CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 novembre 2022
Cassazione n. 14022/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2022 del GIP TRIBUNALE di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni dell'Avvocato Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, con l'adozione delle statuizioni consequenziali; e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, emessa il 16 novembre 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina - in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], imputato (in stato di custodia cautelare carceraria) del reato di cui all'art. 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110, di detenzione di armi clandestine (capo 1), del reato di cui all'art. 2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, di detenzione di materiale esplosivo (capo 2), del reato di cui all'art. 53 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) di illecita detenzione di artifici pirotecnici non riconosciuti (capo 3) e del reato di cui all'art. 697 cod. pen. di detenzione illegale di munizioni (capo 4) - ha applicato al medesimo, su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena, come ridotta per il rito, di anni uno, mesi cinque, giorni venti di reclusione, per tutti i reati contestati, riuniti in continuazione, con disposizione di confisca di quanto in sequestro e con attenuazione del regime cautelare mediante la sostituzione della custodia cautelare inframuraria con gli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha, fra l'altro, dato atto che, con riferimento alla complessiva fattispecie antigiuridica contestata, non emergevano ipotesi di proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., tenuto conto degli elementi di prova emergenti dagli atti di indagine. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato chiedendone l'annullamento sulla base di un unico motivo con cui lamenta la violazione dell'art. 53 r.d. n. 773 del 1931. Il ricorrente sostiene che il giudice del merito ha omesso di qualificare in modo giuridicamente corretto il fatto oggetto dell'imputazione di cui al capo 3): la detenzione delle dieci bombe-carta di tipo artigianale Rambo II e delle due ulteriori bombe-carta egualmente artigianali avrebbe dovuto essere sussunta sotto il paradigma incriminatore di cui all'art. 2 della legge n. 895 del 1967, posto che anche il materiale esplodente, quando venga concentrato in ambienti angusti e in prossimità di luoghi frequentati, integra il delitto di detenzione di materiale esplosivo. A seguito di questa diversa qualificazione, il fatto avrebbe dovuto ritenersi assorbito nell'imputazione di cui al capo 2): ipotesi di reato, peraltro, in tal senso configurata in sede di convalida dell'arresto. In questa direzione - ha aggiunto la difesa - il giudice del merito ha trascurato del tutto la verifica dell'indicato problema qualificatorio, mentre, se lo avesse fatto, avrebbe dovuto determinarsi nel senso di non ratificare l'accordo. 2 9, 1 3. Il Procuratore generale ha chiesto pronunciarsi la declaratoria di inammissibilità del mezzo, in quanto le condizioni di applicabilità del principio di diritto addotto dal ricorrente sono evocate in modo generico e l'invocato assorbimento sarebbe, in ogni caso, precluso dalla diversità dei luoghi di detenzione dei materiali oggetto delle due contestazioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso si profila, con riferimento alla doglianza che lo sostiene, manifestamente privo di fondamento e deve essere dichiarato, pertanto, inammissibile. 2. È rilevante puntualizzare che i termini entro i quali può attualmente dedursi l'erronea qualificazione giuridica del fatto con il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena concordata, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., sono notevolmente circoscritti. Si è, in particolare, affermato il principio di diritto, qui condiviso e ribadito, secondo cui, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione. Questa precisazione comporta che è da ritenersi inammissibile l'impugnazione che in tal senso denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza, ovvero denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283023 - 01; Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 - 01; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842 - 01). 