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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2024

Cassazione n. 31014/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 28 aprile 2023 la Corte di appello di Catania riformava parzialmente la sentenza del 19 febbraio 2019 con cui il Tribunale di Catania aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed C 4.000 di multa, rideterminando la pena in complessivi mesi 8 di reclusione ed C 1.000 di multa per effetto della riqualificazione del fatto nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del D.P.R. 309 del 1990, e confermando nel resto, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione, la violazione di legge, l'inosservanza di norme processuali ed il travisamento della prova censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui i Giudici dl merito avevano ritenuto utilizzabili gli elementi probatori assunti a seguito della perquisizione avvenuta il 14 gennaio 2019 la quale risulterebbe invalidata dalla circostanza di essere stata sollecitata da una fonte anonima.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo in esso contenuto è manifestamente infondato atteso che la Corte di appello di Catania ha correttamente ritenuto utilizzabili le risultanze investigative derivanti dalla citata perquisizione del 14 gennaio 2019 rigettando la medesima argomentazione avanzata in sede di gravame, mostrando di fare buon governo del principio secondo cui le perquisizioni che la polizia giudiziaria, nel caso di sospetto di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, è legittimata a compiere in forza del disposto dell'art. 103 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non presuppongono necessariamente la commissione di un reato, ma possono essere effettuate sulla base di notizie confidenzialmente apprese, senza obbligo di avvertire la persona sottoposta a controllo del diritto all'assistenza di un difensore; in ogni caso, anche se effettuate illegittimamente, non rendono illegittimo l'eventuale sequestro dello stupefacente e delle altre cose pertinenti al reato rinvenute all'esito della perquisizione. (Corte di cassazione, Sez.

III pen. n. 19365 del 10 maggio 2015); che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2024 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 28 aprile 2023 la Corte di appello di Catania riformava parzialmente la sentenza del 19 febbraio 2019 con cui il Tribunale di Catania aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed C 4.000 di multa, rideterminando la pena in complessivi mesi 8 di reclusione ed C 1.000 di multa per effetto della riqualificazione del fatto nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del D.P.R. 309 del 1990, e confermando nel resto, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione, la violazione di legge, l'inosservanza di norme processuali ed il travisamento della prova censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui i Giudici dl merito avevano ritenuto utilizzabili gli elementi probatori assunti a seguito della perquisizione avvenuta il 14 gennaio 2019 la quale risulterebbe invalidata dalla circostanza di essere stata sollecitata da una fonte anonima. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo in esso contenuto è manifestamente infondato atteso che la Corte di appello di Catania ha correttamente ritenuto utilizzabili le risultanze investigative derivanti dalla citata perquisizione del 14 gennaio 2019 rigettando la medesima argomentazione avanzata in sede di gravame, mostrando di fare buon governo del principio secondo cui le perquisizioni che la polizia giudiziaria, nel caso di sospetto di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, è legittimata a compiere in forza del disposto dell'art. 103 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non presuppongono necessariamente la commissione di un reato, ma possono essere effettuate sulla base di notizie confidenzialmente apprese, senza obbligo di avvertire la persona sottoposta a controllo del diritto all'assistenza di un difensore; in ogni caso, anche se effettuate illegittimamente, non rendono illegittimo l'eventuale sequestro dello stupefacente e delle altre cose pertinenti al reato rinvenute all'esito della perquisizione. (Corte di cassazione, Sez. III pen. n. 19365 del 10 maggio 2015); che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2024 Il Consigliere
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