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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 giugno 1941

Cassazione n. 40312/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25-06-1941, avverso la sentenza del 12-02-2020 della Corte di appello di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito per la parte civile l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che depositava conclusioni scritte e nota spese, riportandosi alle note di udienza precedentemente depositate e insistendo per la conferma della sentenza impugnata. udito per il ricorrente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che concludeva per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 19 marzo 2018, il Tribunale di Genova, all'esito di giudizio abbreviato, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui agli art. 474 e 517 ter, comma 2, cod. pen., rispettivamente con le formule «perché il fatto non sussiste» e «perché il fatto non costituisce reato»; tali reati erano stati ascritti all'imputato per avere effettuato, nella sua qualità di legale rappresentante della società Astelav s.r.I., con sede legale in Vinovo, attività di importazione dalla Cina, a fini di commercializzazione, di prodotti industriali in violazione dei titoli di proprietà industriale e recanti altresì fallaci indicazioni del marchio stesso, introducendo nel territorio italiano, tramite il varco doganale del porto di Genova, una partita di merce proveniente dalla Cina, costituita da 337 colli di parti di aspirapolvere, di cui 36 colli di micropoor bag, per un totale di 6.048 pezzi, contenenti sacchetti filtro recanti marcatura "mondo" e dicitura "n. 6 pacchetti filtro in microfibra" risultati non originali, adattabili per [OSCURATO:PERSONA], destinati al modello di aspirapolvere VK 140, nonché 30 colli di micropoor bag, per un totale di 3.600 pezzi, contenenti sacchetti filtro recanti marcatura "mondo" e dicitura "n. 6 pacchetti filtro in nnicrofibra con carbone attivo", risultati non originali, adattabili per [OSCURATO:PERSONA], destinati al modello di aspirapolvere VK 135, materiale tutto protetto da brevetto europeo in capo alle società "Vorwerk & Co.

Interholding GmbH" e "[OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co.

KG"; fatti accertati in Genova il 16 febbraio 2016.

Con sentenza del 12 febbraio 2020, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, appellata sia dal P.M. che dalle parti civili, dichiarava Bertolino colpevole del reato di cui all'art. 517 ter, comma 2, cod. pen. e lo condannava, con i doppi benefici di legge, alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 8.000 di multa, oltre che al risarcimento del danno in favore delle parti civili "Vorwerk & Co.

Interholding GmbH" e "[OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co.

KG", confermando nel resto la decisione del Tribunale.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello ligure, Bertolino, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi.

Con il primo, oggetto di doglianza è l'erronea applicazione dell'art. 517 ter, comma 2, cod. pen., relativamente all'elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie astratta, che, ad avviso della Corte di appello, sembrerebbe integrato dalla mera violazione del dovere di conoscenza del brevetto da parte del commerciante, tale essendo il soggetto importatore o colui che detiene il bene per la vendita; tale interpretazione, tuttavia, sarebbe in contrasto con la lettera e con lo spirito della previsione normativa, nel senso che la fattispecie di cui al secondo comma presenta una sua autonomia rispetto a quella di cui al primo comma, che concerne esclusivamente la responsabilità del fabbricante.

Il legislatore, pur nell'identità del trattamento sanzionatorio, ha inteso infatti differenziare la posizione del fabbricante da quella del commerciante, posto che per quest'ultimo non sono richiamati i profili di doverosa conoscenza della privativa previsti per il fabbricante, riferiti al prodotto industriale concepito e realizzato o comunque utilizzato nel processo industriale, mentre tale dovere di conoscenza non è esigibile da parte di chi semplicemente commercia il bene, come appunto l'imputato, che, come qualsiasi suo collega, è abituato a trattare migliaia di articoli in commercio provenienti dal mercato mondiale.

Ciò spiega il motivo per cui l'ambito di rilevanza penale della condotta sia solo residuale, essendo riservato ai casi di maggiore evidenza e gravità: mentre infatti nell'ambito della tutela civilistica delle privative brevettuali è sufficiente, per legittimare l'esercizio dell'azione inibitoria, l'accertamento della obiettiva interferenza del bene con l'oggetto della privativa, occorrendo che l'interferenza sia accompagnata da colpa o dolo, in sede penale, ai fini della responsabilità del committente, si richiede la sussistenza del dolo del soggetto agente, sia in punto di consapevolezza dell'esistenza della privativa che si assume violata, sia per quanto riguarda la finalità di profitto perseguita dall'autore dell'illecito.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione sulla configurabilità del dolo, osservando che sia il Tribunale che la Corte di appello sono partiti dalla premessa che la [OSCURATO:PERSONA] non ha ritenuto di pubblicizzare l'esistenza della privativa industriale, in quanto né sui manufatti distribuiti dalla casa madre né sulle confezioni che li contengono vi è menzione dell'esistenza della protezione brevettuale, ciò in base a una libera scelta imprenditoriale che lascia alla società la libertà di valutare di volta in volta la convenienza di azionare o meno la privativa in caso di fabbricazione o messa in commercio di prodotti che interferiscano con il brevetto, non essendo affatto scontato che la disponibilità sul mercato di sacchetti di ricambio per aspirapolvere a un costo inferiore di quello richiesto dalla casa madre comporti necessariamente un danno per il produttore.

