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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 febbraio 2026

Cassazione n. 07936/2026

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ORDINANZAsul ricorso 3074-2023 proposto da:[OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] C. [OSCURATO:PERSONA], inpersona del Liquidatore pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato2026 [OSCURATO:PERSONA];661 - controricorrente –avverso la sentenza n. 4185/2022 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 28/11/2022 R.G.N. 2525/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/02/2026 dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte d’appello di Napoli ha respinto l’appello della Imtecs.a.s in liquidazione, confermando la sentenza di primo gradoche l’aveva condannata al pagamento, in favore di RoNsuamreiroo r egistro generale 3074/2023Numero sezionale 661/2026Attanasio, dell’importo di euro 208.316,61, a titolo di diffNeurmeenroz dei r accolta generale 7936/2026retributive, trattamento di fine rapporto e indennità sostitutivDaat a pubblicazione 31/03/2026del preavviso.2.

Avverso la sentenza la società soccombente ha propostoricorso per cassazione affidato a cinque motivi, illustrati damemoria. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorsotardivamente depositato (v.

Cass., Sez.

U., n. 7170 del 2024).L’inammissibilità del controricorso tardivo rende inammissibileanche la memoria depositata nell’interesse del lavoratore (v.Cass. n. 23921 del 2020).3. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.,come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.Ragioni della decisione1.

Con il primo di ricorso è dedotta, la nullità per totale carenzadi motivazione in fatto e diritto ex art. 132 secondo comma n.4 e art. 118 disp att. c.p.c. in relazione all’art. 360, primocomma n. 4 c.p.c. – violazione e/o falsa applicazione dell’art.2118 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma n. 3 c.p.c.

Sidenuncia la completa assenza di narrazione del fatto e delpercorso logico giuridico seguito che avrebbe dovuto costituireil valido fondamento di una corretta pronuncia da parte dellaCorte di Appello sul seguente motivo di gravame: “Errore didiritto costituito dalla quantificazione della mensilità utile per ladeterminazione dell’indennità di preavviso.

IMTEC- è statopuntualmente osservato dal CTP e sottoposto al primo giudice -doveva corrispondere una indennità semmai corrispondenteall'ultima mensilità spettante all'atto del licenziamento e non giàda implementare con i ratei di fine rapporto.

Sul punto il CTUerroneamente ha replicato sostenendo che invece in essadebbano essere compresi anche i ratei di tredicesima.

Il giuNudmiecreo r egistro generale 3074/2023Numero sezionale 661/2026ha fatto sua la decisione.

Anche in tal senso si confida Ncuhmeero ldai r accolta generale 7936/2026ecc.ma Corte vorrà intervenire modificando il calcolo.”.

SDait a pubblicazione 31/03/2026assume che la Corte d’appello non si sia pronunciata sul punto,così di fatto respingendo il motivo di impugnazione.

Insubordine, il ricorrente deduce che la decisione si pone incontrasto con il dettato dell’art. 2118 comma 2 c.c. cheparametra l’indennità sostitutiva del preavviso all’importo dellaretribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.Sostiene che il tribunale, accogliendo le conclusioni cui èpervenuto il CTU, ha determinato l’indennità sostitutiva delmancato preavviso in euro 1.606,08 parametrandola all’ultimamensilità che sarebbe spettata implementata con i ratei di finerapporto, così applicando in maniera errata e fuorviante ildisposto di cui all’art. 2118 c.c.1.1.

Il motivo è inammissibile.Il ricorrente denuncia nella sostanza un vizio di omessapronuncia su un motivo di appello (che trascrive) senza,tuttavia, trascrivere la sentenza di primo grado, almeno quantoalle statuizioni oggetto delle censure esposte col motivo diappello sopra riportato (v.

Cass., Sez.

U., n. 8077 del 2012 sulnecessario rispetto degli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c. ove sidenunci un error in procedendo; v. anche Cass. n. 41465 del2021).Non è pertinente il riferimento agli artt. 132 e 118 disp. att.c.p.c. una volta riqualificata la censura come omessa pronuncia.L’assenza di qualsiasi motivazione sul punto nella decisioneimpugnata preclude l’esame della dedotta violazione dell’art.2118 c.c.2.

