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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 gennaio 2023

Cassazione n. 44200/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata il 17/1/2023, il Tribunale del riesame di Napoli, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza di custodia in carcere emessa dal GIP in sede in data 10/11/2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato - in concorso con altri - per il delitto ex art. 416 bis cod. pen., per avere preso parte, in posizione apicale, alla confede- razione criminale denominata "clan [OSCURATO:PERSONA] - Minichini - [OSCURATO:PERSONA] - Aprea - Casella", integrando condotte di carattere organizzativo e direttivo della struttura federativa sovraordinata, oltre che dei rispettivi sodalizi; in Napoli e altri territori, dal mese di aprile 2016, con condotta perdurante.

1.1. Il Tribunale cautelare ha illustrato che l'indagato, inteso zio Tonino o zio [OSCURATO:PERSONA], è un'esponente della famiglia camorristica Aprea/[OSCURATO:PERSONA], opera- tiva nel quartiere Barra di Napoli, in particolare nel luogo noto come "la villa", dedita alle estorsioni in danno di operatori commerciali: in tale attività l'indagato [OSCURATO:PERSONA] - rimesso in libertà nel giugno 2017 - rappresentava il vertice associativo, dinanzi al quale venivano condotti gli estorti onde soggiacere alle richieste di denaro.

Tali condotte sono già state oggetto di accertamento giudiziario in entrambi i gradi di merito, in attesa della pronuncia definitiva a seguito del ricorso di legittimità.

I giudici cautelari hanno puntualizzato che il clan Aprea non è scomparso, come assumono le difese, trattandosi di un'orga- nizzazione camorristica storica, insediata nel rione Barra da oltre un ventennio.

1.2. Il compendio probatorio a carico dell'[OSCURATO:PERSONA] è costituito dalle propalazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Quanto al primo dichiarante, egli aveva affermato di non avere conosciuto [OSCURATO:PERSONA], nemmeno nel periodo successivo alla scarcerazione di costui, e ciò è stato spiegato nell'impugnata ordinanza per via dell'atteggiamento riservato tenuto dall'indagato, camorrista accorto e consapevole della necessità di sfuggire ad ogni controllo onde mantenere il proprio stato di libertà in un momento nevralgico per il gruppo, che temeva l'imminente arresto del dirigente [OSCURATO:PERSONA], detto o' cinese.

Il legame tra quest'ultimo e [OSCURATO:PERSONA] è stato poi attestato dal collabora- tore [OSCURATO:PERSONA], il quale ricordava di avere visto i due insieme, definendo l'indagato come un esponente degli Aprea-Cuccaro di Barra "ed è una cosa sola con il Cinese".

È stata poi valorizzata una conversazione ambientale del 25/9/2019, registrata nella [OSCURATO:PERSONA] in uso a [OSCURATO:PERSONA], pericolosissima donna di camorra, all'epoca dei fatti compagna di [OSCURATO:PERSONA] e in stretto contatto con l'Audino per l'organizzazione della vita associativa: in detta conversazione si discuteva della spartizione dei proventi tra i clan della confederazione, tra i quali quello di Barra dello zio [OSCURATO:PERSONA].

Precisava la Onesto che "le cose le fa pure lui, che non vuole far sapere", così confermando l'estrema riservatezza dell'operato dell'indagato.

Da tali elementi il Tribunale cautelare ha tratto conferma dei rapporti di alleanza esistenti tra il gruppo di [OSCURATO:PERSONA] (composto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), e quello dei Minichini - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], con divisione dei proventi delle attività criminose e con opera di fronteggiamento del nemico comune, clan Mazzarella, connotazioni che danno conto di una realtà criminale caratterizzata da stabilità e mutua assistenza, tale da escludere un inquadramento nello schema del concorso occasionale nella commissione di reati.

È stata pertanto confermata la gravità indiziaria della contestazione associativa.

1.3. È stata ritenuta pienamente operativa e non smentita da alcun valido elemento la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, individuate nel concreto ed attuale pericolo di reiterazione criminosa, attestata dalle condanne per delitti ex artt. 416 bis cod. pen. e 74 DPR n. 309 del 1990, oltre che per ripetute violazioni della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S.

