelate le loro ragioni in sede di procedimento di prevenzione o di esecuzione penale; viceversa, la predetta disciplina non è suscettibile di applicazione analogica a tipologie di confisca diverse, per le quali, nei rapporti con le procedure esecutive civili, vige il principio generale della successione temporale delle formalità nei pubblici registri, sicché, ai sensi dell'art. 2915 c.c., l'opponibilità del vincolo penale al terzo acquirente in executivis dipende dalla trascrizione del sequestro che, se successiva all'acquisto, impedisce la posteriore confisca del bene acquisito dal terzo "pieno iure"). 4.6 Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. peri.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in