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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 maggio 2026

Cassazione n. 12993/2026

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vocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttore protempore, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCAMPANIA n. 5809/2024 depositata il 11/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/03/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8105/2025Numero sezionale 2649/2026Numero di raccolta generale 12993/2026Data pubblicazione 06/05/20261.

Il presente giudizio – avente per oggetto il ricorso in cassazione propostocontro la sentenza n. 5809/2024, depositata in data 11/10/2024, all’esitodi udienza del 13/9/24, dalla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Campania (hinc: CGT2) – trae origine da un atto di contestazione diviolazioni di norme tributarie e di irrogazione di sanzioni amministrative,prot. n. 38156/RU del 14/09/2022.

In particolare, l’Ufficio delle [OSCURATO:PERSONA] diNapoli 1 irrogava nei confronti della V-[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (hinc: lacontribuente) la sanzione di cui all’art. 303, co. 3, lett. e) del D.P.R. n. 43del 1973 (T.U.L.D.), di Euro 56.250,00, pari al minimo edittale previsto perlegge aumentato di un quarto ai sensi dell’art. 12, comma 1, d.lgs. n., 472del 1997 e aumentato sino alla metà ex art. 7, comma 3, d.lgs. n. 472 del1997.2.

La CGT2 ha respinto l’appello proposto dalla contribuente contro lasentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli, che aveva, asua volta, rigettato il ricorso proposto contro l’atto impositivo impugnato.2.1.

Il giudice di seconde cure – respinta la richiesta di rinvio pregiudizialealla Corte di giustizia dell’Unione europea in ragione dei precedenti specificidi quest’ultima relativi all’interpretazione della Regola 2A delle norme diinterpretazione della nomenclatura combinata (CGUE, 6 febbraio 2014 incausa C-2/13 e CGUE, 27/04/2024, causa C-107/22), - ha ritenuto:− infondato il motivo d’appello incentrato sul difetto di motivazione,sulla violazione dell’art. 303, comma 2, T.U.L.D. e, in particolare, sullacircostanza che il rilievo penale dei fatti escluderebbe l’applicazionedella sanzione amministrativa, alla luce di quanto previsto dall’art. 20d.lgs. n. 74 del 2000, dalla giurisprudenza di questa Corte in materiadi rapporto tra il giudicato penale e il giudizio tributario e dallanecessità di notificare l’atto irrogativo della sanzione entro il terminedi decadenza previsto dall’art. 20 d.lgs. n. 472 del 1997;Numero registro generale 8105/2025Numero sezionale 2649/2026Numero di raccolta generale 12993/2026Data pubblicazione 06/05/2026− infondato il motivo di appello incentrato sulla buona fede della societàcontribuente, che non soltanto non ha fornito la dimostrazionedell’assenza della sua colpa, ma ha fatto richiamo a una disposizioneinconferente come l’art. 13, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento(CE) n. 1036 del 2016, che disciplina le ipotesi di elusione delle misureantidumping.

Il caso di specie, invece, riguarda l’errata classificazionedelle merci importate e, segnatamente, di un accertamento effettuatodalla Dogana al momento dell’importazione, nell’ambito del quale ifunzionari verificatori accertavano che le merci importate, classificatecome parti di e-bike, in realtà, in applicazione della regola 2a eranoda classificarsi alla VD 8711601000, in quanto biciclette elettrichesmontate;− infondata la censura secondo cui la sentenza impugnata sarebbeillegittima anche in relazione ai criteri di applicazione delle sanzioni:in tema di dazi doganali, in virtù delle regole generali per laclassificazione delle merci nella nomenclatura combinata, premessealla [OSCURATO:PERSONA] dell'Unione europea, di cui al Regolamento (CEE)n. 2658/87, nonché dell'art. 5 del d.P.R. n. 723 del 1965,l'importazione separata di diversi componenti di un prodottosuccessivamente assemblato comporta l'applicazione dell'impostadoganale dovuta per il prodotto finito, ove l'importazione dei singolicomponenti sia avvenuta in un contesto commerciale unitario, nonassumendo rilevanza l'originaria volontà dell'importatore (Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 26789).

Nel caso di specie le caratteristichedell’importazione eseguita dalla società contribuente soddisfano,pienamente, le condizioni previste dalla Regola 2A delle norme diinterpretazione della nomenclatura combinata.3.

Contro la sentenza della CGT2 la contribuente ha proposto ricorso incassazione con tre motivi.Numero registro generale 8105/2025Numero sezionale 2649/2026Numero di raccolta generale 12993/2026Data pubblicazione 06/05/20264.

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli (hinc: ADMO) si è costituita concontroricorso.5.

La contribuente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. e, indata 19/03/2026, il provvedimento di rinvio ex art. 267 TFUE emessodal Tribunale di Genova, in data 15/12/2025, con istanza di rimessionein termini.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art.303 TULD, degli artt. 282 ss.

TULD e dell’art. 295 c.p.c., tenuto contodell’art. 1 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8; violazione e/o falsa applicazionedelle Regole generali di [OSCURATO:PERSONA] n. 1 e n. 2 A, tenuto contodei Regolamenti UE n. 1296/2020 e n. 611/2023 e del Regolamento CEE n.2658/87 del 23 luglio 1987.1.1.

Con tale motivo la ricorrente rileva che l’ADMO ha, erroneamente,confuso fra loro due beni completamente diversi, poiché ha riqualificatosingoli componenti di biciclette elettriche - per quanto essenziali ai finidell’assemblaggio finale – come una bicicletta muscolare finita.In altri termini, la contribuente ha dichiarato i singoli pezzi importatiseparatamente e anche secondo tempistiche differenziate nel tempo (sitratta di aspetti pacifici che possono riscontrarsi anche nell’atto dicontestazione di violazioni di norme tributarie e di irrogazione di sanzioniamministrative, prot. n. 38156/RU del 14 settembre 2022) per quello cheerano e apparivano al momento dello sdoganamento, classificandoli -secondo la Regola Generale di [OSCURATO:PERSONA] n. 1 – come singolicomponenti da assemblare successivamente e dar vita così ad un prodottofinito nuovo e altro rispetto alla sommatoria dei singoli pezzi.1.2.

La ricorrente rileva che la CGT2 ha richiamato l’art. 20 d.lgs. n. 74del 2000, senza tenere conto che l’art. 1, comma 1, d.lgs. n. 8 del 2016,stabilisce che: «non costituiscono reato e sono soggette alla sanzioneNumero registro generale 8105/2025Numero sezionale 2649/2026Numero di raccolta generale 12993/2026Data pubblicazione 06/05/2026amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioniper le quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda».Per effetto della normativa evocata sono state, quindi, depenalizzatetalune fattispecie criminose, assoggettandole alla sola sanzioneamministrativa, lì dove ricorrano i presupposti applicativi.

Difatti, l’art. 6 delmedesimo provvedimento legislativo, stabilisce che «nel procedimento perl’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto siosservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capoI della legge 24 novembre 1981, n. 689.»Ciò significa che, se per la stessa fattispecie è stato promosso ilprocedimento penale che porta, in caso di condanna, all’inflizione di unasanzione penale, non vi è spazio (per il principio di alternatività della pena,ma anche per quello di legalità, di ragionevolezza e proporzionalità, e diconcorso apparente) anche per la sanzione amministrativa.Il comma 3 dell’art. 303 TULD appare piuttosto chiaro: «se i diritti diconfine complessivamente dovuti secondo l’accertamento sono maggiori diquelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza dei diritti supera ilcinque per cento, la sanzione amministrativa, qualora il fatto non costituiscapiù grave reato, è…»La norma esclude l’applicazione della sanzione amministrativa quandoper reprimere la medesima fattispecie, come nella nostra ipotesi, sia stataseguita la strada penale.

La salvezza contenuta nel comma 3 dell’art. 303TULD, attuata al caso concreto, si traduce necessariamente, da un lato, neldover attendere l’esito del procedimento penale per il reato dicontrabbando; dall’altro lato, nel dover attendere l’esito del presuppostoprocedimento (già dinanzi a questa Corte) di impugnazione dell’attoimpositivo del dazio per evasione fiscale.La CGT2 ha, quindi, violato l’art. 295 c.p.c., non avendo disposto lasospensione del processo.1.3.

Il motivo di ricorso è infondato.Numero registro generale 8105/2025Numero sezionale 2649/2026Numero di raccolta generale 12993/2026Data pubblicazione 06/05/20261.4.

Con riferimento ai rapporti tra processo penale e processo tributarioavente per oggetto l’impugnazione dell’atto di irrogazione delle sanzioni,occorre premettere una precisazione con riferimento ai primi due commidell’art. 1 d.lgs. n. 8 del 2016 (disposizione richiamata dalla ricorrentestessa), dove si legge che: «Non costituiscono reato e sono soggette allasanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte leviolazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda.La disposizione del comma 1 si applica anche ai reati in esso previsti che,nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativao congiunta a quella pecuniaria.

In tal caso, le ipotesi aggravate sono daritenersi fattispecie autonome di reato.»Tale norma (che prevede la depenalizzazione per le violazioni per lequali è prevista la pena della multa o dell’ammenda) – a prescindere daiprofili intertemporali conseguenti all’inserimento del comma 4 ad operadell’art. 4 d.lgs. n. 75 del 2020, in attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371- non trova applicazione nel caso di specie, dove viene in rilievo un’ipotesidi aggravata di contrabbando, in base al combinato disposto degli artt. 292TULD («Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottraemerci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa nonminore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi») e 295 TULD(«Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa nonminore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovutichiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasportoappartenenti a persona estranea al reato.

