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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 dicembre 1984

Cassazione n. 34610/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/12/1984 avverso l'ordinanza del 12/01/2023 del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibile l'istanza avente ad oggetto la concessione della detenzione domiciliare ex artt. 47 o 47-ter Legge 26 luglio 1975, n. 354, presentata da [OSCURATO:PERSONA] (soggetto condannato con sentenza in data 21/05/2021 della Corte di assise di appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa il 03/02/2021 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli), per essere il condannato detenuto per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., ostativo alla concessione dei benefici, a norma dell'art. 4-bis Ord. pen. 2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un motivo unico, a mezzo del quale viene denunciata violazione di legge e mancanza di motivazione.

Il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Roma non rende chiaro - in ipotesi difensiva - se sia stato correttamente applicato il principio di diritto vigente, in tema di scioglimento del cumulo, in presenza della unificazione di pene concorrenti; l'ordinanza, inoltre, non indica quali porzioni di pena, riferibili al reato ostativo, siano state ritenute ancora da espiare.

2.1. Più nello specifico, il Busiello, costituitosi in carcere il 04/03/2022, deve scontare la pena di anni sei di reclusione, inflittagli dalla Corte di assise di appello di Napoli con la succitata sentenza del 21/05/2021 e relativa al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.

Secondo l'ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Napoli, la pena residua inerente a tale condanna - detratto il periodo di presofferto cautelare - ammonta ad anni uno, mesi cinque e giorni quindici di reclusione, con fine pena originariamente fissato al 19/08/2023.

In relazione a tale condanna, risultano concessi dall'Ufficio di sorveglianza di Campobasso 405 giorni di liberazione anticipata, circostanza che anticipa il fine pena - in relazione al suddetto reato ostativo - alla data del 26/05/2022.

2.2. [OSCURATO:PERSONA] è stato poi interessato da un nuovo provvedimento di cumulo, conseguente alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena e relativo ai reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309 e 56-629 cod. pen, con decorrenza della pena dal 04/03/2022.

In relazione alle due sentenze ricomprese nel nuovo provvedimento di cumulo, è stata poi riconosciuta la fungibilità (trattasi della condanna alla pena di anni uno e mesi sei ed euro tremila di multa, pronunciata dal Tribunale di Napoli il 19/09/2007, confermata in secondo grado il 13/01/2009 e passata in giudicato il 29/10/2010, relativa al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, nonché della condanna ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro seicento di multa, emessa dal Tribunale di Napoli il 24/11/2003 e passata in giudicato il 09/01/2004).

L'errore nel quale è incorso il Tribunale di sorveglianza di Roma consiste, quindi, nell'aver considerato ancora in esecuzione la condanna per il reato ostativo ex art. 416-bis cod. pen., che risulta invece interamente espiata.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito come - in presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti in esecuzione - sia del tutto legittimo procedere allo scioglimento del cumulo stesso, allorquando occorra vagliare l'ammissibilità della domanda di concessione di un beneficio penitenziario, che possa essere ostacolato dalla presenza, all'interno del cumulo, di uno o più titoli di reato ricompresi nella elencazione di delitti di cui all'art. 4-bis Ord. pen.

Lo scioglimento del cumulo, in tal caso, è necessario per accertare se il condannato abbia o meno espiato - in maniera integrale - la porzione di pena susseguente alla condanna inerente ai delitti cosiddetti ostativi [in tema, si potrà vedere il dictum di Sez. 1, n. 5158 del 17/01/2012, Marino, Rv. 251860, a mente della quale: «In presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, è legittimo nel corso dell'esecuzione, lo scioglimento del cumulo, quando occorre procedere al giudizio sull'ammissibilità della domanda di concessione di un beneficio penitenziario (nel caso di specie, detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47 ter, comma primo bis l . n. 354 del 1975), ostacolata dalla circostan7a che nel cumulo è compreso un titolo di reato rientrante nel novero di quelli elencati nell'art. 4 bis L. n. 354 del 1975, sempre che il condannato abbia espiato la parte di pena relativa al delitto ostativo; così anche sez. 1, n. 1655 del 22/12/2014, Uccello, rv. 261986; sez. 1, n. 53781 del 22/12/2014.

Ciriello, rv. 261582; sez. 1, n. 3130 del 19/12/2014, Moretti, rv. 262062; Sez. 1, n. 18172 del 26/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], rv. 267246; Sez. 1, n. 13041 del 11/12/2020, deo. 2021, Strano, rv. 280982].

Tale vaglio, nell'ordinanza impugnata, risulta del tutto omesso, per cui è da ritenersi fondata la doglianza difensiva.3.

Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l'accoglimento del ricorso; consegue a ciò l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma, per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/12/1984 avverso l'ordinanza del 12/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibile l'istanza avente ad oggetto la concessione della detenzione domiciliare ex artt. 47 o 47-ter Legge 26 luglio 1975, n. 354, presentata da [OSCURATO:PERSONA] (soggetto condannato con sentenza in data 21/05/2021 della Corte di assise di appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa il 03/02/2021 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli), per essere il condannato detenuto per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., ostativo alla concessione dei benefici, a norma dell'art. 4-bis Ord. pen. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un motivo unico, a mezzo del quale viene denunciata violazione di legge e mancanza di motivazione. Il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Roma non rende chiaro - in ipotesi difensiva - se sia stato correttamente applicato il principio di diritto vigente, in tema di scioglimento del cumulo, in presenza della unificazione di pene concorrenti; l'ordinanza, inoltre, non indica quali porzioni di pena, riferibili al reato ostativo, siano state ritenute ancora da espiare. 2.1. Più nello specifico, il Busiello, costituitosi in carcere il 04/03/2022, deve scontare la pena di anni sei di reclusione, inflittagli dalla Corte di assise di appello di Napoli con la succitata sentenza del 21/05/2021 e relativa al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. Secondo l'ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Napoli, la pena residua inerente a tale condanna - detratto il periodo di presofferto cautelare - ammonta ad anni uno, mesi cinque e giorni quindici di reclusione, con fine pena originariamente fissato al 19/08/2023. In relazione a tale condanna, risultano concessi dall'Ufficio di sorveglianza di Campobasso 405 giorni di liberazione anticipata, circostanza che anticipa il fine pena - in relazione al suddetto reato ostativo - alla data del 26/05/2022. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] è stato poi interessato da un nuovo provvedimento di cumulo, conseguente alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena e relativo ai reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309 e 56-629 cod. pen, con decorrenza della pena dal 04/03/2022. In relazione alle due sentenze ricomprese nel nuovo provvedimento di cumulo, è stata poi riconosciuta la fungibilità (trattasi della condanna alla pena di anni uno e mesi sei ed euro tremila di multa, pronunciata dal Tribunale di Napoli il 19/09/2007, confermata in secondo grado il 13/01/2009 e passata in giudicato il 29/10/2010, relativa al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, nonché della condanna ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro seicento di multa, emessa dal Tribunale di Napoli il 24/11/2003 e passata in giudicato il 09/01/2004). L'errore nel quale è incorso il Tribunale di sorveglianza di Roma consiste, quindi, nell'aver considerato ancora in esecuzione la condanna per il reato ostativo ex art. 416-bis cod. pen., che risulta invece interamente espiata. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito come - in presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti in esecuzione - sia del tutto legittimo procedere allo scioglimento del cumulo stesso, allorquando occorra vagliare l'ammissibilità della domanda di concessione di un beneficio penitenziario, che possa essere ostacolato dalla presenza, all'interno del cumulo, di uno o più titoli di reato ricompresi nella elencazione di delitti di cui all'art. 4-bis Ord. pen. Lo scioglimento del cumulo, in tal caso, è necessario per accertare se il condannato abbia o meno espiato - in maniera integrale - la porzione di pena susseguente alla condanna inerente ai delitti cosiddetti ostativi [in tema, si potrà vedere il dictum di Sez. 1, n. 5158 del 17/01/2012, Marino, Rv. 251860, a mente della quale: «In presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, è legittimo nel corso dell'esecuzione, lo scioglimento del cumulo, quando occorre procedere al giudizio sull'ammissibilità della domanda di concessione di un beneficio penitenziario (nel caso di specie, detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47 ter, comma primo bis l . n. 354 del 1975), ostacolata dalla circostan7a che nel cumulo è compreso un titolo di reato rientrante nel novero di quelli elencati nell'art. 4 bis L. n. 354 del 1975, sempre che il condannato abbia espiato la parte di pena relativa al delitto ostativo; così anche sez. 1, n. 1655 del 22/12/2014, Uccello, rv. 261986; sez. 1, n. 53781 del 22/12/2014. Ciriello, rv. 261582; sez. 1, n. 3130 del 19/12/2014, Moretti, rv. 262062; Sez. 1, n. 18172 del 26/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], rv. 267246; Sez. 1, n. 13041 del 11/12/2020, deo. 2021, Strano, rv. 280982]. Tale vaglio, nell'ordinanza impugnata, risulta del tutto omesso, per cui è da ritenersi fondata la doglianza difensiva.3. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l'accoglimento del ricorso; consegue a ciò l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma, per nuovo esame. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza
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