Partendo dalla premessa dell'assenza di adeguata pubblicità circa l'esistenza del brevetto, non presentando i sacchetti riferimenti alla tutela brevettuale, il Tribunale ha concluso per l'assenza di un quadro indiziario dimostrativo della consapevolezza della violazione del brevetto da parte dell'imputato, mentre a conclusioni diverse è pervenuta la Corte territoriale, che ha illogicamente valorizzato la professionalità conclamata dell'imputato, senza considerare che il profilo della mera conoscibilità dell'esistenza del brevetto non rileva ai fini della configurabilità del reato, non essendovi alcun rapporto di necessaria consequenzialità tra la premessa, acquisto del bene da soggetto diverso dal produttore originario, e l'effetto che si vorrebbe ricavare, ovvero la consapevole interferenza del prodotto con il brevetto, essendo stata neutralizzata in maniera 44€, illogica una evidenza favorevole all'imputato, costituita Yla esigua frazione di fatturato della società Astelav, che aveva chiesto di menzionare sulle confezioni che il prodotto in commercio era costituito da articoli non originali adattabili per [OSCURATO:PERSONA], circostanza questa indicativa della mera consapevolezza di trattare prodotti originali utilizzabili per aspirapolveri Vorwerk. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

1. Premesso che i due motivi di ricorso sono suscettibili di essere trattati in maniera unitaria, perché tra loro sostanzialmente sovrapponibili, deve osservarsi che il giudizio di colpevolezza operato dalla Corte territoriale in ordine al reato di cui all'art. 517 ter, comma 2, cod. pen. non presenta vizi di legittimità.

In via preliminare, si ritiene utile una breve ricostruzione dei fatti di causa, che, nella loro scansione fenomenica, non sono oggetto di contestazione, essendone controversa solo la qualificazione giuridica: orbene, risulta pacifico che, in data 16 febbraio 2016, venivano sequestrati, presso il varco doganale del porto di Genova-Voltri, 337 colli di parti di aspirapolvere provenienti da Shangai, di cui 36 colli di micropoor bag, per un totale di 6.048 pezzi, e altri 30 colli di micropoor bag, per un totale di 3.600 pezzi, tutti corrispondenti a sacchetti filtro non originali, adattabili per [OSCURATO:PERSONA], destinati i primi al modello di aspirapolvere VK 140 e gli altri al modello aspirapolvere VK 135, materiale tutto protetto da brevetto europeo in capo alle società "Vorwerk & Co.

Interholding GmbH" e "[OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co.

KG", società costituitesi poi parti civili, in quanto titolari di un bene di proprietà industriale degno di tutela.

Veniva quindi disposto il sequestro dei prodotti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della società Astelav s.r.l. che aveva importato la merce.

Ciò posto, il Tribunale, con valutazione condivisa dalla Corte di appello, ha ritenuto non configurabile il reato di cui all'art. 474 cod. pen., valorizzando non solo il fatto che il modello impresso sui sacchetti era diverso da quello registrato dalle società titolari del brevetto, ma anche e soprattutto la circostanza che la dicitura immediatamente leggibile sui sacchetti filtro, ovvero: "non originali adattabili per [OSCURATO:PERSONA]", accompagnata dalla raffigurazione del modello o disegno della ditta Astelav, impediva che il pubblico potesse essere tratto in inganno sulla provenienza del bene, avendo cioè il consumatore la possibilità di conoscere senza equivoci di sorta la non autenticità del marchio.

2. Se su questo aspetto le decisioni di primo e secondo grado sono risultate conformi, viceversa, sulla configurabilità del reato di cui all'art. 517 ter comma 2 cod. pen., i giudici di merito sono pervenuti a conclusioni diverse.ft Il Tribunale, infatti, pur ritenendo integrato l'elemento oggettivo della condotta, essendo pacifico che la società amministrata dall'imputato ha introdotto a fini di commercializzazione nel territorio dello Stato, ordinandoli a un produttore- fornitore cinese, prodotti brevettati (ovvero i sacchetti filtro per l'aspirapolvere Folletto), senza la previa autorizzazione delle società del gruppo Vorwerk titolari del brevetto, ha tuttavia escluso che fosse adeguatamente provato l'elemento soggettivo del reato, non potendosi affermare con certezza che i sacchetti filtro siano stati importati e messi in commercio con la consapevolezza dell'imputato di usurpare un titolo di altrui proprietà industriale e con il fine specifico di trarne profitto, tanto più che i sacchetti in questione, ordinati nel 2015, hanno rappresentato l'0,580/0 del fatturato Astelav, cioè una frazione talmente minima, per la quale era arduo sostenere che la società avesse voluto con ciò sfidare la casa madre, essendo invero la società amministrata da Bertolino specializzata da molti anni in ricambi e accessori per elettrodomestici, originali, adattabili e compatibili.

A ciò il Tribunale ha aggiunto l'ulteriore rilievo secondo cui sussiste una oggettiva confusione legislativa e amministrativa riguardo la liceità dell'uso del brevetto altrui, non essendo chiaro, in particolare, se i sacchetti filtro siano qualificabili come accessori o come pezzi di ricambio, in quanto in quest'ultimo caso la disciplina dettata dagli art. 21 e 241 del d.

Igs. n. 30 del 2005 e dall'art. 10 del Regolamento CE n. 6 del 2002 ne avrebbe consentito la libera fabbricazione e la conseguente libera vendita, essendo destinati alla riparazione del prodotto complesso e al ripristino del suo aspetto originario, ciò in applicazione della cd. clausola di riparazione, in forza della quale deve ritenersi permessa la fabbricazione e la vendita dei componenti di un prodotto complesso ai soggetti non titolari di tali diritti esclusivi.

Di qui l'assoluzione dell'imputato dal reato ex art. 517 ter, comma 2, cod. pen., perché il fatto non costituisce reato.

3. La Corte di appello, invece, in accoglimento dell'appello proposto dal P.M. e dalle parti civili, è pervenuta all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato, evidenziando che la condotta pacificamente ascritta all'imputato, consistita nell'importazione non autorizzata dei sacchetti filtro destinati agli aspirapolveri Folletto modelli VK135 e VK140 protetti da brevetti europei per invenzione industriale, era qualificabile come usurpazione dei titoli di proprietà industriale, non potendo trovare applicazione la normativa dettata dagli art. 21 e 241 del Codice della proprietà industriale, né dall'art. 110 del Regolamento CE n. 6 del 2002, in quanto nessuna di queste norme limita la tutela del prodotto coperto da brevetto, che è assoluta, non ritenendosi decisive le perplessità manifestate del Tribunale circa la prova dell'elemento soggettivo del reato.