Per gli stessi delitti, alla multa èaggiunta la reclusione da tre a cinque anni: … d) quando il colpevole siaun associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commessosia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita; d-bis) quandol'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro.»).Si legge, in particolare, a pag. 3 del controricorso: «con PVC del28.04.2021, prot. n. 17448/RU, si riclassificava la merce, sussumendolaNumero registro generale 8105/2025Numero sezionale 2649/2026Numero di raccolta generale 12993/2026Data pubblicazione 06/05/2026sotto il codice TARIC 8711601000, corrispondente a biciclette a pedalataassistita, la cui importazione dalla Cina è assoggettata a dazioconvenzionale nella misura del 6,00%, a dazio antidumping definitivo nellamisura del 62,10% e a dazio compensativo definitivo nella misura del17,20%, per una richiesta di maggiori diritti pari a € 129.001,78.»1.6.

Occorre, poi, evidenziare che non solo la parte ricorrente non indicanei confronti di chi sia stato instaurato il procedimento penale, ma risultaquale parte del presente giudizio - scaturito dall’impugnazione dell’attod’irrogazione delle sanzioni – la (sola) società.

Deve, quindi, ritenersi che laclausola di sussidiarietà prevista nell’art. 303, comma 3, TULD («qualora ilfatto non costituisca più grave reato») non possa operare in una dimensioneplurisoggettiva, ma necessariamente individualizzata, considerato cheanche la declinazione del ne bis in idem di cui all’art. 4 Prot. 7 CEDU nonpuò che essere riferita alla circostanza che una stessa persona non possaessere punita due volte per lo stesso fatto.1.7.

È necessaria, infine, una puntualizzazione con riferimento a quantoaffermato a pag. pag. 15 del ricorso in cassazione, dove si legge che: «Laprospettazione della Dogana tuttavia, ponendosi in aperto contrasto nonsoltanto con le citate regole di nomenclatura combinata, ma anche con lanormativa europea dietro ricordata (Regolamenti UE n. 1296/2020 e n.611/2023), è viziata.

Il vizio denunciato inficia anche il verbale con cui èstata irrogata la sanzione pecuniaria amministrativa, comunque daannullare.

E ciò vale anche a delimitare l’ambito del presente processo chealla violazione del principio di alternatività fra sanzioni teoricamenteapplicabili, nel senso che l’applicazione della sanzione penale esclude quellaamministrativa e viceversa.

Da tutto quanto sin qui esposto, ne deriva cheil capo della sentenza impugnata (sopra testualmente trascritto) contenutonel § 1 si presenta viziato.

Precisamente nella parte in cui, sul presuppostoche i Giudici europei si siano già pronunciati in argomento, la Corte delNumero registro generale 8105/2025Numero sezionale 2649/2026Numero di raccolta generale 12993/2026Data pubblicazione 06/05/2026merito ha rigettato la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustiziaUE in ordine alla corretta interpretazione delle regole di nomenclaturacombinata dietro ricordate.» Sul punto occorre evidenziare come il giudiced’appello nell’incipit della motivazione abbia fatto esaustivo riferimento allepronunce della giurisprudenza unionale e che l’affermazione di partericorrente non si confronta, su punto, sui richiami alle pronunce della Cortedi giustizia dell’Unione europea, correttamente evocate dalla CGT2.2.

Con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 1147 c.c. e degli artt. 1175 e 1375 c.c., tenuto conto delle Regolegenerali di [OSCURATO:PERSONA] n. 1 e n. 2 A, tenuto conto deiRegolamenti UE n. 1296/2020 e n. 611/2023.2.1.

Con tale motivo la ricorrente rileva che, sull’erroneo assunto che,nella specie, si sia trattato di una condotta della contribuente implicante(non elusione, bensì) evasione diretta della normativa in materia doganale(importazione e relativi dazi compensativi), la CGT2, con la decisioneimpugnata, ha negato rilievo allo stato psicologico di correttezza e buonafede dell’agente, attribuendo alla fattispecie oggetto di sanzione rilievounicamente oggettivo e, in quanto tale, sanzionabile.

Tuttavia, negarerilevanza allo stato psicologico di buona fede della contribuente è stato unerrore.

Difatti, la contribuente ha effettuato dichiarazioni corrispondenti aglioggetti da dichiarare, conformemente alla Regola generale di Nomenclatura1, tant’è vero che la riclassificazione degli oggetti è avvenuta a posteriorisolo grazie ad una complessa operazione interpretativa di riqualificazionedel materiale importato.Ad avviso della ricorrente la sentenza impugnata, a ben vedere, hasmentito la posizione assunta dall’ADMO.