2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore dell'indagato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi di impugnazione.

2.1. Violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 273 cod. proc. pen., in relazione all'art. 416 bis cod. pen., in tema di individuazione dei gravi indizi di colpevolezza, illogicità della motivazione dell'ordinanza, anche mediante travisamento della prova e mancanza assoluta di motivazione in ordine agli argomenti di segno contrario sollevati dalla difesa, totalmente non analizzati nell'ordinanza, benché presenti agli atti e contenuti in una memoria difensiva che era stata presentata al Tribunale cautelare, ed è stata allegata al presente ricorso.

Si evidenzia che [OSCURATO:PERSONA] è stato in libertà per poco più di un anno, in quanto scarcerato alla fine del 2018 e poi nuovamente arrestato il 4/3/2020, elemento che non è stato in alcun modo valutato dal GIP nella ordinanza genetica né dal Tribunale del riesame, pur assorbendo cronologica- mente buona parte della contestazione associativa.

Si ribadisce che il clan Aprea sarebbe scomparso nella sua composizione originaria, non potendo la partecipa- zione associativa perpetuarsi sulla scorta delle condanne passate.

Si rivendica ancora che la condanna per estorsione citata nell'impugnata ordinanza non è ancora definitiva, in quanto pende il ricorso per cassazione e [OSCURATO:PERSONA] ha sempre contestato la sua partecipazione a detta vicenda.Quanto ai due collaboratori di giustizia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], costoro non indicano alcun reato - fine, e le loro propalazioni, definibili come chiamate in reità de relato, si limitano ad una mera asserzione o attribuzione di ruolo, da parte di due soggetti estranei al clan Aprea, uno dei quali ([OSCURATO:PERSONA]) non ha mai visto né incontrato l'[OSCURATO:PERSONA], mentre l'altro ([OSCURATO:PERSONA]) lo conosce soltanto di vista.

Nemmeno la conversazione ambientale citata nell'ordinanza sarebbe di alcun significato indiziario, facendo riferimento a tale "zio Tonino", non esplicita- mente riferito all'[OSCURATO:PERSONA].

Secondo il ricorrente, il compendio indiziario non riveste alcuna gravità e comporta la necessità di annullamento dell'impugnata ordinanza in punto di gravi indizi di colpevolezza.

2.2. Con il secondo motivo di impugnazione, si deduce violazione di legge con riferimento alla partecipazione associativa dell'[OSCURATO:PERSONA] in qualità di capo e promotore ed in tema di individuazione di un ruolo direttivo dell'indagato rispetto al materiale indiziario posto a base del titolo cautelare; nonché illogicità della motivazione dell'ordinanza, anche mediante travisamento della prova costituita dalle dichiarazioni dei collaboratori (de relato di fonte ignota) ed in ordine alla interpretazione di conversazione telefonica assolutamente inconferente in rela- zione all'[OSCURATO:PERSONA] ed invero in toto incomprensibile.

Ribadita l'insufficienza del compendio indiziario costituito dalle propala- zioni dei collaboratori di giustizia, che non indicano alcun fatto determinato e tanto meno reati-fine attribuibili all'[OSCURATO:PERSONA], trattandosi di elementi di prova costituenti una "chiamata in reità de relato di anonimo", dette dichiarazioni sono inutilizzabili, poiché non è possibile individuare alcuna fonte di tali genericissime notizie.

Mancherebbero in ogni caso dei riscontri, che non potrebbero rinvenirsi nell'intercettazione a carico di [OSCURATO:PERSONA].

Ancora, mancano riscontri specifici in ordine al ruolo che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe svolto nell'ambito associativo, non essendo all'uopo sufficiente l'attribuzione astratta del ruolo di vertice senza una concreta rispondenza dei poteri esercitati nell'ambito del sodalizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato su motivi non consentiti dalla legge, in quanto generici e di natura rivalutativa, diretti a confutare con argomenti puramente fattuali la ricostruzione operata dal Tribunale cautelare in termini corretti in diritto e rispondenti alla logica argomentativa.

1.1. Le censure rivolte alla ricostruzione della contestazione associativa tendono a scardinare l'organicità del complesso indiziarlo con la tecnica della parcellizzazione degli elementi di indagine, e con critiche generiche alle dichiara- zioni dei collaboratori di giustizia.

Pertanto, le censure opposte alla ricostruzione della vicenda non risultano perspicue, non denunciando effettivi vizi di legitti- mità, ma soltanto contrapponendo al costrutto indiziario dell'impugnata ordinanza letture alternative parziali che prescindono dalla valutazione complessiva degli elementi di indagine.

Sul punto, va riaffermato che in materia cautelare non è possibile estendere il controllo di legittimità a quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, ciò derivando dalla peculiare natura del giudizio cautelare e dai limiti che ne conseguono, che legittimano la sola verifica delle censure inerenti all'adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Pm in proc.

Tiana, Rv. 255460; Sez.

U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828).

Invero, la risalente e consolidata esegesi di legittimità ha affermato che «In tema di misure cautelarí personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez.

U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828).

Nella motivazione di tale pronuncia, si è premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, e si è posto in evidenza che la motiva- zione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza.

Ne consegue che la base indiziaria che attiene alla valutazione cautelare non coincide con quella necessaria ai fini dell'affermazione di responsabilità.1.2.

Nel caso di specie, la partecipazione dell'[OSCURATO:PERSONA] al cartello criminale delle zone di [OSCURATO:PERSONA] a Teduccio, Ponticelli e Barra, di cui fa parte la famiglia Aprea/[OSCURATO:PERSONA], risulta da numerosi indizi e non soltanto dalle dichia- razioni dei collaboratori di giustizia evocate dalla difesa, che tuttavia hanno dato conferma dell'inserimento associativo e dello spessore criminale dell'indagato; peraltro, già dalle sentenze passate in giudicato emerge il ruolo di primo piano dell'[OSCURATO:PERSONA] nella famiglia camorristica storicamente operativa nel quartiere di Barra. il Tribunale del riesame, con motivazione chiara e lineare, ha evidenziato detti indizi a carico dell'[OSCURATO:PERSONA], e che costui abbia attivamente preso parte alla vita associativa, come descrivono le contestazioni cautelari, è rimarcato anche dalla eloquente intercettazione ambientale del 25/9/2019, in cui [OSCURATO:PERSONA] - all'epoca dei fatti compagna di [OSCURATO:PERSONA] - commentando con l'inter- locutore alcune anomale modalità di spartizione del denaro da distribuire agli affiliati, chiamava in causa "lo zio Tonino", specificamente indicato come "lo zio [OSCURATO:PERSONA]", a tenore del testo della conversazione riportato alla nota 8 di pag. 18, per essere anch'egli coinvolto in tali modalità di distribuzione dei proventi illeciti.

1.3. Manifestamente infondata e generica è anche la censura che contesta il ruolo apicale di organizzatore attribuito all'indagato.

Su tale punto rilevano le dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed il pregnante riscontro tratto in particolar modo dalla captazione da ultimo richiamata, oltre alle articolate considerazioni dell'impugnata ordinanza, che hanno asseverato la perdurante esistenza del clan Aprea e la sua operatività, diretta dalla roccaforte della "villa" proprio da [OSCURATO:PERSONA], il quale in detto luogo - seppure in forma riservata, essendo destinatario di una misura di sorveglianza speciale - riceveva le vittime delle estorsioni, impartiva ordini e direttive e gestiva la spartizione del denaro in pieno accordo con il Cinese.

Dunque, non risulta che l'impugnata ordinanza abbia trascurato di rispon- dere alle obiezioni difensive.

In particolare, a proposito della dedotta scomparsa del clan Aprea, organizzazione storica di cui [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto uno dei capi storici dalle pronunce giudiziarie acquisite agli atti, il Tribunale del Riesame ne ha evidenziato la persistente vitalità, riportando che sul territorio sono presenti uomini di vertice quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre allo stesso [OSCURATO:PERSONA], una volta ritornato in libertà.

Del resto, tutti i collaboratori coinvolti nell'operazione hanno parlato del clan Barra.