Al riguardo è stato infatti osservato che Bertolino, legale rappresentante di una azienda che è presente nel mercato da oltre mezzo secolo, non è certo persona inesperta nell'attività di commercializzazione sia di ricambi originali prodotti da aziende titolari di noti marchi, sia di ricambi non originali, adattabili/compatibili con i prodotti originali, per cui doveva escludersi che egli non fosse nelle condizioni di conoscere o che comunque non conoscesse l'esistenza dei brevetti Vorwerk, che in realtà gli erano ben noti, e tanto anche in ragione della facile accessibilità della consultazione delle banche dati nazionali ed europee, essendo invero l'imputato tenuto a conoscere l'esistenza dei titoli di privativa.

Hanno poi sottolineato i giudici di secondo grado che sulla confezione esterna dei sacchetti filtro vi erano indicazioni chiaramente apposte su richiesta dell'imputato, essendo stati stampati sia i marchi Astelav che i riferimenti a Vorwerk, da ciò desumendosi che Bertolino avesse la piena consapevolezza che quelle confezioni contenevano i sacchetti filtro coperti da brevetto, prodotti che egli aveva acquistato e che intendeva commercializzare, a nulla rilevando che la merce in questione rappresentasse una minima percentuale del fatturato della Astelav, non incidendo ciò sull'integrazione del reato per i sacchetti importati.

È stato dunque ritenuto sussistente l'elemento soggettivo necessario ai fini della configurabilità del reato de quo, costituito, nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 517 ter cod. pen. dalla coscienza e volontà di trarre profitto, profilo quest'ultimo indiscutibile nel caso di specie, stante la destinazione alla vendita dei sacchetti filtro, incidendo l'asserita confusione della normativa evocata dal primo giudice sul differente crinale dell'ignoranza della legge, inidonea a escludere la sussistenza del dolo, atteso che, come rilevato da questa Corte (Sez. 5, n. 2506 del 24/11/2016, dep. 2017, Rv. 269074), il dubbio sulla liceità o meno di una determinata azione deve indurre il soggetto agente ad astenersi dal suo compimento, ove, dopo le informazioni assunte, permanga tale incertezza.

4. Orbene, l'impostazione seguita dalla Corte territoriale appare immune da censure, dovendosi innanzitutto osservare che la fattispecie contestata è quella di cui all'art. 517 ter comma 2 cod. pen., norma che si pone in sostanziale continuità con il reato di cui all'art. 127 del d.

Igs. n. 30 del 2005 (Codice della proprietà industriale), che a sua volta trovava un suo antecedente nel reato di frode brevettuale di cui all'art. 88 del R.D. n. 1127 del 1939 (Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali).

Per una maggiore chiarezza, la previsione di cui al comma 2 dell'art. 517 ter cod. pen. deve essere letta unitamente a quella di cui al comma 1, che recita: "Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474, chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000".

Ciò posto, il secondo comma, quello cui si riferisce l'odierna imputazione, recita: "alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma".

Orbene, come precisato da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 24141 del 07/02/2019, Rv. 275979), dalla lettura congiunta dei due commi si evince che si tratta di due fattispecie che, sebbene contenute nel medesimo articolo, introdotto dalla legge n. 99 del 2009 e rubricato "fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale", tuttavia presentano caratteristiche strutturali differenti, risultando il reato di cui al primo comma incentrato sulla fabbricazione o sull'utilizzo industriale di beni realizzati mediante l'usurpazione o comunque la violazione di un titolo di proprietà industriale, mentre la fattispecie di cui al comma 2, rispetto ai medesimi beni, sanziona le differenti condotte della introduzione nello Stato, della detenzione per la vendita, o comunque del porre in vendita, richiedendosi inoltre in tal caso il "fine di trarne profitto", che invece non è richiesto ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo della previsione di cui al comma 1, per la quale occorre unicamente che l'agente sia nella condizione di poter "conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale".

Le due fattispecie introdotte dall'art. 517 ter cod. pen., pur essendo accomunate sia dall'oggetto materiale del reato, individuato nei beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione di esso, sia dal trattamento sanzionatorio, differiscono per il regime della procedibilità, in quanto solo la previsione di cui al comma 1 dispone che il reato sia procedibile a querela della persona offesa, mentre un'analoga specificazione non si rinviene nel comma 2.

Come si evince dalla clausola di salvezza presente nell'incipit della norma ("fatta salva applicazione degli articoli 473 e 474 cod. pen."), le fattispecie in esame presentano un rapporto di interferenza rispetto alle previsioni di cui agli art. 473 cod. pen. (contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi, ovvero di brevetti, modelli e disegni) e 474 cod. pen. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi), avendo questa Corte evidenziato al riguardo che ciò che distingue l'art. 517 ter cod. pen. dai reati ex art. 473 e 474 cod. pen., è la dimensione degli interessi coinvolti: pubblici nel primo caso (cioè la fede pubblica, che si intende tutelare contro specifici attacchi insiti nella contraffazione o alterazione del marchio o di altri segni distintivi o del brevetto, disegni o modelli industriali in grado di ingenerare confusione nei consumatori e da nuocere al generale affidamento), privati nel secondo (patrimonio), ricorrendo cioè il reato di cui all'art. 517 ter cod. pen. ove sia ravvisabile solo uno specifico interesse patrimoniale di un privato, leso dall'abusiva utilizzazione di un prodotto da lui brevettato (cfr. in termini Sez. 3, n. 8653 del 19/11/2015, Rv. 266220 e da ultimo Sez. 5, n. 23709 del 18/05/2021, Rv. 281378).