Quest’ultima aveva ipotizzato uncomportamento elusivo da parte della contribuente, ma la CGT2, puripotizzando la fattispecie dell’evasione fiscale, ha ciononostante applicato laNumero registro generale 8105/2025Numero sezionale 2649/2026Numero di raccolta generale 12993/2026Data pubblicazione 06/05/2026disciplina in tema di elusione.

Tuttavia, alla luce di quanto previsto dall’art.1147 c.c. la buona fede non può che presumersi.2.2.

Il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con la ratiodecidendi della sentenza impugnata, dove si legge che: «In tema di sanzioniamministrative per violazione di norme tributarie, ai fini dell’affermazionedi responsabilità del contribuente, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 472 del1997, è sufficiente una condotta cosciente e volontaria, senza che occorra,da parte dell’Amministrazione finanziaria, la concreta dimostrazione del doloo della colpa (o di un intento fraudolento), atteso che la norma pone unapresunzione di colpa per l’atto vietato a carico di colui che lo abbiacommesso. (Cass.

Ordinanza 25 novembre 2020, n. 26789; 13/09/2018,n. 22329).»2.3.

In ogni caso, anche recentemente, questa Corte ha ribadito che, intema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'art. 5d.lgs. n. 472 del 1997, applicando alla materia fiscale il principio sancito ingenerale dall'art. 3 l. n. 689 del 1981, stabilisce che non è sufficiente lamera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta anchela consapevolezza del contribuente, a cui deve potersi rimproverare di avertenuto un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomenonegligente.

È comunque sufficiente la coscienza e la volontà della condotta,senza che occorra la dimostrazione del dolo o della colpa, la quale sipresume fino alla prova della sua assenza, che deve essere offerta dalcontribuente e va distinta dalla prova della buona fede, che rileva, comeesimente, solo se l'agente è incorso in un errore inevitabile, per essereincolpevole l'ignoranza dei presupposti dell'illecito e dunque non superabilecon l'uso della normale diligenza (Cass., 30/01/2020, n. 2139).3.

Con il terzo motivo di ricorso è stato denunciato, in relazione all’art.360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione alleRegole generali di [OSCURATO:PERSONA] n. 1 e n. 2 A.Numero registro generale 8105/2025Numero sezionale 2649/2026Numero di raccolta generale 12993/2026Data pubblicazione 06/05/20263.1.

Con tale motivo il ricorrente ha evidenziato che è un fatto storicoche Vita abbia importato singoli pezzi corrispondenti a quanto dichiaratoalla dogana ed è un fatto storico anche quello che queste parti sono entratenei confini italiani in tempi differenti, ossia non contestualmente.Se questo aspetto fosse stato esaminato e correttamente valorizzatodalla Corte territoriale, si sarebbe giunti ad un diverso epilogo della vicenda,considerando, cioè, i pezzi di volta in volta importati come singoli elementi,quand’anche essenziali, di una bicicletta da assemblare mediante l’eserciziodi una nuova attività d’impresa, esercitata grazie ad un complesso aziendaleorganizzato ed a ciò finalizzato, non come invece per errore è stato fattocome una bicicletta smontata od incompleta.3.2.

Il motivo di ricorso è inammissibile, in ragione della duplicesoccombenza della ricorrente in entrambi i gradi del giudizio di merito.4.

Non può, infine, essere riscontrata la richiesta di rinvio pregiudizialealla Corte di giustizia dell’Unione europea, dal momento che le questioniposte con i motivi di ricorso trovano, comunque, adeguata soluzione nellepronunce della giurisprudenza unionale evocate nella sentenza impugnata(v. da ultimo CGUE 27/04/2023, causa C-107/22, anche § 34).

Del pari,non assume rilievo il provvedimento del Tribunale di Genova depositatodalla parte ricorrente riguardi un procedimento penale, dove gli imputati«venivano rinviati a giudizio innanzi a questo Tribunale in composizionemonocratica per rispondere, i primi, dei reati di contrabbando doganale,falso in atto pubblico e evasione dell’IVA all’importazione e le seconde per irelativi illeciti amministrativi sanzionati dagli artt. 5 e 25 sexiesdecies delD.Lgs. 231/2001.»5.

Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso è infondato e deveessere rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spesedi lite in favore della controricorrente.

P.Q.Mrigetta il ricorso;Numero registro generale 8105/2025Numero sezionale 2649/2026Numero di raccolta generale 12993/2026Data pubblicazione 06/05/2026condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.900,00 per compensi,oltre alle spese prenotate a debito;ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/03/2026.La PresidenteGiulia Iofrida

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttore protempore, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCAMPANIA n. 5809/2024 depositata il 11/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/03/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8105/2025Numero sezionale 2649/2026Numero di raccolta generale 12993/2026Data pubblicazione 06/05/20261. Il presente giudizio – avente per oggetto il ricorso in cassazione propostocontro la sentenza n. 5809/2024, depositata in data 11/10/2024, all’esitodi udienza del 13/9/24, dalla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Campania (hinc: CGT2) – trae origine da un atto di contestazione diviolazioni di norme tributarie e di irrogazione di sanzioni amministrative,prot. n. 38156/RU del 14/09/2022. In particolare, l’Ufficio delle [OSCURATO:PERSONA] diNapoli 1 irrogava nei confronti della V-[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (hinc: lacontribuente) la sanzione di cui all’art. 303, co. 3, lett. e) del D.P.R. n. 43del 1973 (T.U.L.D.), di Euro 56.250,00, pari al minimo edittale previsto perlegge aumentato di un quarto ai sensi dell’art. 12, comma 1, d.lgs. n., 472del 1997 e aumentato sino alla metà ex art. 7, comma 3, d.lgs. n. 472 del1997.2. La CGT2 ha respinto l’appello proposto dalla contribuente contro lasentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli, che aveva, asua volta, rigettato il ricorso proposto contro l’atto impositivo impugnato.2.1. Il giudice di seconde cure – respinta la richiesta di rinvio pregiudizialealla Corte di giustizia dell’Unione europea in ragione dei precedenti specificidi quest’ultima relativi all’interpretazione della Regola 2A delle norme diinterpretazione della nomenclatura combinata (CGUE, 6 febbraio 2014 incausa C-2/13 e CGUE, 27/04/2024, causa C-107/22), - ha ritenuto:− infondato il motivo d’appello incentrato sul difetto di motivazione,sulla violazione dell’art. 303, comma 2, T.U.L.D. e, in particolare, sullacircostanza che il rilievo penale dei fatti escluderebbe l’applicazionedella sanzione amministrativa, alla luce di quanto previsto dall’art. 20d.lgs. n. 74 del 2000, dalla giurisprudenza di questa Corte in materiadi rapporto tra il giudicato penale e il giudizio tributario e dallanecessità di notificare l’atto irrogativo della sanzione entro il terminedi decadenza previsto dall’art. 20 d.lgs. n. 472 del 1997;Numero registro generale 8105/2025Numero sezionale 2649/2026Numero di raccolta generale 12993/2026Data pubblicazione 06/05/2026− infondato il motivo di appello incentrato sulla buona fede della societàcontribuente, che non soltanto non ha fornito la dimostrazionedell’assenza della sua colpa, ma ha fatto richiamo a una disposizioneinconferente come l’art. 13, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento(CE) n. 1036 del 2016, che disciplina le ipotesi di elusione delle misureantidumping. Il caso di specie, invece, riguarda l’errata classificazionedelle merci importate e, segnatamente, di un accertamento effettuatodalla Dogana al momento dell’importazione, nell’ambito del quale ifunzionari verificatori accertavano che le merci importate, classificatecome parti di e-bike, in realtà, in applicazione della regola 2a eranoda classificarsi alla VD 8711601000, in quanto biciclette elettrichesmontate;− infondata la censura secondo cui la sentenza impugnata sarebbeillegittima anche in relazione ai criteri di applicazione delle sanzioni:in tema di dazi doganali, in virtù delle regole generali per laclassificazione delle merci nella nomenclatura combinata, premessealla [OSCURATO:PERSONA] dell'Unione europea, di cui al Regolamento (CEE)n. 2658/87, nonché dell'art. 5 del d.P.R. n. 723 del 1965,l'importazione separata di diversi componenti di un prodottosuccessivamente assemblato comporta l'applicazione dell'impostadoganale dovuta per il prodotto finito, ove l'importazione dei singolicomponenti sia avvenuta in un contesto commerciale unitario, nonassumendo rilevanza l'originaria volontà dell'importatore (Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 26789). Nel caso di specie le caratteristichedell’importazione eseguita dalla società contribuente soddisfano,pienamente, le condizioni previste dalla Regola 2A delle norme diinterpretazione della nomenclatura combinata.3. Contro la sentenza della CGT2 la contribuente ha proposto ricorso incassazione con tre motivi.Numero registro generale 8105/2025Numero sezionale 2649/2026Numero di raccolta generale 12993/2026Data pubblicazione 06/05/20264. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli (hinc: ADMO) si è costituita concontroricorso.5. La contribuente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. e, indata 19/03/2026, il provvedimento di rinvio ex art. 267 TFUE emessodal Tribunale di Genova, in data 15/12/2025, con istanza di rimessionein termini.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art.303 TULD, degli artt. 282 ss. TULD e dell’art. 295 c.p.c., tenuto contodell’art. 1 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8; violazione e/o falsa applicazionedelle Regole generali di [OSCURATO:PERSONA] n. 1 e n. 2 A, tenuto contodei Regolamenti UE n. 1296/2020 e n. 611/2023 e del Regolamento CEE n.2658/87 del 23 luglio 1987.1.1. Con tale motivo la ricorrente rileva che l’ADMO ha, erroneamente,confuso fra loro due beni completamente diversi, poiché ha riqualificatosingoli componenti di biciclette elettriche - per quanto essenziali ai finidell’assemblaggio finale – come una bicicletta muscolare finita.In altri termini, la contribuente ha dichiarato i singoli pezzi importatiseparatamente e anche secondo tempistiche differenziate nel tempo (sitratta di aspetti pacifici che possono riscontrarsi anche nell’atto dicontestazione di violazioni di norme tributarie e di irrogazione di sanzioniamministrative, prot. n. 38156/RU del 14 settembre 2022) per quello cheerano e apparivano al momento dello sdoganamento, classificandoli -secondo la Regola Generale di [OSCURATO:PERSONA] n. 1 – come singolicomponenti da assemblare successivamente e dar vita così ad un prodottofinito nuovo e altro rispetto alla sommatoria dei singoli pezzi.1.2. La ricorrente rileva che la CGT2 ha richiamato l’art. 20 d.lgs. n. 74del 2000, senza tenere conto che l’art. 1, comma 1, d.lgs. n. 8 del 2016,stabilisce che: «non costituiscono reato e sono soggette alla sanzioneNumero registro generale 8105/2025Numero sezionale 2649/2026Numero di raccolta generale 12993/2026Data pubblicazione 06/05/2026amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioniper le quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda».Per effetto della normativa evocata sono state, quindi, depenalizzatetalune fattispecie criminose, assoggettandole alla sola sanzioneamministrativa, lì dove ricorrano i presupposti applicativi. Difatti, l’art. 6 delmedesimo provvedimento legislativo, stabilisce che «nel procedimento perl’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto siosservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capoI della legge 24 novembre 1981, n. 689.»Ciò significa che, se per la stessa fattispecie è stato promosso ilprocedimento penale che porta, in caso di condanna, all’inflizione di unasanzione penale, non vi è spazio (per il principio di alternatività della pena,ma anche per quello di legalità, di ragionevolezza e proporzionalità, e diconcorso apparente) anche per la sanzione amministrativa.Il comma 3 dell’art. 303 TULD appare piuttosto chiaro: «se i diritti diconfine complessivamente dovuti secondo l’accertamento sono maggiori diquelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza dei diritti supera ilcinque per cento, la sanzione amministrativa, qualora il fatto non costituiscapiù grave reato, è…»La norma esclude l’applicazione della sanzione amministrativa quandoper reprimere la medesima fattispecie, come nella nostra ipotesi, sia stataseguita la strada penale. La salvezza contenuta nel comma 3 dell’art. 303TULD, attuata al caso concreto, si traduce necessariamente, da un lato, neldover attendere l’esito del procedimento penale per il reato dicontrabbando; dall’altro lato, nel dover attendere l’esito del presuppostoprocedimento (già dinanzi a questa Corte) di impugnazione dell’attoimpositivo del dazio per evasione fiscale.La CGT2 ha, quindi, violato l’art. 295 c.p.c., non avendo disposto lasospensione del processo.1.3. Il motivo di ricorso è infondato.Numero registro generale 8105/2025Numero sezionale 2649/2026Numero di raccolta generale 12993/2026Data pubblicazione 06/05/20261.4. Con riferimento ai rapporti tra processo penale e processo tributarioavente per oggetto l’impugnazione dell’atto di irrogazione delle sanzioni,occorre premettere una precisazione con riferimento ai primi due commidell’art. 1 d.lgs. n. 8 del 2016 (disposizione richiamata dalla ricorrentestessa), dove si legge che: «Non costituiscono reato e sono soggette allasanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte leviolazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda.La disposizione del comma 1 si applica anche ai reati in esso previsti che,nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativao congiunta a quella pecuniaria. In tal caso, le ipotesi aggravate sono daritenersi fattispecie autonome di reato.»Tale norma (che prevede la depenalizzazione per le violazioni per lequali è prevista la pena della multa o dell’ammenda) – a prescindere daiprofili intertemporali conseguenti all’inserimento del comma 4 ad operadell’art. 4 d.lgs. n. 75 del 2020, in attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371- non