Con il secondo motivo si denuncia la nullità per totale carenzadi motivazione in fatto e diritto ex art. 132 secondo comma n.Numero registro generale 3074/20234 e art. 118 disp att. c.p.c. in relazione all’art. 360, primoN umero sezionale 661/2026Numero di raccolta generale 7936/2026comma n. 4 c.p.c. – violazione e/o falsa applicazione dell’arDta.t a pubblicazione 31/03/20262120 comma 2 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma n. 3c.p.c. – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 del CCNLMetalmeccanici in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.Anche in questo caso si assume che la mera lettura dellasentenza rende manifesta la completa assenza di narrazione delfatto e del percorso logico giuridico sul seguente motivo digravame: “Il Tribunale - inoltre – non ha considerato che nelcalcolo del TFR è stato considerato come base imponibile anchel'importo dello straordinario.

Si tratta di un ulteriore errore didiritto.

Sul punto il CTU erroneamente ha replicato sostenendoche tale straordinario rispondeva al requisito della nonoccasionalità e che quindi era da considerarsi nel calcolo TFR.Ora, a prescindere dal fatto che ut supra contestato lostraordinario di 40 minuti giornalieri non risulta assolutamenteaccertato, ed in tal senso andrà riformata la sentenza,comunque resta l’errore di diritto di aver considerato nelmontante utile delle retribuzioni per la costituzione della baseuna voce essenzialmente non dovuta.

Anche in tal senso laecc.ma Corte vorrà riformare la sentenza disponendo il ricalcolodel TFR al netto del lavoro straordinario, pur ovemai ritenutospettare”.

Si assume che la Corte territoriale anche su questoprofilo non solo ha completamente omesso la narrazione inpunto di fatto del motivo di gravame ma ha completamenteomesso di decidere sul punto specifico.

In subordine, ilricorrente sostiene che la decisione si pone in contrasto con l’art.2120 comma 2 c.c. e con l’art. 5 del CCNL Metalmeccanici cheesclude dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ilcompenso delle prestazioni effettuate oltre il normale orario dilavoro.Numero registro generale 3074/20232.1.

Il motivo è inammissibile per le stesse ragioni esposteN umero sezionale 661/2026Numero di raccolta generale 7936/2026nell’esame del precedente motivo di ricorso.

Data pubblicazione 31/03/20263.

Con il terzo motivo si deduce la nullità per carenza dimotivazione in fatto e diritto ex art. 132 secondo comma n. 4 eart. 118 disp att. c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comman. 4 c.p.c. – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.in relazione all’art. 360, primo comma n. 3 c.p.c.Il ricorrente censura la decisione d’appello nella parte in cui hariconosciuto le spettanze retributive anche per i mesi disettembre, ottobre, novembre 2012 in cui il lavoratore eraassente, rendendo una motivazione apparente e con errataapplicazione dei principi in tema di ripartizione dell’onere dellaprova di cui all’art. 2697 c.c.3.1.

Il motivo è inammissibile.

La Corte d’appello ha respinto ilmotivo di impugnazione sul punto rilevando, da un lato, lamancata allegazione nella memoria difensiva di primo grado delfatto impeditivo consistente nelle assenze dal lavoro deldipendente nei mesi suddetti; dall’altro, la mancata prova di taliassenze, non avendo la parte appellante prodotto il suo fascicolodi parte contenente gli eventuali atti da cui desumere lacircostanza (tardivamente) allegata.

La motivazione, sia puresintetica, sussiste e concreta il percorso logico atto a sorreggerela decisione.

Neppure si ravvisa la violazione dell’art. 2697 c.c.,non essendo in discussione il rapporto di lavoro e il conseguentediritto del lavoratore alla retribuzione, gravando invece suldatore di lavoro l’onere di provare il fatto impeditivo del diritto,ovvero le assenze o altre cause giustificative del mancatopagamento (Cass. 05/05/2001, n. 6332).4.

Con il quarto motivo si denuncia la nullità per carenza dimotivazione in fatto e diritto ex art. 132 secondo comma n. 4 eart. 118 disp att. c.p.c. in relazione all’art. 360, primo commaNumero registro generale 3074/2023n. 4 c.p.c. – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697N umero sezionale 661/2026Numero di raccolta generale 7936/2026c.c. - 1193 c.c. - 1199 c.c. in relazione all’art. 360, primDoat a pubblicazione 31/03/2026comma n. 3 c.p.c.

