CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22555/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9836/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, via delle Giuliana n. 66, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legisdomicilia; –controricorrente – avverso la sentenza n. 4997/6/19, depositata in data 8 agosto 2019, della Commissione tributaria regionaledella Sicilia; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 7 giugno 2023,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] che: 1. –con sentenza n. 4997/6/19, depositata in data 8 agosto 2019, la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che aveva accolto l’impugnazione di un avviso di accertamento catastale recante rettifica della rendita catastale proposta dalla contribuente con dichiarazione docfa presentata in relazione a due unità immobiliari destinate ad impianti sportivi (categoria D/6), in catasto al fol. 69, p.lla 31320, sub. 12 e 13; 1.1 -il giudice del gravame ha ritenuto che : - l’avviso di accertamento doveva ritenersi compiutamente motivato siccome fondato su di una stima diretta delle unità immobiliari e sulla base degli stessi dati esposti nella dichiarazione presentata dalla contribuente con procedura docfa, dati che non erano stati «disattesi dall’Ufficio» in quanto la difforme determinazione della rendita catastale conseguiva «da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni»; - la contribuente non aveva « fornito convincenti elementi di confutazione del classamento disposto » e, in particolare, aveva contestato «i valori unitari attribuiti dall'ufficio … con generiche argomentazioni»; 2. –[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi; -l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. Considerato che: 1. – col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,la ricorrente denuncia omesso esame di fatti decisivi per il giudizio assumendo che:- la pronuncia del giudice del gravame rinviava a non meglio precisati atti ai fini del riscontro della corretta motivazione, e dello stesso fondamento, del contestato avviso di accertamento; -dall’avviso di accertamento, e dalla stessa gravata sentenza, non era dato desumere quali fossero le caratteristiche delle unità immobiliari in contestazione; -controparte aveva prodotto (solo) copia di planimetrie ed aveva utilizzato a comparazione unità immobiliari con diverse connotazioni tipologiche e distinto classamento catastale (in A/10); -col ricorso in appello l’Agenzia non aveva censurato la pronuncia di prime cure sotto il profilo della rilevata inconferenza della comparazione con unità immobiliari destinate ad uffici; -il giudice del gravame non aveva tenuto conto delle contestazioni svolte da essa esponente in ordine: a) alla eccessività della rendita catastale attribuita; b) all’omessa considerazione delle specifiche connotazioni tipologiche, della speciale destinazione (a piscina, a palestra ed ai relativi servizi), e delle stesse limitate dimensionidelle unità immobiliari oggetto della dichiarazione docfa; c) al difetto di una (utile) comparazione, con altre unità immobiliari, tanto nell’avviso di accertamento quanto in corso di giudizio; - il giudice del gravame aveva motivato, in punto di requisito motivazionale dell’avviso di accertamento, con un rinvio per relationem che era rimasto inespresso, quanto ai contenuti della pronuncia richiamata che, per di più, evocava una «classe» attribuita che non poteva prospettarsi a riguardo del classamento di unità immobiliari a destinazione speciale (della categoria D); -il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 , cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., così la ricorrente riproponendo le questioni dedotte col primo motivo di ricorso sotto il profilo del riparto degli oneri probatori e sull’assunto che l’onere della prova della rettifica catastale gravava sull’Agenzia, e non su di essa esponente; -col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione di legge con riferimento alla l. 27 luglio 2000, n. 212,art. 7, al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 37, al r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, artt. 8 e 10, ed al d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, artt. 7, 8 e 30, assumendo che: -il giudice del gravame aveva erroneamente considerato che, nella fattispecie, la rendita catastale avrebbe dovuto determinarsi per classe tariffaria quando venivano in considerazione unità immobiliari a destinazione speciale soggette a specifica stima diretta; - l’avviso di accertamento recava, pertanto, una motivazione incompiuta, ed inidonea ai fini perseguiti, in quanto non esponeva le ragioni di attribuzione della (maggiore) rendita catastale con riferimento alle connotazioni tipologiche delle unità immobiliari oggetto di rettifica ed a quelle di unità immobiliari utilizzate a comparazione; 2. –il primo motivo di ricorso - che pur prospetta evidenti profili di inammissibilità -non può trovare accoglimento; 2.1 – come ripetutamente precisato dalla Corte, anche a Sezioni Unite, il fatto decisivo che rileva, ai fini del parametro del sindacato di legittimità delineato dall'art. 360, comma 1 n. 5, cod. proc. civ., si identifica con un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); -non costituiscono, pertanto, un fatto decisivo le questioni di fatto controverse, gli argomenti e le deduzioni difensive nonchè gli stessi elementi istruttori, tanto che l'omesso esame di detti eleme nti non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053 cui adde, ex plurimis, Cass., 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., 13 agosto 2018, n. 20721; Cass. Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881); - in disparte, allora, il profilo di censura che attinge al difetto di motivazione dell’avviso di accertamento, di cui meglio si dirà in relazione al terzo motivo di ricorso, il complesso delle censure in trattazione si risolve in una (indistinta) devoluzione alla Corte di argomenti e deduzioni difensive che attingono al fondamento del la rettifica catastale, ed ai suoi presupposti fondanti - oltrechè a profili processuali rimasti (del tutto) inespressi nel generico riferimento ad un rilievo svolto dal giudice di prime curein ordine al difetto motivazionale dell’atto di rettifica - e ch e, pertanto, implicano un non consentito riesame nel merito del giudizio; -né sussiste il (pur) prospettato vizio di motivazione della gravata sentenza in quanto - avuto riguardo agli obiettivi contenuti della pronuncia, sopra ripercorsi, - del tutto ineq uivoca rimane la ratio decidendiposta a fondamento della rilevata compiutezza motivazionale dell’avviso di accertamento che, come anticipato, risultava fondatosu di una stima diretta delle unità immobiliari e che non recava immutazione dei dati fattuali esposti nella dichiarazione catastale della parte; 3. –del pari destituito di fondamento rimane il secondo motivo di ricorso; - le conclusioni probatorie del giudice del merito , difatti, conseguono (proprio) dall’esame delle prove offerte al giudizio dalla amministrazioneche, dunque, aveva assolto all’onere probatorio su di essa gravante, così che il giudice del merito non ha affatto attribuito l'onere della prova ad una parte diversa daquella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni(Cass., 25 marzo 2022, n. 9695; Cass., 23 ottobre 2018, n. 26769; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16598, in motivazione), 4. –anche il terzo motivo di ricorso va disatteso; 4.1 –la gravata pronuncia, difatti, ha dato puntuale applicazione ai principi di diritto enunciati dalla Corte con riferimento alla motivazione dell’avviso di accertamento catastale recante rettifica della dichiarazione presentata dalla contribuente; 4.2 -per come emerge dalla gravata sentenza e dagli stessi motivi di ricorso (primo e terzo) della contribuente, l’avviso di accertamento in contestazione rinviene da dichiarazion e di a ccatastamento (r.d.l. n. 652 del 1939, art. 3; d.P.R. n. 1142 del 1949, art. 56) presentata secondo la procedura (cd. Docfa) disciplinata dal d.m. 19 aprile 1994, n. 701; e del pari incontroverso è che detto avviso di accertamento recava, in allegato, una stima tecnica con i dati di valutazione delle unità immobiliari secondo il loro valore di mercato (d.P.R. n. 1142 del 1949, art. 28, comma 1); - come poi rilevato dal giudice del gravame , la rettifica operata dall’amministrazione conseguiva(solo) da una diversa valutazione del capitale fondiario rilevante ai fini della determinazione della rendita catastale (r.d.l. n. 652 del 1939, artt. 8 ss.; d.p.r. n. 1142 del 1949, artt. 14 ss.), senz’alcuna immutazione dei dati oggettivi indicati dalla parte nella proposta di rendita (d.m. n. 701 del 1994, art. 1); 4.3 - c on riferimento all’atto di classamento adottato in esito alla procedura in questione - connotata, come si è rilevato, da una «struttura fortemente partecipativa» -la Corte ha statuito che l’obbligo di motivazione «deve ritenersi osservato anche mediante la mera indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'ufficio … e della classe conseguentemente attribuita all'immobile, trattandosi di elementi idonei a consentire al contribuente, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, di intendere le ragioni della classificazione, sì da essere in condizione di tutelarsi mediante ricorso alle commissioni tributarie»; ed ha, in particolare, rimarcato che - laddove viene in rilievo, così come nella fattispecie,quale presupposto, e fondamento (motivazionale), dell'avviso di classamento - la stima diretta dell’unità immobiliare (r.d.l. n. 652 del 1939, art. 10; d.p.r. n. 1142 del 1949, artt. 8 e 30) esplicita «un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, in relazione al quale la presenza e l'adeguatezza, o non, della motivazione rilevano ai fini, non già della legittimità ma, della attendibilità concreta del giudizio cennato, e, in sede contenziosa,della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa (v., ex plurimis, Cass., 13 novembre 2019, n. 29373; Cass., 9 luglio 2018, n. 17971; Cass., 3 febbraio 2014, n. 2268; Cass., 21 luglio 2006, n. 16824; Cass., 7 giugno 2006, n. 13319); -la Corte ha, quindi, precisato che gli indicati termini di riscontro dell’obbligo di motivazione dell’atto di classamento, adottato in esito alla procedura Docfa, debbono ritenersi inadeguati (solo) a fronte di una immutazione della proposta formulata dalla parte (con la dichiarazione di accatastamento), immutazione rilevante, - ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di motivazione, -qualora incentrata sugli «elementi di fatto» di detta proposta, non anche qualora (ad elementi di fatto immutati) la diversa valutazione della rendita catastale (così come nella fattispecie) consegua «da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni» (v., ex plurimis, Cass., 22 maggio 2019, n. 13778; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., 23 maggio 2018, n. 12777; Cass., 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., 24 aprile 2015, n. 8344; Cass., 31 ottobre 2014, n. 23237);- né ai fini della compiutezza motivazionale dell’atto può rileva re che il riscontro documentale della pretesa impositiva venga offerto in corso di causa, in quanto un siffatto riscontro opera sul piano della prova, e non anche su quello che pertiene ad un elemento strutturale (la motivazione) dell’avviso di accertamento; 5. –le spese del giudizio di legittimità- che vanno liquidate, come da dispositivo, tenendo conto del valore indeterminabile del ricorso, trattandosi di ricorso in materia di rendita catastale - seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento, secondo il detto valore, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 quater). P.Q.M. La Corte - rigetta il ricorso; - condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di causa liquidate in € 4.300,00, oltre spese prenotate a debito; - ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore import