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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 novembre 2022

Cassazione n. 10580/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PADOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG A .

R.QA,~),...0 i GO-A-1 LA.. c-G-U-C-CA) paelr 19 Yek ire-‘70 Ad X k,OÌ1/4-3 i / [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza resa in data 12 aprile 2022 il Tribunale di Padova - quale giudice della esecuzione - ha respinto l'istanza introdotta da [OSCURATO:PERSONA], tesa ad ottenere la declaratoria di mancata formazione del titolo esecutivo ai sensi dell'art.670 cod.proc.pen. . 1.1 In motivazione si evidenzia che: a) pacifica è la mancata conoscenza della lingua italiana da parte del Beshkov; b) altrettanto pacifica è la circostanza di fatto per cui, durante il procedimento di cognizione, l'imputato tramite il proprio legale di fiducia ha fatto domanda di definizione del giudizio tramite applicazione della pena su richiesta; c) la proposta di applicazione della pena, con parere favorevole del pubblico ministero, è stata esitata con sentenza all'udienza del 9 dicembre 2021, in presenza del difensore di fiducia, con motivazione contestuale.

Ciò posto, il tema della decisione riguarda le modalità di conoscenza della sentenza tradotta in lingua bulgara.

La traduzione è stata depositata in cancelleria in data 31 dicembre 2021 e, secondo il giudice dell'esecuzione, non era dovuto alcun avviso di deposito della avvenuta traduzione, trattandosi di sentenza con motivazione contestuale.

Il giudice dell'esecuzione ritiene correttamente formatosi il giudicato, anche in ragione dell'avvenuta comunicazione a mani proprie del verbale di udienza presso il luogo di detenzione.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA] deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.

Si rappresenta che il ricorrente non era presente alla udienza di definizione perché isolato a causa della pandemia e pertanto la mancata presenza non era imputabile a rinunzia.

Il verbale di udienza è stato si notificato, ma in lingua italiana.

Andava pertanto ritenuto non idoneo il mero deposito in cancelleria della decisione tradotta a far decorrere il termine di impugnazione .

3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.3.1 Ed invero va rilevato che la particolare forma di definizione del giudizio adottata, con applicazione della pena su richiesta dell'imputato (cui è stata data tempestiva notizia dell'accoglimento della proposta), da un lato non pone in dubbio la conoscenza in capo a [OSCURATO:PERSONA] (pur non presente in udienza) dell'esito del giudizio (essendo a lui noti i termini dell'accordo e la quantificazione della sanzione), dall'altro non rendeva necessario l'avviso di deposito della sentenza, redatta con motivazione contestuale.

La particolare definizione processuale - in altre parole - determina la validità della decisione depositata con motivazione contestuale e l'immediata decorrenza del termine per impugnare, sicchè il deposito della traduzione presso la cancelleria non necessitava di alcuna comunicazione, così come ritenuto dal giudice della esecuzione.

Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali .

Così deciso in data 9 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PADOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG A . R.QA,~),...0 i GO-A-1 LA.. c-G-U-C-CA) paelr 19 Yek ire-‘70 Ad X k,OÌ1/4-3 i / [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 12 aprile 2022 il Tribunale di Padova - quale giudice della esecuzione - ha respinto l'istanza introdotta da [OSCURATO:PERSONA], tesa ad ottenere la declaratoria di mancata formazione del titolo esecutivo ai sensi dell'art.670 cod.proc.pen. . 1.1 In motivazione si evidenzia che: a) pacifica è la mancata conoscenza della lingua italiana da parte del Beshkov; b) altrettanto pacifica è la circostanza di fatto per cui, durante il procedimento di cognizione, l'imputato tramite il proprio legale di fiducia ha fatto domanda di definizione del giudizio tramite applicazione della pena su richiesta; c) la proposta di applicazione della pena, con parere favorevole del pubblico ministero, è stata esitata con sentenza all'udienza del 9 dicembre 2021, in presenza del difensore di fiducia, con motivazione contestuale. Ciò posto, il tema della decisione riguarda le modalità di conoscenza della sentenza tradotta in lingua bulgara. La traduzione è stata depositata in cancelleria in data 31 dicembre 2021 e, secondo il giudice dell'esecuzione, non era dovuto alcun avviso di deposito della avvenuta traduzione, trattandosi di sentenza con motivazione contestuale. Il giudice dell'esecuzione ritiene correttamente formatosi il giudicato, anche in ragione dell'avvenuta comunicazione a mani proprie del verbale di udienza presso il luogo di detenzione. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA] deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. Si rappresenta che il ricorrente non era presente alla udienza di definizione perché isolato a causa della pandemia e pertanto la mancata presenza non era imputabile a rinunzia. Il verbale di udienza è stato si notificato, ma in lingua italiana. Andava pertanto ritenuto non idoneo il mero deposito in cancelleria della decisione tradotta a far decorrere il termine di impugnazione . 3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.3.1 Ed invero va rilevato che la particolare forma di definizione del giudizio adottata, con applicazione della pena su richiesta dell'imputato (cui è stata data tempestiva notizia dell'accoglimento della proposta), da un lato non pone in dubbio la conoscenza in capo a [OSCURATO:PERSONA] (pur non presente in udienza) dell'esito del giudizio (essendo a lui noti i termini dell'accordo e la quantificazione della sanzione), dall'altro non rendeva necessario l'avviso di deposito della sentenza, redatta con motivazione contestuale. La particolare definizione processuale - in altre parole - determina la validità della decisione depositata con motivazione contestuale e l'immediata decorrenza del termine per impugnare, sicchè il deposito della traduzione presso la cancelleria non necessitava di alcuna comunicazione, così come ritenuto dal giudice della esecuzione. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali . Così deciso in data 9 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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