La società ricorrente censura la sentenzad’appello nella parte in cui ha confermato la statuizione dirigetto della domanda riconvenzionale volta alla condanna dellavoratore al pagamento di somme per prestiti erogatigli dalladatrice e, specificamente, per non aver attribuito rilievo allaquietanza di pagamento le cui sottoscrizioni erano risultateautentiche.4.1.

Il motivo è inammissibile poiché la motivazione esiste esegue un rigoroso percorso logico giuridico.

I giudici di appellohanno osservato che la decisione del tribunale si fondava su unadoppia ratio decidendi e che solo una di esse era stata criticata,con la conseguenza che residuava, a giustificare il rigetto delladomanda riconvenzionale, l’accertamento sulla natura“retributiva” delle somme corrisposte dal datore al lavoratore eoggetto della citata quietanza.

Tale ratio decidendi neppure ècontestata in questa sede e ciò rende irrilevante la dedottaviolazione degli artt. 2697, 1193 e 1199 c.c.5.

Con il quinto motivo si deduce la nullità per carenza dimotivazione in fatto e diritto ex art. 132 secondo comma n. 4 eart. 118 disp att. c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comman. 4 c.p.c. – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697c.c. in relazione all’art. 360, primo comma n. 3 c.p.c.

La societàricorrente critica la decisione d’appello per avere definitodichiarazioni di questi con quelle rese dagli altri testimoni.5.1.

Il motivo è inammissibile perché censura la selezione evalutazione delle prove, in una ipotesi peraltro in cui neppurepuò invocarsi l’art. 360 n. 5 c.p.c. in ragione della disciplina cd.della doppia conforme (art. 348 ter c.p.c., ora art. 360, comma4 c.p.c.).

Né ricorrono le anomalie motivazionali atNtuem erao r egistro generale 3074/2023Numero sezionale 661/2026integrare, secondo l’insegnamento delle Sezioni unite (seNnutmeenroz dei r accolta generale 7936/2026n. 8053 e n. 8054 del 2014), la violazione dell’art. 132 n.

D4at a pubblicazione 31/03/2026c.p.c.6.

Le ragioni esposte conducono al rigetto del ricorso.7.

Non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità a causadella inammissibilità del controricorso.8.

Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale peril raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass.

S.U. n. 4315 del2020).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso nell’adunanza camerale dell’11 febbraio 2026.La PresidenteAdriana Doronzo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 3074-2023 proposto da:[OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA]   C. [OSCURATO:PERSONA], inpersona del Liquidatore pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato2026 [OSCURATO:PERSONA];661 - controricorrente –avverso la sentenza n. 4185/2022 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 28/11/2022 R.G.N. 2525/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/02/2026 dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’appello di Napoli ha respinto l’appello della Imtecs.a.s in liquidazione, confermando la sentenza di primo gradoche l’aveva condannata al pagamento, in favore di RoNsuamreiroo r egistro generale 3074/2023Numero sezionale 661/2026Attanasio, dell’importo di euro 208.316,61, a titolo di diffNeurmeenroz dei r accolta generale 7936/2026retributive, trattamento di fine rapporto e indennità sostitutivDaat a pubblicazione 31/03/2026del preavviso.2. Avverso la sentenza la società soccombente ha propostoricorso per cassazione affidato a cinque motivi, illustrati damemoria. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorsotardivamente depositato (v. Cass., Sez. U., n. 7170 del 2024).L’inammissibilità del controricorso tardivo rende inammissibileanche la memoria depositata nell’interesse del lavoratore (v.Cass. n. 23921 del 2020).3. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.,come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.Ragioni della decisione1. Con il primo di ricorso è dedotta, la nullità per totale carenzadi motivazione in fatto e diritto ex art. 132 secondo comma n.4 e art. 118 disp att. c.p.c. in relazione all’art. 360, primocomma n. 4 c.p.c. – violazione e/o falsa applicazione dell’art.2118 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma n. 3 c.p.c. Sidenuncia la completa assenza di narrazione del fatto e delpercorso logico giuridico seguito che avrebbe dovuto costituireil valido fondamento di una corretta pronuncia da parte dellaCorte di Appello sul seguente motivo di gravame: “Errore didiritto costituito dalla quantificazione della mensilità utile per ladeterminazione dell’indennità di preavviso. IMTEC- è statopuntualmente osservato dal CTP e sottoposto al primo giudice -doveva corrispondere una indennità semmai corrispondenteall'ultima mensilità spettante all'atto del licenziamento e non giàda implementare con i ratei di fine rapporto. Sul punto il CTUerroneamente ha replicato sostenendo che invece in essadebbano essere compresi anche i ratei di tredicesima. Il giuNudmiecreo r egistro generale 3074/2023Numero sezionale 661/2026ha fatto sua la decisione. Anche in tal senso si confida Ncuhmeero ldai r accolta generale 7936/2026ecc.ma Corte vorrà intervenire modificando il calcolo.”. SDait a pubblicazione 31/03/2026assume che la Corte d’appello non si sia pronunciata sul punto,così di fatto respingendo il motivo di impugnazione. Insubordine, il ricorrente deduce che la decisione si pone incontrasto con il dettato dell’art. 2118 comma 2 c.c. cheparametra l’indennità sostitutiva del preavviso all’importo dellaretribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.Sostiene che il tribunale, accogliendo le conclusioni cui èpervenuto il CTU, ha determinato l’indennità sostitutiva delmancato preavviso in euro 1.606,08 parametrandola all’ultimamensilità che sarebbe spettata implementata con i ratei di finerapporto, così applicando in maniera errata e fuorviante ildisposto di cui all’art. 2118 c.c.1.1. Il motivo è inammissibile.Il ricorrente denuncia nella sostanza un vizio di omessapronuncia su un motivo di appello (che trascrive) senza,tuttavia, trascrivere la sentenza di primo grado, almeno quantoalle statuizioni oggetto delle censure esposte col motivo diappello sopra riportato (v. Cass., Sez. U., n. 8077 del 2012 sulnecessario rispetto degli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c. ove sidenunci un error in procedendo; v. anche Cass. n. 41465 del2021).Non è pertinente il riferimento agli artt. 132 e 118 disp. att.c.p.c. una volta riqualificata la censura come omessa pronuncia.L’assenza di qualsiasi motivazione sul punto nella decisioneimpugnata preclude l’esame della dedotta violazione dell’art.2118 c.c.2. Con il secondo motivo si denuncia la nullità per totale carenzadi motivazione in fatto e diritto ex art. 132 secondo comma n.Numero registro generale 3074/20234 e art. 118 disp att. c.p.c. in relazione all’art. 360, primoN umero sezionale 661/2026Numero di raccolta generale 7936/2026comma n. 4 c.p.c. – violazione e/o falsa applicazione dell’arDta.t a pubblicazione 31/03/20262120 comma 2 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma n. 3c.p.c. – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 del CCNLMetalmeccanici in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.Anche in questo caso si assume che la mera lettura dellasentenza rende manifesta la completa assenza di narrazione delfatto e del percorso logico giuridico sul seguente motivo digravame: “Il Tribunale - inoltre – non ha considerato che nelcalcolo del TFR è stato considerato come base imponibile anchel'importo dello straordinario. Si tratta di un ulteriore errore didiritto. Sul punto il CTU erroneamente ha replicato sostenendoche tale straordinario rispondeva al requisito della nonoccasionalità e che quindi era da considerarsi nel calcolo TFR.Ora, a prescindere dal fatto che ut supra contestato lostraordinario di 40 minuti giornalieri non risulta assolutamenteaccertato, ed in tal senso andrà riformata la sentenza,comunque resta l’errore di diritto di aver considerato nelmontante utile delle retribuzioni per la costituzione della baseuna voce essenzialmente non dovuta. Anche in tal senso laecc.ma Corte vorrà riformare la sentenza disponendo il ricalcolodel TFR al netto del lavoro straordinario, pur ovemai ritenutospettare”. Si assume che la Corte territoriale anche su questoprofilo non solo ha completamente omesso la narrazione inpunto di fatto del motivo di gravame ma ha completamenteomesso di decidere sul punto specifico. In subordine, ilricorrente sostiene che la decisione si pone in contrasto con l’art.2120 comma 2 c.c. e con l’art. 5 del CCNL Metalmeccanici cheesclude dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ilcompenso delle prestazioni effettuate oltre il normale orario dilavoro.Numero registro generale 3074/20232.1. Il motivo è inammissibile per le stesse ragioni esposteN umero sezionale 661/2026Numero di raccolta generale 7936/2026nell’esame del precedente motivo di ricorso. Data pubblicazione 31/03/20263. Con il terzo motivo si deduce la nullità per carenza dimotivazione in fatto e diritto ex art. 132 secondo comma n. 4 eart. 118 disp att. c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comman. 4 c.p.c. – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.in relazione all’art. 360, primo comma n. 3 c.p.c.Il ricorrente censura la decisione d’appello nella parte in cui hariconosciuto le spettanze retributive anche per i mesi disettembre, ottobre, novembre 2012 in cui il lavoratore eraassente, rendendo una motivazione apparente e con errataapplicazione dei principi in tema di ripartizione dell’onere dellaprova di cui all’art. 2697 c.c.3.1. Il motivo è inammissibile. La Corte d’appello ha respinto ilmotivo di impugnazione sul punto rilevando, da un lato, lamancata allegazione nella memoria difensiva di primo grado delfatto impeditivo consistente nelle assenze dal lavoro deldipendente nei mesi suddetti; dall’altro, la mancata prova di taliassenze, non avendo la parte appellante prodotto il suo fascicolodi parte contenente gli eventuali atti da cui desumere lacircostanza (tardivamente) allegata. La motivazione, sia puresintetica, sussiste e concreta il percorso logico atto a sorreggerela decisione. Neppure si ravvisa la violazione dell’art. 2697 c.c.,non essendo in discussione il rapporto di lavoro e il conseguentediritto del lavoratore alla retribuzione, gravando invece suldatore di lavoro l’onere di provare il fatto impeditivo del diritto,ovvero le assenze o altre cause giustificative del mancatopagamento (Cass. 05/05/2001, n. 6332).4. Con il quarto motivo si denuncia la nullità per carenza dimotivazione in fatto e diritto ex art. 132 secondo comma n. 4 eart. 118 disp att. c.p.c. in relazione all’art. 360, primo commaNumero registro generale 3074/2023n. 4 c.p.c. – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697N umero sezionale 661/2026Numero di raccolta generale 7936/2026c.c. - 1193 c.c. - 1199 c.c. in relazione all’art. 360, primDoat a pubblicazione 31/03/2026comma n. 3 c.p.c. La società ricorrente censura la sentenzad’appello nella parte in cui ha confermato la statuizione dirigetto della domanda riconvenzionale volta alla condanna dellavoratore al pagamento di somme per prestiti erogatigli dalladatrice e, specificamente, per non aver attribuito rilievo allaquietanza di pagamento le cui sottoscrizioni erano risultateautentiche.4.1. Il motivo è inammissibile poiché la motivazione esiste esegue un rigoroso percorso logico giuridico. I giudici di appellohanno osservato che la decisione del tribunale si fondava su unadoppia ratio decidendi e che solo una di esse era stata criticata,con la conseguenza che residuava, a giustificare il rigetto delladomanda riconvenzionale, l’accertamento sulla natura“retributiva” delle somme corrisposte dal datore al lavoratore eoggetto della citata quietanza. Tale ratio decidendi neppure ècontestata in questa sede e ciò rende irrilevante la dedottaviolazione degli artt. 2697, 1193 e 1199 c.c.5. Con il quinto motivo si deduce la nullità per carenza dimotivazione in fatto e diritto ex art. 132 secondo comma n. 4 eart. 118 disp att. c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comman. 4 c.p.c. – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697c.c. in relazione all’art. 360, primo comma n. 3 c.p.c. La societàricorrente critica la decisione d’appello per avere definitodichiarazioni di questi con quelle rese dagli altri testimoni.5.1. Il motivo è inammissibile perché censura la selezione evalutazione delle prove, in una ipotesi peraltro in cui neppurepuò invocarsi l’art. 360 n. 5 c.p.c. in ragione della disciplina cd.della doppia conforme (art. 348 ter c.p.c., ora art. 360, comma4 c.p.c.). Né ricorrono le anomalie motivazionali atNtuem erao r egistro generale 3074/2023Numero sezionale 661/2026integrare, secondo l’insegnamento delle Sezioni unite (seNnutmeenroz dei r accolta generale 7936/2026n. 8053 e n. 8054 del 2014), la violazione dell’art. 132 n. D4at a pubblicazione 31/03/2026c.p.c.6. Le ragioni esposte conducono al rigetto del ricorso.7. Non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità a causadella inammissibilità del controricorso.8. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale peril raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso nell’adunanza camerale dell’11 febbraio 2026.La PresidenteAdriana Doronzo