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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11593/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti,che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che la concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, che deve verificare, al di fuori di ogni automatismo, la meritevolezza del condannato in relazione al beneficio richiesto e l'idoneità di quest'ultimo a facilitarne il reinserimento sociale (da ultimo, Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01).

Il giudice, basandosi anzitutto sulle relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato medesimo (e senza peraltro essere vincolato ai giudizi ivi espressi), deve apprezzare le riferite informazioni sulla sua personalità e sul suo stile di vita, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative sottostanti la misura e ai profili di persistente pericolosità dell'interessato (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016-01); Ritenuto che, nella specie, il Tribunale di sorveglianza di Messina ha espressamente preso in esame i vari precedenti penali a carico di [OSCURATO:PERSONA], le notizie provenienti tanto dagli uffici di polizia che da quello dell'esecuzione penale esterna dell'Amministrazione penitenziaria, convergenti nell'escludere, sotto ogni profilo, la dedotta progressiva risocializzazione del condannato risultato vicino al clan mafioso dei 'Tortoricani' — [OSCURATO:PERSONA]; .

Considerato che, con motivazione non lacunosa, e a tali risultanze perfettamente aderente, il medesimo Tribunale ha, pertanto, ritenuto mancanti le condizioni per l'ammissione alle richieste misure alternative e che, rispetto a tale logica conclusione, il ricorrente contrappone argomenti di puro merito, palesemente estranei all'ambito della cognizione che questa Corte può esercitare; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti,che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che la concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, che deve verificare, al di fuori di ogni automatismo, la meritevolezza del condannato in relazione al beneficio richiesto e l'idoneità di quest'ultimo a facilitarne il reinserimento sociale (da ultimo, Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01). Il giudice, basandosi anzitutto sulle relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato medesimo (e senza peraltro essere vincolato ai giudizi ivi espressi), deve apprezzare le riferite informazioni sulla sua personalità e sul suo stile di vita, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative sottostanti la misura e ai profili di persistente pericolosità dell'interessato (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016-01); Ritenuto che, nella specie, il Tribunale di sorveglianza di Messina ha espressamente preso in esame i vari precedenti penali a carico di [OSCURATO:PERSONA], le notizie provenienti tanto dagli uffici di polizia che da quello dell'esecuzione penale esterna dell'Amministrazione penitenziaria, convergenti nell'escludere, sotto ogni profilo, la dedotta progressiva risocializzazione del condannato risultato vicino al clan mafioso dei 'Tortoricani' — [OSCURATO:PERSONA]; . Considerato che, con motivazione non lacunosa, e a tali risultanze perfettamente aderente, il medesimo Tribunale ha, pertanto, ritenuto mancanti le condizioni per l'ammissione alle richieste misure alternative e che, rispetto a tale logica conclusione, il ricorrente contrappone argomenti di puro merito, palesemente estranei all'ambito della cognizione che questa Corte può esercitare; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9
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