CassazionedecretoSezione 2Decisione del 30 marzo 2023
Cassazione n. 07581/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9370/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] A R.L., elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA]’PAOLI, N. 13 C/O [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende; -controricorrente - avverso il decreto del [OSCURATO:PERSONA] n. 4778/2021 depositato il 30/03/2023. Ric. 2023n. 9370sez. S2 - A d. 06/0 2 /202 4 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. La società [OSCURATO:PERSONA] a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva ricorso straordinario ex art. 111 Cost. avverso ildecreto pronunciato dal Tribunale di Bari il 28 -30 marzo 2023 in esito al procedimento iscritto al n. 4778 / 2021 V.G.di rigetto di reclamo ai sensi dell’art. 2674 bis c.c. 2. Antonio e [OSCURATO:PERSONA] resistevano con controricorso. 3. Il Consigliere delegatoha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti. 4. A seguito di tale comunicazione, la parte ricorrente ha depositato istanza dicessazione della materia del contendere e in ogni caso ha rinunciato al ricorso a mezzo del difensore munito di procura specialerilasciata anche a tal fine. [OSCURATO:PERSONA]: La rinuncia risponde ai requisiti di cui all’art. 390 c.p.ce quindi è atto idoneo a determinare l'estinzione del processo (ex art. 391 cpc). La rinuncia però non risulta accettata dalla controparte (che con la memoria ha insistito per il rigetto del ricorso e favore delle spese), sicché la Società ricorrente deve essere condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo (v. art. 391 ultimo comma cpc). Ric. 2023n. 9370sez. S2 - A d. 06/0 2 /202 4 La non conformità della decisione con la proposta comporta- ai sensi dell’art. 380 bis ultimo comma cpc - la non applicazione dell’art. 96 cpc. P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.000,00più 200,00 per esborsi , oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; Così deciso in Roma, nella camera di