CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19124/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Catanzaro resa il 28 aprile 2025, che ha confermato la decisione emessa dal Tribunale di Crotone il 16 giugno 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi 7 di arresto ed euro 9.000 di ammenda, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 44, comma 1, lett. b) del d.P.R. n. 380 del 2001 (capo A), art. 64 e 71 del d.P.R. 380 del 2001 (capo B), art. 94 e 95 del d.P.R. 380 del 2001 (capo C); fatti accertati in Cutro il 1° luglio 2020. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione delle opere abusive, è manifestamente infondato, in quanto ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata, avendo i giudici di appello richiamato le dimensioni non trascurabili degli interventi abusivi realizzati, operando così buon governo del principio elaborato da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 39471 del 18/07/2017, Rv. 272502 e Sez. 3, n. 28356 del 21/05/2013, Rv. 255466), secondo cui, in tema di reati edilizi, il giudice, nella sentenza di condanna, può subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione dell'opera abusiva, in quanto tale ordine ha la funzione di eliminare le conseguenze dannose del reato, restando demandata alla fase esecutiva l'eventuale verifica dell'eseguibilità in concreto della condizione apposta al beneficio. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M