3. Assodato quanto precede, risulta chiaro che Della Torre non ha sollevato un'ammissibile questione di qualificazione, dal momento che l'entità e le condizioni del materiale esplodente di cui al capo 3), dall'impugnante dedotto come da qualificarsi materiale esplosivo, non risultano affatto delineate nel provvedimento impugnato e negli atti richiamati come ictu ocu/i orientanti per la qualificazione postulata dal ricorrente.3.1. In tal senso, la bomba-carta è ordinariamente qualificata come materiale esplodente: soltanto determinate condizioni concrete - nella specie, non dimostrate, ma evocate soltanto genericamente - ne determinano l'evoluzione in materiale esplosivo; la bomba-carta, per la limitata carica esplosiva, va, di regola, ricompresa fra le materie esplodenti, con la conseguenza che l'omessa denuncia all'Autorità della sua detenzione integra la contravvenzione di cui all'art. 679 cod. pen. in relazione all'alt 47 T.U.L.P.S., salvo che, per la natura e quantità della carica esplosiva e per le modalità di confezionamento, possa avere un effetto dirompente e diventare un congegno esplosivo, la cui detenzione è punita a norma dell'art. 2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895. La bomba-carta può avere un effetto solo detonante ovvero, quando lo determinino la natura e la quantità della carica esplosiva e le modalità di confezione, un effetto dirompente, divenendo solo in quest'ultimo caso un congegno esplosivo la cui cessione e detenzione sono punite rispettivamente a norma degli artt. 1 e 2 legge n. 895 del 1967 cit., essendo compito del giudice del merito accertare le caratteristiche del materiale e stabilire se esso abbia o meno il connotato della micidialità, pur se potenziale e subordinata al modo di impiego (Sez. 3, n. 25623 del 17/04/2018, Ghiani, Rv. 273353 - 01; Sez. 1, n. 6132 del 22/01/2009, Mattei, Rv. 243377 - 01). 3.2. In relazione a queste coordinate ermeneutiche, l'assenza della concreta configurazione delle bombe-carta oggetto dell'imputazione sub 3) quali ordigni aventi, per intrinseca struttura e/o per concreta modalità funzionale, la caratteristica della micidialità propria del materiale esplosivo impedisce di annettere specificità alla contestazione del profilo qualificatorio annesso al corrispondente reato, anche convenendo sul quale le parti hanno stipulato il patto sulla pena di poi recepito dal giudice che ha ratificato l'accordo. Corollario di questa constatazione è che nessun errore manifesto di qualificazione è dato rilevare, non potendo in alcun modo sostenersi che la qualificazione del suindicato reato si sia rivelata ictu °cui/ ec:centrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, né avendo, per il resto, il ricorrente devoluto alcuna specifica questione in merito al fatto del deposito di prodotti esplodenti non riconosciuti contestato e ritenuto nei sensi sanzionati dall'art. 53 T.U.L.P.S. (come sostituito dall'art. 17, comma 1, d.lgs. 4 aprile 2010, n. 58). 3.3. Sotto altro profilo, si rileva che lo scopo perseguito dal ricorrente con l'impugnazione non sarebbe stato raggiunto anche in ipotesi di suo accoglimento, in tal senso emergendo la sua carenza di interesse sul punto: l'indicata doglianza, ove accolta, avrebbe sortito l'aggravamento per la sua posizione del quadro delle imputazioni - determinando anche per il fatto sub 3) la qualificazione di reato previsto e punito dall'art. 2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, quale detenzione di materiale esplosivo - e non avrebbe fatto conseguire all'imputato l'assorbimento, da lui prefigurato, del reato di cui al capo 3) in quello contestato al capo 2). Invero, come si desume in via immediata dall 'esame del catalogo delle imputazioni poste alla base del patto concluso dalle parti, i fatti sub 2 e sub 3 hanno riguardato condotte, non soltanto inerenti a materiali affatto diversi, ma anche commesse in due luoghi (rispettivamente Messina e [OSCURATO:PERSONA]) del tutto diversi, con la conseguente, persistente necessità dell 'enucleazione di due delitti autonomi; e, ciò, a voler prescindere dalla riconfigurazione, sotto il profilo dell'individuazione del fatto e della gravità del complessivo reato, che la stessa prospettata unificazione delle condotte detentive sub 2) e sub 3) avrebbe determinata, per i relativi effetti pure sotto l 'aspetto sanzionatorio. 4. Da tali riflessioni deriva l 'inammissibilità della doglianza che ha sorretto l'impugnazione, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell 'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), della somma, ritenuta equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil