CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 marzo 2022
Cassazione n. 16659/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto confermava la pronuncia emessa il 5/2/2021 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e condannato - con rito abbreviato - alla pena di un anno, sei mesi di reclusione e 4.000,00 euro di multa. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione per difetto di motivazione in punto di responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. L'atto, invero, si esaurisce in una serie di affermazioni generiche, astratte, prive di qualunque riferimento al caso specifico e alla sentenza di merito che sullo stesso si è pronunciata, della quale, infatti, non è citato neppure un passaggio. Un ricorso, dunque, riferibile a qualunque sentenza di condanna, su qualunque reato, con argomento apparente da dichiarare inammissibile. 5. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 18 marzo 2022 Il. ìgliere est ore Il Presidente la) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]