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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13611/2023

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nzioso esattoriale della Regione Campania, Dott. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a mezzo di scrittura autenticata dal [OSCURATO:PERSONA] da Roma l’1 luglio 2016, rep. n. 41.939, racc. n. 23.735, rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Napoli, ove elettivamente domiciliat a (indirizzo p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]), e comunque presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Napoli, ove elettivamente domiciliato (indirizzo p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]), e comunque presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta [OSCURATO:PERSONA] AGEVOLATAprocura in margine al controricorso di costituzione nel presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RESISTENTE avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale di Napoli l’1 luglio 2016, n. 6258/08/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3 maggio 2023 d al Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]:

1. la “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].” (nella qualità di incorporante la “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”) ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale di Napoli l’1 luglio 2016, n. 6258/08/2016, che, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento in dipendenza di avviso di liquidazione dell’imposta di registro sulla compravendita di un terreno a mezzo di rogito notarile del 7 agosto 2000, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli col n. 11702/40/2014, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali;

2. la Commissione t ributaria r egionale ha confermato l a decisione di prime cure, sul presupposto cheil credito tributario si fosse estinto per prescrizione decennale, giacché la cartella di pagamento era stata notificata il 26 giugno 2012 e l’avviso di liquidazione era stato notificato l’11 giugno 2002;

3. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, mentre l’Agenzia delle Entrate si è tardivamente costituit a per la sola partecipazione all’eventuale udienza di discussione;

4. la ricorrente ha depositato memoria, deducendo di aver aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96; [OSCURATO:PERSONA]:

1. il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2946 cod. civ., 76 e 78 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che il dies a quo per il decorso del termine prescrizionale fosse costituito dalla notifica dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro, anziché dalla scadenza del sessantesimo giorno dopo la notifica dell’avviso di liquidazione;

2. in corso di causa, il contribuente ha presentato istan za di adesione alla definizione agevolata, in relazione ai carichi rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 11, comma 1,del d.l. 24 aprile 2017,n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, chiedendo la sospensione del procedimento ai sensi dell’art. 11, comma 8, del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, c onvertito , con modificazioni, dalla l egge 21 giugno 2017,n. 96; 2.1 l’amministrazione finanziaria ha confermato la regolarità dell’istanza di definizione agevolata ed ha attestato il pagamento integrale dell’importo dovuto a tale scopo.2.2 s i valuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti per dichiarare l’estinzione del procedimento per sopravvenuta cessazione della materia del contendere; 3.le spese giudiziali devono essere compensate, considerando la finalità della d efinizione agevolata di non imporre a i contribuentiulteriori oneri rispetto a quelli stabiliti dalla legge (Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2018, n. 10198; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2020, n.29914; Cass., Sez. 5^, 22 giugno 2021, n. 17692; Cass., Sez. 5^, 5 settembre 2022, n. 26026);

4. s tante la cessazione della materia del contendere per l’adesione alla definizione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento,da parte dei ricorrenti, del c.d.

“ doppio contributo unificato” di cui all’ art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 , n. 115 (Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5^, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5^, 15 settembre 2022, n. 27244).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contenderee compensa le spese giudiziali .

Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 3 maggio 2023.

ILPRESIDENTE Dott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nzioso esattoriale della Regione Campania, Dott. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a mezzo di scrittura autenticata dal [OSCURATO:PERSONA] da Roma l’1 luglio 2016, rep. n. 41.939, racc. n. 23.735, rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Napoli, ove elettivamente domiciliat a (indirizzo p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]), e comunque presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Napoli, ove elettivamente domiciliato (indirizzo p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]), e comunque presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta [OSCURATO:PERSONA] AGEVOLATAprocura in margine al controricorso di costituzione nel presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RESISTENTE avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale di Napoli l’1 luglio 2016, n. 6258/08/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3 maggio 2023 d al Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. la “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].” (nella qualità di incorporante la “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”) ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale di Napoli l’1 luglio 2016, n. 6258/08/2016, che, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento in dipendenza di avviso di liquidazione dell’imposta di registro sulla compravendita di un terreno a mezzo di rogito notarile del 7 agosto 2000, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli col n. 11702/40/2014, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali; 2. la Commissione t ributaria r egionale ha confermato l a decisione di prime cure, sul presupposto cheil credito tributario si fosse estinto per prescrizione decennale, giacché la cartella di pagamento era stata notificata il 26 giugno 2012 e l’avviso di liquidazione era stato notificato l’11 giugno 2002; 3. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, mentre l’Agenzia delle Entrate si è tardivamente costituit a per la sola partecipazione all’eventuale udienza di discussione; 4. la ricorrente ha depositato memoria, deducendo di aver aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96; [OSCURATO:PERSONA]: 1. il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2946 cod. civ., 76 e 78 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che il dies a quo per il decorso del termine prescrizionale fosse costituito dalla notifica dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro, anziché dalla scadenza del sessantesimo giorno dopo la notifica dell’avviso di liquidazione; 2. in corso di causa, il contribuente ha presentato istan za di adesione alla definizione agevolata, in relazione ai carichi rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 11, comma 1,del d.l. 24 aprile 2017,n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, chiedendo la sospensione del procedimento ai sensi dell’art. 11, comma 8, del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, c onvertito , con modificazioni, dalla l egge 21 giugno 2017,n. 96; 2.1 l’amministrazione finanziaria ha confermato la regolarità dell’istanza di definizione agevolata ed ha attestato il pagamento integrale dell’importo dovuto a tale scopo.2.2 s i valuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti per dichiarare l’estinzione del procedimento per sopravvenuta cessazione della materia del contendere; 3.le spese giudiziali devono essere compensate, considerando la finalità della d efinizione agevolata di non imporre a i contribuentiulteriori oneri rispetto a quelli stabiliti dalla legge (Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2018, n. 10198; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2020, n.29914; Cass., Sez. 5^, 22 giugno 2021, n. 17692; Cass., Sez. 5^, 5 settembre 2022, n. 26026); 4. s tante la cessazione della materia del contendere per l’adesione alla definizione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento,da parte dei ricorrenti, del c.d. “ doppio contributo unificato” di cui all’ art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 , n. 115 (Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5^, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5^, 15 settembre 2022, n. 27244). P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contenderee compensa le spese giudiziali . Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 3 maggio 2023. ILPRESIDENTE Dott. [OSCURATO:PERSONA]
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