2. In conclusione, il ricorso risulta inammissibile, da ciò conseguendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000.

Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di riferimento, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla canc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata il 17/1/2023, il Tribunale del riesame di Napoli, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza di custodia in carcere emessa dal GIP in sede in data 10/11/2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato - in concorso con altri - per il delitto ex art. 416 bis cod. pen., per avere preso parte, in posizione apicale, alla confede- razione criminale denominata "clan [OSCURATO:PERSONA] - Minichini - [OSCURATO:PERSONA] - Aprea - Casella", integrando condotte di carattere organizzativo e direttivo della struttura federativa sovraordinata, oltre che dei rispettivi sodalizi; in Napoli e altri territori, dal mese di aprile 2016, con condotta perdurante. 1.1. Il Tribunale cautelare ha illustrato che l'indagato, inteso zio Tonino o zio [OSCURATO:PERSONA], è un'esponente della famiglia camorristica Aprea/[OSCURATO:PERSONA], opera- tiva nel quartiere Barra di Napoli, in particolare nel luogo noto come "la villa", dedita alle estorsioni in danno di operatori commerciali: in tale attività l'indagato [OSCURATO:PERSONA] - rimesso in libertà nel giugno 2017 - rappresentava il vertice associativo, dinanzi al quale venivano condotti gli estorti onde soggiacere alle richieste di denaro. Tali condotte sono già state oggetto di accertamento giudiziario in entrambi i gradi di merito, in attesa della pronuncia definitiva a seguito del ricorso di legittimità. I giudici cautelari hanno puntualizzato che il clan Aprea non è scomparso, come assumono le difese, trattandosi di un'orga- nizzazione camorristica storica, insediata nel rione Barra da oltre un ventennio. 1.2. Il compendio probatorio a carico dell'[OSCURATO:PERSONA] è costituito dalle propalazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Quanto al primo dichiarante, egli aveva affermato di non avere conosciuto [OSCURATO:PERSONA], nemmeno nel periodo successivo alla scarcerazione di costui, e ciò è stato spiegato nell'impugnata ordinanza per via dell'atteggiamento riservato tenuto dall'indagato, camorrista accorto e consapevole della necessità di sfuggire ad ogni controllo onde mantenere il proprio stato di libertà in un momento nevralgico per il gruppo, che temeva l'imminente arresto del dirigente [OSCURATO:PERSONA], detto o' cinese. Il legame tra quest'ultimo e [OSCURATO:PERSONA] è stato poi attestato dal collabora- tore [OSCURATO:PERSONA], il quale ricordava di avere visto i due insieme, definendo l'indagato come un esponente degli Aprea-Cuccaro di Barra "ed è una cosa sola con il Cinese". È stata poi valorizzata una conversazione ambientale del 25/9/2019, registrata nella [OSCURATO:PERSONA] in uso a [OSCURATO:PERSONA], pericolosissima donna di camorra, all'epoca dei fatti compagna di [OSCURATO:PERSONA] e in stretto contatto con l'Audino per l'organizzazione della vita associativa: in detta conversazione si discuteva della spartizione dei proventi tra i clan della confederazione, tra i quali quello di Barra dello zio [OSCURATO:PERSONA]. Precisava la Onesto che "le cose le fa pure lui, che non vuole far sapere", così confermando l'estrema riservatezza dell'operato dell'indagato. Da tali elementi il Tribunale cautelare ha tratto conferma dei rapporti di alleanza esistenti tra il gruppo di [OSCURATO:PERSONA] (composto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), e quello dei Minichini - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], con divisione dei proventi delle attività criminose e con opera di fronteggiamento del nemico comune, clan Mazzarella, connotazioni che danno conto di una realtà criminale caratterizzata da stabilità e mutua assistenza, tale da escludere un inquadramento nello schema del concorso occasionale nella commissione di reati. È stata pertanto confermata la gravità indiziaria della contestazione associativa. 1.3. È stata ritenuta pienamente operativa e non smentita da alcun valido elemento la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, individuate nel concreto ed attuale pericolo di reiterazione criminosa, attestata dalle condanne per delitti ex artt. 416 bis cod. pen. e 74 DPR n. 309 del 1990, oltre che per ripetute violazioni della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. 