Il reato di cui all'art. 517 ter cod. pen. tutela esclusivamente il patrimonio e dunque una sfera di interessi esclusivamente privati (circostanza questa chiaramente segnalata dalla procedibilità a querela di parte) e ha carattere sussidiario rispetto alle ipotesi di reato previste dal codice penale (tra cui appunto quelle ex art. 473 e 474 cod. pen.), nel senso che prescinde dalla falsità, rifacendosi alla mera, artificiosa equivocità dei contrassegni, marchi ed indicazioni illegittimamente usati, tali da ingenerare la possibilità di confusione con prodotti similari da parte dei consumatori comuni, e ricorre tanto nell'ipotesi dei prodotti realizzati a imitazione di quelli protetti dal titolo di privativa e quindi in violazione del medesimo, quanto in quella della fabbricazione, utilizzazione e vendita di prodotti "originali" da parte di colui che non ne è titolato.

Ciò posto, stante comunque la comune matrice strutturale delle fattispecie, distinte rispetto al bene giuridico protetto, ma sovrapponibili, sia pure in parte, in ordine ai comportamenti penalmente rilevanti, può ritenersi comunque riferibile anche al reato di cui all'art. 517 ter comma 2 cod. pen. l'affermazione di questa Corte (Sez. 5, n. 29965 del 15/09/2020, Rv. 279907 e Sez. 2, n. 28847 del 18/06/2015, Rv. 264149), formulata con riferimento al delitto di cui all'art. 473 cód. pen., secondo cui non assume rilievo, al fine di escludere la punibilità, la clausola di riparazione prevista dall'art. 241 del d.

Igs. n. 30 del 2005, che consente la fabbricazione e la messa in commercio, come modelli e disegni, di parti di ricambio di un prodotto complesso coperto da privativa, ciò in quanto la legge accorda una speciale tutela al brevetto e la tutela non può essere aggirata attraverso diciture artatamente "attestative" circa l'indebito uso del prodotto tutelato, quali "prodotto non originale" o simili, dovendosi ritenere pur sempre sanzionato, anche in caso di mancata contraffazione del marchio, l'indebito sfruttamento di un segno distintivo altrui mediante la riproduzione, in modo parassitario, dei suoi connotati essenziali, che vanno salvaguardati (cfr. in termini Sez. 3, n. 14812 del 30/11/2016, dep. 2017, Rv. 269751).

A ciò deve aggiungersi che, come già anticipato, sul versante soggettivo, le due fattispecie di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 517 ter cod. pen. differiscono per la necessità, ai fini dell'integrazione della previsione di cui al comma 2, del dolo specifico, integrato dal fine dell'agente di trarre un profitto, finalità che deve connotare le condotte di introduzione nello Stato, detenzione per la vendita, porre in vendita con offerta diretta ai consumatori o di messa in circolazione dei beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione di esso, mentre tale finalità non è richiesta per le condotte sanzionate dal comma 1 (ovvero fabbricare o adoperare industrialmente oggetti o altri beni).

Ora, se ai fini della configurabilità del reato di cui al comma 2 è necessario accertare il fine di trarre un profitto rispetto alle condotte materiale descritte dalla norma incriminatrice, nondimeno, in ordine al parametro dell'usurpazione e della violazione del titolo di proprietà industriale dei beni, resta fermo il criterio di imputazione soggettiva costituito dalla possibilità dell'agente di conoscere l'esistenza del titolo di proprietà industriale, criterio richiamato espressamente dal comma 1, ma che evidentemente vale anche rispetto al medesimo oggetto materiale delle condotte sanzionate dal comma 2, essendo cioè anche a tal fine sufficiente la conoscibilità dell'esistenza del titolo di proprietà industriale sui beni cui si riferisce l'introduzione nello Stato, la detenzione per la vendita, il porre in vendita con offerta diretta ai consumatori o la messa in circolazione, conoscibilità. la cui prova deve essere ovviamente ancorata a elementi fattuali concreti.

5. Orbene, la sentenza impugnata si è posta nel solco di tali coordinate interpretative, avendo la Corte territoriale ribadito innanzitutto la configurabilità del reato dal punto di vista oggettivo, invero rimarcata anche dal Tribunale, posto che le due tipologie di sacchetti filtro sequestrati erano protette da brevetti europei per invenzione industriale e presentavano caratteristiche che evocavano i modelli originari delle case produttrici, il che vale a integrare la fattispecie di cui al comma 2 dell'art. 517 ter cod. pen., non essendovi stata alcuna autorizzazione in favore della società amministrata da Bertolino all'importazione o alla commercializzazione di tale prodotti da parte delle società del gruppo Vorwerk, titolari del diritto esclusivo allo sfruttamento dell'invenzione.

Per quanto concerne poi il versante soggettivo del reato, la Corte di appello, nel confrontarsi con le osservazioni della sentenza del primo giudice con adeguata motivazione rinforzata, ha ritenuto configurabile sia il dolo specifico, essendo evidente la finalità dell'imputato di trarre profitto dall'importazione dei sacchetti filtro in questione, destinati chiaramente al commercio, sia il dolo generico rispetto alla conoscenza dell'esistenza del titolo di proprietà industriale sulla merce, risultando in tal senso non illogico il riferimento alla veste professionale di Bertolini, il quale, da imprenditore impegnato da anni nel commercio anche su scala internazionale, certamente non era all'oscuro della circostanza che la merce importata era protetta da brevetto del gruppo Volwerk, non essendo necessario approfondire la questione su se si trattasse o meno di accessori o pezzi di ricambio, atteso che, in entrambi i casi, è indubitabile che si tratta di prodotti tutelati da un diritto di privativa rientrante nella sfera di conoscenza dell'imputato, diritto del quale i prodotti sequestrati costituivano una forma di abuso, non essendo la Astelav titolare di autorizzazione all'utilizzo del brevetto.

Da ciò consegue che appare legittimo il giudizio sulla sussistenza del reato ex art. 517 ter comma 2 cod. pen., sul versante sia oggettivo che soggettivo.

6. In conclusione, stante l'infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso proposto nell'interesse di Bertolino deve essere rigettato, con onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento e di provvedere alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inol

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25-06-1941, avverso la sentenza del 12-02-2020 della Corte di appello di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito per la parte civile l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che depositava conclusioni scritte e nota spese, riportandosi alle note di udienza precedentemente depositate e insistendo per la conferma della sentenza impugnata. udito per il ricorrente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che concludeva per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 marzo 2018, il Tribunale di Genova, all'esito di giudizio abbreviato, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui agli art. 474 e 517 ter, comma 2, cod. pen., rispettivamente con le formule «perché il fatto non sussiste» e «perché il fatto non costituisce reato»; tali reati erano stati ascritti all'imputato per avere effettuato, nella sua qualità di legale rappresentante della società Astelav s.r.I., con sede legale in Vinovo, attività di importazione dalla Cina, a fini di commercializzazione, di prodotti industriali in violazione dei titoli di proprietà industriale e recanti altresì fallaci indicazioni del marchio stesso, introducendo nel territorio italiano, tramite il varco doganale del porto di Genova, una partita di merce proveniente dalla Cina, costituita da 337 colli di parti di aspirapolvere, di cui 36 colli di micropoor bag, per un totale di 6.048 pezzi, contenenti sacchetti filtro recanti marcatura "mondo" e dicitura "n. 6 pacchetti filtro in microfibra" risultati non originali, adattabili per [OSCURATO:PERSONA], destinati al modello di aspirapolvere VK 140, nonché 30 colli di micropoor bag, per un totale di 3.600 pezzi, contenenti sacchetti filtro recanti marcatura "mondo" e dicitura "n. 6 pacchetti filtro in nnicrofibra con carbone attivo", risultati non originali, adattabili per [OSCURATO:PERSONA], destinati al modello di aspirapolvere VK 135, materiale tutto protetto da brevetto europeo in capo alle società "Vorwerk & Co. Interholding GmbH" e "[OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG"; fatti accertati in Genova il 16 febbraio 2016. Con sentenza del 12 febbraio 2020, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, appellata sia dal P.M. che dalle parti civili, dichiarava Bertolino colpevole del reato di cui all'art. 517 ter, comma 2, cod. pen. e lo condannava, con i doppi benefici di legge, alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 8.000 di multa, oltre che al risarcimento del danno in favore delle parti civili "Vorwerk & Co. Interholding GmbH" e "[OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG", confermando nel resto la decisione del Tribunale. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello ligure, Bertolino, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo, oggetto di doglianza è l'erronea applicazione dell'art. 517 ter, comma 2, cod. pen., relativamente all'elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie astratta, che, ad avviso della Corte di appello, sembrerebbe integrato dalla mera violazione del dovere di conoscenza del brevetto da parte del commerciante, tale essendo il soggetto importatore o colui che detiene il bene per la vendita; tale interpretazione, tuttavia, sarebbe in contrasto con la lettera e con lo spirito della previsione normativa, nel senso che la fattispecie di cui al secondo comma presenta una sua autonomia rispetto a quella di cui al primo comma, che concerne esclusivamente la responsabilità del fabbricante. Il legislatore, pur nell'identità del trattamento sanzionatorio, ha inteso infatti differenziare la posizione del fabbricante da quella del commerciante, posto che per quest'ultimo non sono richiamati i profili di doverosa conoscenza della privativa previsti per il fabbricante, riferiti al prodotto industriale concepito e realizzato o comunque utilizzato nel processo industriale, mentre tale dovere di conoscenza non è esigibile da parte di chi semplicemente commercia il bene, come appunto l'imputato, che, come qualsiasi suo collega, è abituato a trattare migliaia di articoli in commercio provenienti dal mercato mondiale. Ciò spiega il motivo per cui l'ambito di rilevanza penale della condotta sia solo residuale, essendo riservato ai casi di maggiore evidenza e gravità: mentre infatti nell'ambito della tutela civilistica delle privative brevettuali è sufficiente, per legittimare l'esercizio dell'azione inibitoria, l'accertamento della obiettiva interferenza del bene con l'oggetto della privativa, occorrendo che l'interferenza sia accompagnata da colpa o dolo, in sede penale, ai fini della responsabilità del committente, si richiede la sussistenza del dolo del soggetto agente, sia in punto di consapevolezza dell'esistenza della privativa che si assume violata, sia per quanto riguarda la finalità di profitto perseguita dall'autore dell'illecito. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione sulla configurabilità del dolo, osservando che sia il Tribunale che la Corte di appello sono partiti dalla premessa che la [OSCURATO:PERSONA] non ha ritenuto di pubblicizzare l'esistenza della privativa industriale, in quanto né sui manufatti distribuiti dalla casa madre né sulle confezioni che li contengono vi è menzione dell'esistenza della protezione brevettuale, ciò in base a una libera scelta imprenditoriale che lascia alla società la libertà di valutare di volta in volta la convenienza di azionare o meno la privativa in caso di fabbricazione o messa in commercio di prodotti che interferiscano con il brevetto, non essendo affatto scontato che la disponibilità sul mercato di sacchetti di ricambio per aspirapolvere a un costo inferiore di quello richiesto dalla casa madre comporti necessariamente un danno per il produttore. Partendo dalla premessa dell'assenza di adeguata pubblicità circa l'esistenza del brevetto, non presentando i sacchetti riferimenti alla tutela brevettuale, il Tribunale ha concluso per l'assenza di un quadro indiziario dimostrativo della consapevolezza della violazione del brevetto da parte dell'imputato, mentre a conclusioni diverse è pervenuta la Corte territoriale, che ha illogicamente valorizzato la professionalità conclamata dell'imputato, senza considerare che il profilo della mera conoscibilità dell'esistenza del brevetto non rileva ai fini della configurabilità del reato, non essendovi alcun rapporto di necessaria consequenzialità tra la premessa, acquisto del bene da soggetto diverso dal produttore originario, e l'effetto che si vorrebbe ricavare, ovvero la consapevole interferenza del prodotto con il brevetto, essendo stata neutralizzata in maniera 44€, illogica una evidenza favorevole all'imputato, costituita Yla esigua frazione di fatturato della società Astelav, che aveva chiesto di menzionare sulle confezioni che il prodotto in commercio era costituito da articoli non originali adattabili per [OSCURATO:PERSONA], circostanza questa indicativa della mera consapevolezza di trattare prodotti originali utilizzabili per aspirapolveri Vorwerk. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Premesso che i due motivi di ricorso sono suscettibili di essere trattati in maniera unitaria, perché tra loro sostanzialmente sovrapponibili, deve osservarsi che il giudizio di colpevolezza operato dalla Corte territoriale in ordine al reato di cui all'art. 517 ter, comma 2, cod. pen. non presenta vizi di legittimità. In via preliminare, si ritiene utile una breve ricostruzione dei fatti di causa, che, nella loro scansione fenomenica, non sono oggetto di contestazione, essendone controversa solo la qualificazione giuridica: orbene, risulta pacifico che, in data 16 febbraio 2016, venivano sequestrati, presso il varco doganale del porto di Genova-Voltri, 337 colli di parti di aspirapolvere provenienti da Shangai, di cui 36 colli di micropoor bag, per un totale di 6.048 pezzi, e altri 30 colli di micropoor bag, per un totale di 3.600 pezzi, tutti corrispondenti a sacchetti filtro non originali, adattabili per [OSCURATO:PERSONA], destinati i primi al modello di aspirapolvere VK 140 e gli altri al modello aspirapolvere VK 135, materiale tutto protetto da brevetto europeo in capo alle società "Vorwerk & Co. Interholding GmbH" e "[OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG", società costituitesi poi parti civili, in quanto titolari di un bene di proprietà industriale degno di tutela. Veniva quindi disposto il sequestro dei prodotti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della società Astelav s.r.l. che aveva importato la merce. Ciò posto, il Tribunale, con valutazione condivisa dalla Corte di appello, ha ritenuto non configurabile il reato di cui all'art. 474 cod. pen., valorizzando non solo il fatto che il modello impresso sui sacchetti era diverso da quello registrato dalle società titolari del brevetto, ma anche e soprattutto la circostanza che la dicitura immediatamente leggibile sui sacchetti filtro, ovvero: "non originali adattabili per [OSCURATO:PERSONA]", accompagnata dalla raffigurazione del modello o disegno della ditta Astelav, impediva che il pubblico potesse essere tratto in inganno sulla provenienza del bene, avendo cioè il consumatore la possibilità di conoscere senza equivoci di sorta la non autenticità del marchio. 2. Se su questo aspetto le decisioni di primo e secondo grado sono risultate conformi, viceversa, sulla configurabilità del reato di cui all'art. 517 ter comma 2 cod. pen., i giudici di merito sono pervenuti a conclusioni diverse.ft Il Tribunale, infatti, pur ritenendo integrato l'elemento oggettivo della condotta, essendo pacifico che la società amministrata dall'imputato ha introdotto a fini di commercializzazione nel territorio dello Stato, ordinandoli a un produttore- fornitore cinese, prodotti brevettati (ovvero i sacchetti filtro per l'aspirapolvere Folletto), senza la previa autorizzazione delle società del gruppo Vorwerk titolari del brevetto, ha tuttavia escluso che fosse adeguatamente provato l'elemento soggettivo del reato, non potendosi affermare con certezza che i sacchetti filtro siano stati importati e messi in commercio con la consapevolezza dell'imputato di usurpare un titolo di altrui proprietà industriale e con il fine specifico di trarne profitto, tanto più che i sacchetti in questione, ordinati nel 2015, hanno rappresentato l'0,580/0 del fatturato Astelav, cioè una frazione talmente minima, per la quale era arduo sostenere che la società avesse voluto con ciò sfidare la casa madre, essendo invero la società amministrata da Bertolino specializzata da molti anni in ricambi e accessori per elettrodomestici, originali, adattabili e compatibili. A ciò il Tribunale ha aggiunto l'ulteriore rilievo secondo cui sussiste una oggettiva confusione legislativa e amministrativa riguardo la liceità dell'uso del brevetto altrui, non essendo chiaro, in particolare, se i sacchetti filtro siano qualificabili come accessori o come pezzi di ricambio, in quanto in quest'ultimo caso la disciplina dettata dagli art. 21 e 241 del d. Igs. n. 30 del 2005 e dall'art. 10 del Regolamento CE n. 6 del 2002 ne avrebbe consentito la libera fabbricazione e la conseguente libera vendita, essendo destinati alla riparazione del prodotto complesso e al ripristino del suo aspetto originario, ciò in applicazione della cd. clausola di riparazione, in forza della quale deve ritenersi permessa la fabbricazione e la vendita dei componenti di un prodotto complesso ai soggetti non titolari di tali diritti esclusivi. Di qui l'assoluzione dell'imputato dal reato ex art. 517 ter, comma 2, cod. pen., perché il fatto non costituisce reato. 3. La Corte di appello, invece, in accoglimento dell'appello proposto dal P.M. e dalle parti civili, è pervenuta all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato, evidenziando che la condotta pacificamente ascritta all'imputato, consistita nell'importazione non autorizzata dei sacchetti filtro destinati agli aspirapolveri Folletto modelli VK135 e VK140 protetti da brevetti europei per invenzione industriale, era qualificabile come usurpazione dei titoli di proprietà industriale, non potendo trovare applicazione la normativa dettata dagli art. 21 e 241 del Codice della proprietà industriale, né dall'art. 110 del Regolamento CE n. 6 del 2002, in quanto nessuna di queste norme limita la tutela del prodotto coperto da brevetto, che è assoluta, non ritenendosi decisive le perplessità manifestate del Tribunale circa la prova dell'elemento soggettivo del reato. Al riguardo è stato infatti osservato che Bertolino, legale rappresentante di una azienda che è presente nel mercato da oltre mezzo secolo, non è certo persona inesperta nell'attività di commercializzazione sia di ricambi originali prodotti da aziende titolari di noti marchi, sia di ricambi non originali, adattabili/compatibili con i prodotti originali, per cui doveva escludersi che egli non fosse nelle condizioni di conoscere o che comunque non conoscesse l'esistenza dei brevetti Vorwerk, che in realtà gli erano ben noti, e tanto anche in ragione della facile accessibilità della consultazione delle banche dati nazionali ed europee, essendo invero l'imputato tenuto a conoscere l'esistenza dei titoli di privativa. Hanno poi sottolineato i giudici di secondo grado che sulla confezione esterna dei sacchetti filtro vi erano indicazioni chiaramente apposte su richiesta dell'imputato, essendo stati stampati sia i marchi Astelav che i riferimenti a Vorwerk, da ciò desumendosi che Bertolino avesse la piena consapevolezza che quelle confezioni contenevano i sacchetti filtro coperti da brevetto, prodotti che egli aveva acquistato e che intendeva commercializzare, a nulla rilevando che la merce in questione rappresentasse una minima percentuale del fatturato della Astelav, non incidendo ciò sull'integrazione del reato per i sacchetti importati. È stato dunque ritenuto sussistente l'elemento soggettivo necessario ai fini della configurabilità del reato de quo, costituito, nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 517 ter cod. pen. dalla coscienza e volontà di trarre profitto, profilo quest'ultimo indiscutibile nel caso di specie, stante la destinazione alla vendita dei sacchetti filtro, incidendo l'asserita confusione della normativa evocata dal primo giudice sul differente crinale dell'ignoranza della legge, inidonea a escludere la sussistenza del dolo, atteso che, come rilevato da questa Corte (Sez. 5, n. 2506 del 24/11/2016, dep. 2017, Rv. 269074), il dubbio sulla liceità o meno di una determinata azione deve indurre il soggetto agente ad astenersi dal suo compimento, ove, dopo le informazioni assunte, permanga tale incertezza. 4. Orbene, l'impostazione seguita dalla Corte territoriale appare immune da censure, dovendosi innanzitutto osservare che la fattispecie contestata è quella di cui all'art. 517 ter comma 2 cod. pen., norma che si pone in sostanziale continuità con il reato di cui all'art. 127 del d. Igs. n. 30 del 2005 (Codice della proprietà industriale), che a sua volta trovava un suo antecedente nel reato di frode brevettuale di cui all'art. 88 del R.D. n. 1127 del 1939 (Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali). Per una maggiore chiarezza, la previsione di cui al comma 2 dell'art. 517 ter cod. pen. deve essere letta unitamente a quella di cui al comma 1, che recita: "Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474, chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000". Ciò posto, il secondo comma, quello cui si riferisce l'odierna imputazione, recita: "alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma". Orbene, come precisato da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 24141 del 07/02/2019, Rv. 275979), dalla lettura congiunta dei due commi si evince che si tratta di due fattispecie che, sebbene contenute nel medesimo articolo, introdotto dalla legge n. 99 del 2009 e rubricato "fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale", tuttavia presentano caratteristiche strutturali differenti, risultando il reato di cui al primo comma incentrato sulla fabbricazione o sull'utilizzo industriale di beni realizzati mediante l'usurpazione o comunque la violazione di un titolo di proprietà industriale, mentre la fattispecie di cui al comma 2, rispetto ai medesimi beni, sanziona le differenti condotte della introduzione nello Stato, della detenzione per la vendita, o comunque del porre in vendita, richiedendosi inoltre in tal caso il "fine di trarne profitto", che invece non è richiesto ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo della previsione di cui al comma 1, per la quale occorre unicamente che l'agente sia nella condizione di poter "conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale". Le due fattispecie introdotte dall'art. 517 ter cod. pen., pur essendo accomunate sia dall'oggetto materiale del reato, individuato nei beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione di esso, sia dal trattamento sanzionatorio, differiscono per il regime della procedibilità, in quanto solo la previsione di cui al comma 1 dispone che il reato sia procedibile a querela della persona offesa, mentre un'analoga specificazione non si rinviene nel comma 2. Come si evince dalla clausola di salvezza presente nell'incipit della norma ("fatta salva applicazione degli articoli 473 e 474 cod. pen."), le fattispecie in esame presentano un rapporto di interferenza rispetto alle previsioni di cui agli art. 473 cod. pen. (contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi, ovvero di brevetti, modelli e disegni) e 474 cod. pen. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi), avendo questa Corte evidenziato al riguardo che ciò che distingue l'art. 517 ter cod. pen. dai reati ex art. 473 e 474 cod. pen., è la dimensione degli interessi coinvolti: pubblici nel primo caso (cioè la fede pubblica, che si intende tutelare contro specifici attacchi insiti nella contraffazione o alterazione del marchio o di altri segni distintivi o del brevetto, disegni o modelli industriali in grado di ingenerare confusione nei consumatori e da nuocere al generale affidamento), privati nel secondo (patrimonio), ricorrendo cioè il reato di cui all'art. 517 ter cod. pen. ove sia ravvisabile solo uno specifico interesse patrimoniale di un privato, leso dall'abusiva utilizzazione di un prodotto da lui brevettato (cfr. in termini Sez. 3, n. 8653 del 19/11/2015, Rv. 266220 e da ultimo Sez. 5, n. 23709 del 18/05/2021, Rv. 281378). Il reato di cui all'art. 517 ter cod. pen. tutela esclusivamente il patrimonio e dunque una sfera di interessi esclusivamente privati (circostanza