CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 marzo 2024
Cassazione n. 12436/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ›)\ Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità penale in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi 43,44, 45) e segnatamente la correttezza della motivazione in assenza di prova della natura e quantità dello stupefacente ceduto è manifestamente infondato. L'affermazione della responsabilità penale, oggetto di doppio conforme accertamento, si basa su un compendio probatorio costituito da attività di video ripresa dei luoghi (taverna ove sono avvenuti i fatti) e le intercettazioni ambientali da cui i giudici del merito hanno tratto la dimostrazione delle cessioni di modiche quantità della sostanza stupefacente tipo cocaina a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e altri, come indicato nei capi di imputazione in ragione della video registrazione delle condotta posta in essere dal Simula che poggiava, in tutti casi, lo stupefacente sul tavolo, lo inalava con gli altri avventori, ne cedeva una parte ad altri, da cui la prova logica della natura e qualità desunta dalle modalità del fatto. La motivazione è congrua e non manifestamente illogica da cui consegue la manifesta infondatezza dei motivi denunciati rilevando, quanto al motivo sub C) la non pertinenza al richiamo alla necessità di prova tramite perizia dello stupefacente oggetto di cessione. Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per rinuncia al ricorso per cassazione effettuata personalmente in data 12/02/2024. Rilevato che pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] ensor