2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore dell'indagato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 273 cod. proc. pen., in relazione all'art. 416 bis cod. pen., in tema di individuazione dei gravi indizi di colpevolezza, illogicità della motivazione dell'ordinanza, anche mediante travisamento della prova e mancanza assoluta di motivazione in ordine agli argomenti di segno contrario sollevati dalla difesa, totalmente non analizzati nell'ordinanza, benché presenti agli atti e contenuti in una memoria difensiva che era stata presentata al Tribunale cautelare, ed è stata allegata al presente ricorso. Si evidenzia che [OSCURATO:PERSONA] è stato in libertà per poco più di un anno, in quanto scarcerato alla fine del 2018 e poi nuovamente arrestato il 4/3/2020, elemento che non è stato in alcun modo valutato dal GIP nella ordinanza genetica né dal Tribunale del riesame, pur assorbendo cronologica- mente buona parte della contestazione associativa. Si ribadisce che il clan Aprea sarebbe scomparso nella sua composizione originaria, non potendo la partecipa- zione associativa perpetuarsi sulla scorta delle condanne passate. Si rivendica ancora che la condanna per estorsione citata nell'impugnata ordinanza non è ancora definitiva, in quanto pende il ricorso per cassazione e [OSCURATO:PERSONA] ha sempre contestato la sua partecipazione a detta vicenda.Quanto ai due collaboratori di giustizia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], costoro non indicano alcun reato - fine, e le loro propalazioni, definibili come chiamate in reità de relato, si limitano ad una mera asserzione o attribuzione di ruolo, da parte di due soggetti estranei al clan Aprea, uno dei quali ([OSCURATO:PERSONA]) non ha mai visto né incontrato l'[OSCURATO:PERSONA], mentre l'altro ([OSCURATO:PERSONA]) lo conosce soltanto di vista. Nemmeno la conversazione ambientale citata nell'ordinanza sarebbe di alcun significato indiziario, facendo riferimento a tale "zio Tonino", non esplicita- mente riferito all'[OSCURATO:PERSONA]. Secondo il ricorrente, il compendio indiziario non riveste alcuna gravità e comporta la necessità di annullamento dell'impugnata ordinanza in punto di gravi indizi di colpevolezza. 2.2. Con il secondo motivo di impugnazione, si deduce violazione di legge con riferimento alla partecipazione associativa dell'[OSCURATO:PERSONA] in qualità di capo e promotore ed in tema di individuazione di un ruolo direttivo dell'indagato rispetto al materiale indiziario posto a base del titolo cautelare; nonché illogicità della motivazione dell'ordinanza, anche mediante travisamento della prova costituita dalle dichiarazioni dei collaboratori (de relato di fonte ignota) ed in ordine alla interpretazione di conversazione telefonica assolutamente inconferente in rela- zione all'[OSCURATO:PERSONA] ed invero in toto incomprensibile. Ribadita l'insufficienza del compendio indiziario costituito dalle propala- zioni dei collaboratori di giustizia, che non indicano alcun fatto determinato e tanto meno reati-fine attribuibili all'[OSCURATO:PERSONA], trattandosi di elementi di prova costituenti una "chiamata in reità de relato di anonimo", dette dichiarazioni sono inutilizzabili, poiché non è possibile individuare alcuna fonte di tali genericissime notizie. Mancherebbero in ogni caso dei riscontri, che non potrebbero rinvenirsi nell'intercettazione a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Ancora, mancano riscontri specifici in ordine al ruolo che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe svolto nell'ambito associativo, non essendo all'uopo sufficiente l'attribuzione astratta del ruolo di vertice senza una concreta rispondenza dei poteri esercitati nell'ambito del sodalizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato su motivi non consentiti dalla legge, in quanto generici e di natura rivalutativa, diretti a confutare con argomenti puramente fattuali la ricostruzione operata dal Tribunale cautelare in termini corretti in diritto e rispondenti alla logica argomentativa. 