questa chiaramente segnalata dalla procedibilità a querela di parte) e ha carattere sussidiario rispetto alle ipotesi di reato previste dal codice penale (tra cui appunto quelle ex art. 473 e 474 cod. pen.), nel senso che prescinde dalla falsità, rifacendosi alla mera, artificiosa equivocità dei contrassegni, marchi ed indicazioni illegittimamente usati, tali da ingenerare la possibilità di confusione con prodotti similari da parte dei consumatori comuni, e ricorre tanto nell'ipotesi dei prodotti realizzati a imitazione di quelli protetti dal titolo di privativa e quindi in violazione del medesimo, quanto in quella della fabbricazione, utilizzazione e vendita di prodotti "originali" da parte di colui che non ne è titolato. Ciò posto, stante comunque la comune matrice strutturale delle fattispecie, distinte rispetto al bene giuridico protetto, ma sovrapponibili, sia pure in parte, in ordine ai comportamenti penalmente rilevanti, può ritenersi comunque riferibile anche al reato di cui all'art. 517 ter comma 2 cod. pen. l'affermazione di questa Corte (Sez. 5, n. 29965 del 15/09/2020, Rv. 279907 e Sez. 2, n. 28847 del 18/06/2015, Rv. 264149), formulata con riferimento al delitto di cui all'art. 473 cód. pen., secondo cui non assume rilievo, al fine di escludere la punibilità, la clausola di riparazione prevista dall'art. 241 del d. Igs. n. 30 del 2005, che consente la fabbricazione e la messa in commercio, come modelli e disegni, di parti di ricambio di un prodotto complesso coperto da privativa, ciò in quanto la legge accorda una speciale tutela al brevetto e la tutela non può essere aggirata attraverso diciture artatamente "attestative" circa l'indebito uso del prodotto tutelato, quali "prodotto non originale" o simili, dovendosi ritenere pur sempre sanzionato, anche in caso di mancata contraffazione del marchio, l'indebito sfruttamento di un segno distintivo altrui mediante la riproduzione, in modo parassitario, dei suoi connotati essenziali, che vanno salvaguardati (cfr. in termini Sez. 3, n. 14812 del 30/11/2016, dep. 2017, Rv. 269751). A ciò deve aggiungersi che, come già anticipato, sul versante soggettivo, le due fattispecie di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 517 ter cod. pen. differiscono per la necessità, ai fini dell'integrazione della previsione di cui al comma 2, del dolo specifico, integrato dal fine dell'agente di trarre un profitto, finalità che deve connotare le condotte di introduzione nello Stato, detenzione per la vendita, porre in vendita con offerta diretta ai consumatori o di messa in circolazione dei beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione di esso, mentre tale finalità non è richiesta per le condotte sanzionate dal comma 1 (ovvero fabbricare o adoperare industrialmente oggetti o altri beni). Ora, se ai fini della configurabilità del reato di cui al comma 2 è necessario accertare il fine di trarre un profitto rispetto alle condotte materiale descritte dalla norma incriminatrice, nondimeno, in ordine al parametro dell'usurpazione e della violazione del titolo di proprietà industriale dei beni, resta fermo il criterio di imputazione soggettiva costituito dalla possibilità dell'agente di conoscere l'esistenza del titolo di proprietà industriale, criterio richiamato espressamente dal comma 1, ma che evidentemente vale anche rispetto al medesimo oggetto materiale delle condotte sanzionate dal comma 2, essendo cioè anche a tal fine sufficiente la conoscibilità dell'esistenza del titolo di proprietà industriale sui beni cui si riferisce l'introduzione nello Stato, la detenzione per la vendita, il porre in vendita con offerta diretta ai consumatori o la messa in circolazione, conoscibilità. la cui prova deve essere ovviamente ancorata a elementi fattuali concreti. 5. Orbene, la sentenza impugnata si è posta nel solco di tali coordinate interpretative, avendo la Corte territoriale ribadito innanzitutto la configurabilità del reato dal punto di vista oggettivo, invero rimarcata anche dal Tribunale, posto che le due tipologie di sacchetti filtro sequestrati erano protette da brevetti europei per invenzione industriale e presentavano caratteristiche che evocavano i modelli originari delle case produttrici, il che vale a integrare la fattispecie di cui al comma 2 dell'art. 517 ter cod. pen., non essendovi stata alcuna autorizzazione in favore della società amministrata da Bertolino all'importazione o alla commercializzazione di tale prodotti da parte delle società del gruppo Vorwerk, titolari del diritto esclusivo allo sfruttamento dell'invenzione. Per quanto concerne poi il versante soggettivo del reato, la Corte di appello, nel confrontarsi con le osservazioni della sentenza del primo giudice con adeguata motivazione rinforzata, ha ritenuto configurabile sia il dolo specifico, essendo evidente la finalità dell'imputato di trarre profitto dall'importazione dei sacchetti filtro in questione, destinati chiaramente al commercio, sia il dolo generico rispetto alla conoscenza dell'esistenza del titolo di proprietà industriale sulla merce, risultando in tal senso non illogico il riferimento alla veste professionale di Bertolini, il quale, da imprenditore impegnato da anni nel commercio anche su scala internazionale, certamente non era all'oscuro della circostanza che la merce importata era protetta da brevetto del gruppo Volwerk, non essendo necessario approfondire la questione su se si trattasse o meno di accessori o pezzi di ricambio, atteso che, in entrambi i casi, è indubitabile che si tratta di prodotti tutelati da un diritto di privativa rientrante nella sfera di conoscenza dell'imputato, diritto del quale i prodotti sequestrati costituivano una forma di abuso, non essendo la Astelav titolare di autorizzazione all'utilizzo del brevetto. Da ciò consegue che appare legittimo il giudizio sulla sussistenza del reato ex art. 517 ter comma 2 cod. pen., sul versante sia oggettivo che soggettivo. 6. In conclusione, stante l'infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso proposto nell'interesse di Bertolino deve essere rigettato, con onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento e di provvedere alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inol
Sentenza Cassazione n. 40312/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris