CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 dicembre 2022
Cassazione n. 12847/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03VWKR3) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/07/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di RIMINIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata e sono manifestamente infondati, in quanto afferiscono a prospettazioni di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; in particolare, il ricorrente deduce genericamente la mancata valutazione di situazioni, valorizzate nel ricorso, che avrebbero determinato il venir meno dell'elemento oggettivo del reato, ex art. 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998, ma le ragioni sottese alle censure sono state correttamente analizzate dal giudicante e la tesi del ricorrente risulta palesemente non fondata alla luce della giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 1405 del 26/11/2019, dep. 2020, Rv. 277920-01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 6 dicembre 2022.