1.1. Le censure rivolte alla ricostruzione della contestazione associativa tendono a scardinare l'organicità del complesso indiziarlo con la tecnica della parcellizzazione degli elementi di indagine, e con critiche generiche alle dichiara- zioni dei collaboratori di giustizia. Pertanto, le censure opposte alla ricostruzione della vicenda non risultano perspicue, non denunciando effettivi vizi di legitti- mità, ma soltanto contrapponendo al costrutto indiziario dell'impugnata ordinanza letture alternative parziali che prescindono dalla valutazione complessiva degli elementi di indagine. Sul punto, va riaffermato che in materia cautelare non è possibile estendere il controllo di legittimità a quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, ciò derivando dalla peculiare natura del giudizio cautelare e dai limiti che ne conseguono, che legittimano la sola verifica delle censure inerenti all'adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Pm in proc. Tiana, Rv. 255460; Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828). Invero, la risalente e consolidata esegesi di legittimità ha affermato che «In tema di misure cautelarí personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828). Nella motivazione di tale pronuncia, si è premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, e si è posto in evidenza che la motiva- zione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza. Ne consegue che la base indiziaria che attiene alla valutazione cautelare non coincide con quella necessaria ai fini dell'affermazione di responsabilità.1.2. Nel caso di specie, la partecipazione dell'[OSCURATO:PERSONA] al cartello criminale delle zone di [OSCURATO:PERSONA] a Teduccio, Ponticelli e Barra, di cui fa parte la famiglia Aprea/[OSCURATO:PERSONA], risulta da numerosi indizi e non soltanto dalle dichia- razioni dei collaboratori di giustizia evocate dalla difesa, che tuttavia hanno dato conferma dell'inserimento associativo e dello spessore criminale dell'indagato; peraltro, già dalle sentenze passate in giudicato emerge il ruolo di primo piano dell'[OSCURATO:PERSONA] nella famiglia camorristica storicamente operativa nel quartiere di Barra. il Tribunale del riesame, con motivazione chiara e lineare, ha evidenziato detti indizi a carico dell'[OSCURATO:PERSONA], e che costui abbia attivamente preso parte alla vita associativa, come descrivono le contestazioni cautelari, è rimarcato anche dalla eloquente intercettazione ambientale del 25/9/2019, in cui [OSCURATO:PERSONA] - all'epoca dei fatti compagna di [OSCURATO:PERSONA] - commentando con l'inter- locutore alcune anomale modalità di spartizione del denaro da distribuire agli affiliati, chiamava in causa "lo zio Tonino", specificamente indicato come "lo zio [OSCURATO:PERSONA]", a tenore del testo della conversazione riportato alla nota 8 di pag. 18, per essere anch'egli coinvolto in tali modalità di distribuzione dei proventi illeciti. 1.3. Manifestamente infondata e generica è anche la censura che contesta il ruolo apicale di organizzatore attribuito all'indagato. Su tale punto rilevano le dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed il pregnante riscontro tratto in particolar modo dalla captazione da ultimo richiamata, oltre alle articolate considerazioni dell'impugnata ordinanza, che hanno asseverato la perdurante esistenza del clan Aprea e la sua operatività, diretta dalla roccaforte della "villa" proprio da [OSCURATO:PERSONA], il quale in detto luogo - seppure in forma riservata, essendo destinatario di una misura di sorveglianza speciale - riceveva le vittime delle estorsioni, impartiva ordini e direttive e gestiva la spartizione del denaro in pieno accordo con il Cinese. Dunque, non risulta che l'impugnata ordinanza abbia trascurato di rispon- dere alle obiezioni difensive. In particolare, a proposito della dedotta scomparsa del clan Aprea, organizzazione storica di cui [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto uno dei capi storici dalle pronunce giudiziarie acquisite agli atti, il Tribunale del Riesame ne ha evidenziato la persistente vitalità, riportando che sul territorio sono presenti uomini di vertice quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre allo stesso [OSCURATO:PERSONA], una volta ritornato in libertà. Del resto, tutti i collaboratori coinvolti nell'operazione hanno parlato del clan Barra. 2. In conclusione, il ricorso risulta inammissibile, da ciò conseguendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di riferimento, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla canc