trova applicazione nel caso di specie, dove viene in rilievo un’ipotesidi aggravata di contrabbando, in base al combinato disposto degli artt. 292TULD («Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottraemerci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa nonminore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi») e 295 TULD(«Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa nonminore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovutichiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasportoappartenenti a persona estranea al reato. Per gli stessi delitti, alla multa èaggiunta la reclusione da tre a cinque anni: … d) quando il colpevole siaun associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commessosia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita; d-bis) quandol'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro.»).Si legge, in particolare, a pag. 3 del controricorso: «con PVC del28.04.2021, prot. n. 17448/RU, si riclassificava la merce, sussumendolaNumero registro generale 8105/2025Numero sezionale 2649/2026Numero di raccolta generale 12993/2026Data pubblicazione 06/05/2026sotto il codice TARIC 8711601000, corrispondente a biciclette a pedalataassistita, la cui importazione dalla Cina è assoggettata a dazioconvenzionale nella misura del 6,00%, a dazio antidumping definitivo nellamisura del 62,10% e a dazio compensativo definitivo nella misura del17,20%, per una richiesta di maggiori diritti pari a € 129.001,78.»1.6. Occorre, poi, evidenziare che non solo la parte ricorrente non indicanei confronti di chi sia stato instaurato il procedimento penale, ma risultaquale parte del presente giudizio - scaturito dall’impugnazione dell’attod’irrogazione delle sanzioni – la (sola) società. Deve, quindi, ritenersi che laclausola di sussidiarietà prevista nell’art. 303, comma 3, TULD («qualora ilfatto non costituisca più grave reato») non possa operare in una dimensioneplurisoggettiva, ma necessariamente individualizzata, considerato cheanche la declinazione del ne bis in idem di cui all’art. 4 Prot. 7 CEDU nonpuò che essere riferita alla circostanza che una stessa persona non possaessere punita due volte per lo stesso fatto.1.7. È necessaria, infine, una puntualizzazione con riferimento a quantoaffermato a pag. pag. 15 del ricorso in cassazione, dove si legge che: «Laprospettazione della Dogana tuttavia, ponendosi in aperto contrasto nonsoltanto con le citate regole di nomenclatura combinata, ma anche con lanormativa europea dietro ricordata (Regolamenti UE n. 1296/2020 e n.611/2023), è viziata. Il vizio denunciato inficia anche il verbale con cui èstata irrogata la sanzione pecuniaria amministrativa, comunque daannullare. E ciò vale anche a delimitare l’ambito del presente processo chealla violazione del principio di alternatività fra sanzioni teoricamenteapplicabili, nel senso che l’applicazione della sanzione penale esclude quellaamministrativa e viceversa. Da tutto quanto sin qui esposto, ne deriva cheil capo della sentenza impugnata (sopra testualmente trascritto) contenutonel § 1 si presenta viziato. Precisamente nella parte in cui, sul presuppostoche i Giudici europei si siano già pronunciati in argomento, la Corte delNumero registro generale 8105/2025Numero sezionale 2649/2026Numero di raccolta generale 12993/2026Data pubblicazione 06/05/2026merito ha rigettato la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustiziaUE in ordine alla corretta interpretazione delle regole di nomenclaturacombinata dietro ricordate.» Sul punto occorre evidenziare come il giudiced’appello nell’incipit della motivazione abbia fatto esaustivo riferimento allepronunce della giurisprudenza unionale e che l’affermazione di partericorrente non si confronta, su punto, sui richiami alle pronunce della Cortedi giustizia dell’Unione europea, correttamente evocate dalla CGT2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 1147 c.c. e degli artt. 1175 e 1375 c.c., tenuto conto delle Regolegenerali di [OSCURATO:PERSONA] n. 1 e n. 2 A, tenuto conto deiRegolamenti UE n. 1296/2020 e n. 611/2023.2.1. Con tale motivo la ricorrente rileva che, sull’erroneo assunto che,nella specie, si sia trattato di una condotta della contribuente implicante(non elusione, bensì) evasione diretta della normativa in materia doganale(importazione e relativi dazi compensativi), la CGT2, con la decisioneimpugnata, ha negato rilievo allo stato psicologico di correttezza e buonafede dell’agente, attribuendo alla fattispecie oggetto di sanzione rilievounicamente oggettivo e, in quanto tale, sanzionabile. Tuttavia, negarerilevanza allo stato psicologico di buona fede della contribuente è stato unerrore. Difatti, la contribuente ha effettuato dichiarazioni corrispondenti aglioggetti da dichiarare, conformemente alla Regola generale di Nomenclatura1, tant’è vero che la riclassificazione degli oggetti è avvenuta a posteriorisolo grazie ad una complessa operazione interpretativa di riqualificazionedel materiale importato.Ad avviso della ricorrente la sentenza impugnata, a ben vedere, hasmentito la posizione assunta dall’ADMO. Quest’ultima aveva ipotizzato uncomportamento elusivo da parte della contribuente, ma la CGT2, puripotizzando la fattispecie dell’evasione fiscale, ha ciononostante applicato laNumero registro generale 8105/2025Numero sezionale 2649/2026Numero di raccolta generale 12993/2026Data pubblicazione 06/05/2026disciplina in tema di elusione. Tuttavia, alla luce di quanto previsto dall’art.1147 c.c. la buona fede non può che presumersi.2.2. Il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con la ratiodecidendi della sentenza impugnata, dove si legge che: «In tema di sanzioniamministrative per violazione di norme tributarie, ai fini dell’affermazionedi responsabilità del contribuente, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 472 del1997, è sufficiente una condotta cosciente e volontaria, senza che occorra,da parte dell’Amministrazione finanziaria, la concreta dimostrazione del doloo della colpa (o di un intento fraudolento), atteso che la norma pone unapresunzione di colpa per l’atto vietato a carico di colui che lo abbiacommesso. (Cass. Ordinanza 25 novembre 2020, n. 26789; 13/09/2018,n. 22329).»2.3. In ogni caso, anche recentemente, questa Corte ha ribadito che, intema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'art. 5d.lgs. n. 472 del 1997, applicando alla materia fiscale il principio sancito ingenerale dall'art. 3 l. n. 689 del 1981, stabilisce che non è sufficiente lamera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta anchela consapevolezza del contribuente, a cui deve potersi rimproverare di avertenuto un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomenonegligente. È comunque sufficiente la coscienza e la volontà della condotta,senza che occorra la dimostrazione del dolo o della colpa, la quale sipresume fino alla prova della sua assenza, che deve essere offerta dalcontribuente e va distinta dalla prova della buona fede, che rileva, comeesimente, solo se l'agente è incorso in un errore inevitabile, per essereincolpevole l'ignoranza dei presupposti dell'illecito e dunque non superabilecon l'uso della normale diligenza (Cass., 30/01/2020, n. 2139).3. Con il terzo motivo di ricorso è stato denunciato, in relazione all’art.360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione alleRegole generali di [OSCURATO:PERSONA] n. 1 e n. 2 A.Numero registro generale 8105/2025Numero sezionale 2649/2026Numero di raccolta generale 12993/2026Data pubblicazione 06/05/20263.1. Con tale motivo il ricorrente ha evidenziato che è un fatto storicoche Vita abbia importato singoli pezzi corrispondenti a quanto dichiaratoalla dogana ed è un fatto storico anche quello che queste parti sono entratenei confini italiani in tempi differenti, ossia non contestualmente.Se questo aspetto fosse stato esaminato e correttamente valorizzatodalla Corte territoriale, si sarebbe giunti ad un diverso epilogo della vicenda,considerando, cioè, i pezzi di volta in volta importati come singoli elementi,quand’anche essenziali, di una bicicletta da assemblare mediante l’eserciziodi una nuova attività d’impresa, esercitata grazie ad un complesso aziendaleorganizzato ed a ciò finalizzato, non come invece per errore è stato fattocome una bicicletta smontata od incompleta.3.2. Il motivo di ricorso è inammissibile, in ragione della duplicesoccombenza della ricorrente in entrambi i gradi del giudizio di merito.4. Non può, infine, essere riscontrata la richiesta di rinvio pregiudizialealla Corte di giustizia dell’Unione europea, dal momento che le questioniposte con i motivi di ricorso trovano, comunque, adeguata soluzione nellepronunce della giurisprudenza unionale evocate nella sentenza impugnata(v. da ultimo CGUE 27/04/2023, causa C-107/22, anche § 34). Del pari,non assume rilievo il provvedimento del Tribunale di Genova depositatodalla parte ricorrente riguardi un procedimento penale, dove gli imputati«venivano rinviati a giudizio innanzi a questo Tribunale in composizionemonocratica per rispondere, i primi, dei reati di contrabbando doganale,falso in atto pubblico e evasione dell’IVA all’importazione e le seconde per irelativi illeciti amministrativi sanzionati dagli artt. 5 e 25 sexiesdecies delD.Lgs. 231/2001.»5. Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso è infondato e deveessere rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spesedi lite in favore della controricorrente. P.Q.Mrigetta il ricorso;Numero registro generale 8105/2025Numero sezionale 2649/2026Numero di raccolta generale 12993/2026Data pubblicazione 06/05/2026condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.900,00 per compensi,oltre alle spese prenotate a debito;ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/03/2026.La PresidenteGiulia Iofrida
Sentenza Cassazione n. 12993/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris