CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 aprile 2026
Cassazione n. 08841/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato2026 [OSCURATO:PERSONA];270 - controricorrente –avverso la sentenza n. 4565/2021 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 14/12/2021 R.G.N. 2562/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del21/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5051/2022Numero di raccolta generale 8841/2026Data pubblicazione 08/04/20261. La Corte d’Appello di Roma, per quanto qui ancora rileva,in parziale accoglimento dell'appello di [OSCURATO:PERSONA] e inparziale riforma di sentenza del Tribunale di Tivoli, condannavain solido tra loro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e gli eredi didell'appellante della complessiva somma di € 177.176,33, oltreaccessori, a titolo di differenze retributive connesseall'inquadramento nella categoria B CCNL Lapidei per i diversiperiodi lavorativi dal 1976 fino alla cessazione del rapporto dilavoro in data 5.7.2011.2. Premetteva la Corte che la causa era originata dalledomande di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] (deceduto in corso dicausa), quale titolare dell'omonima ditta individuale eaccomandatario della s.a.s. [OSCURATO:PERSONA] poi trasformatasi ins.r.l., con cui era stata dedotta la continuità della prestazioneper unicità di soggetti imprenditoriali o comunque unitariogruppo di imprese o comunque in virtù di fenomeno traslativoex art. 2112 c.c. implicante un regime solidaristico per lespettanze non pagate. Dava altresì atto dell'intervenutaconciliazione in corso di causa con [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,confermando la declaratoria di conseguente improcedibilitàdella domanda nei suoi confronti. Confermava anche il capo disentenza di primo grado che aveva accertato il residuo creditoretributivo per il periodo seguente alla cessione di ramoaziendale del 22.4.2010 e il capo che aveva accertato edichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato da Caverisarcimento del danno parametrato a tre mensilità dell'ultimaretribuzione globale di fatto.3. Il giudizio di appello si svolgeva in contumacia di tutNtuim egroli r egistro generale 5051/2022Numero sezionale 270/2026appellati. Numero di raccolta generale 8841/20264. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso peDrat a pubblicazione 08/04/2026cassazione la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, con quattromotivi, cui ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso,illustrato da memoria; al termine della camera di consiglio, ilCollegio si è riservato il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, n.4, c.p.c.) violazione dell’art. 136 c.p.c. nonché violazionedell’art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020, dell’art. 23 d.l. n.137/2020, dell’art. 1 d.l. n. 2/2021, dell’art. 6 d.l. n. 44/2021,dell’art. 7 d.l. n. 105/2021 per error in procedendo, assumendoche il decreto emanato dalla Corte di Appello del 5.10.2021, concui era stata disposta la trattazione scritta dell’udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA], doveva essere notificato a tutte le parti, senzadistinzione tra costituite e contumaci, che l’appellante [OSCURATO:PERSONA],onerato in tal senso, aveva provveduto a notificaretardivamente detto decreto a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione(undici giorni prima dell’udienza fissata, ossia oltre il termineindicato dalla Corte), che la notifica tardiva integra nullità delprocedimento da emendare attraverso la riforma della sentenzae l’eventuale rinvio ad altra sezione della Corte di Appello.2. Il motivo non è fondato.3. Esso di basa su un presupposto errato, ossia che lecomunicazioni relative allo svolgimento delle udienze debbanoessere comunicate anche alle parti contumaci, mentre di regolaesse vanno fatte alle sole parti costituite mediante difensore.Numero registro generale 5051/20224. Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire (Cass. n.N umero sezionale 270/2026Numero di raccolta generale 8841/202632827/2023) che, ai sensi dell'art. 221, comma 4, del d.l. nDa.t a pubblicazione 08/04/202634/2020, conv. in legge n. 77/2020, il giudice provvede ai sensidel primo comma dell'art. 181 c.p.c. nel caso in cui nessunadelle parti effettui il deposito telematico di note scritte entro ladata fissata per l'udienza e non anche se tale deposito avvengasenza l'osservanza del termine di cinque giorni prima, macomunque entro tale data, trattandosi di un termine ordinatorioed essendo la norma strutturata su un’equivalenza tra ildeposito telematico delle note scritte e l'udienza da essosostituita.5. L’ordine della Corte d’Appello nel caso di specie sipresenta, pertanto, come aggiuntivo rispetto agli obblighi dilegge; essendo stato comunque adempiuto, seppuretardivamente, parte contumace era comunque nelle condizionidi costituirsi e di far rilevare, eventualmente, il ritardo nellanotifica, al fine di ottenere un termine a difesa6. Infatti, secondo i principi generali, la nullità dellanotificazione (anche nei casi di tardività) si distingueontologicamente dall’inesistenza od omissione della stessa, econsente al giudice di autorizzarne la rinnovazione o diconcedere un differimento dell'udienza su istanza di parte (cfr.,mutatis mutandis, Cass n. 21889/2020, n. 5166/2023, n.2075/2025).7. Principi che vanno coordinati con quelli altrettantogenerali secondo cui la nullità determina regressione delprocesso soltanto se è dimostrato un concreto pregiudizio per ladifesa o una violazione del contraddittorio, ma non in caso dimera irregolarità non tempestivamente eccepita (qui ritardodella notifica che consentiva una richiesta di differimento).Numero registro generale 5051/20228. Con il secondo motivo, parte ricorrente deduce (art. 360,N umero sezionale 270/2026Numero di raccolta generale 8841/2026n. 5, c.p.c.) omesso esame circa fatto decisivo per il giudizDioat a pubblicazione 08/04/2026oggetto di discussione tra le parti, per error in iudicando circa ilfatto storico dell'intervenuta conciliazione con la società TufoRomano, che aveva “tagliato” tutto il periodo antecedente ilrapporto svoltosi tra il 2001 e il 2010.9. Con il terzo motivo, parte ricorrente deduce violazione ofalsa applicazione dell’art. 2112 c.c. per error in iudicando, peressere stata condannata a rispondere dell'intero rapporto e nonsoltanto di quella parte che a essa competeva.10. I suddetti motivi, da trattare congiuntamente perconnessione, in quanto entrambi riguardanti il meccanismo diprotezione della continuità del rapporto lavorativo ai fini digaranzia dei crediti retributivi in caso di trasferimento di aziendanormativamente fissato dall’art. 2112 c.c., non sono fondati.11. La valutazione di continuità del rapporto nel caso concretoper tutto il periodo lavorativo, operata dalla Corte territoriale,con conseguente attivazione della solidarietà dell’obbligazioneretributiva, è conforme alla giurisprudenza di questa Corte inmateria, in base alla quale, ai fini del riconoscimento dei dirittinascenti dalla norma di cui all’art. 2112 c.c., occorre chel’azienda prosegua l’attività, anche mediante altro soggetto,senza soluzione di continuità, come accaduto nel caso di specie.12. Invero, l'art. 2112 c.c., nel regolare i rapporti di lavoro incaso di trasferimento d'azienda, trova applicazione in tutte leipotesi in cui il cedente sostituisca a sé il cessionario senzasoluzione di continuità. In generale, in materia di trasferimentod'azienda, la disciplina dell'art. 2112 c.c. si applica ogniqualvolta, rimanendo immutata l'organizzazione aziendale, visia la sostituzione della persona del titolare del rapporto dilavoro e il suo subentro nella gestione del complesso dei beni aiNumero registro generale 5051/2022fini dell'esercizio dell'impresa, indipendentemente dalloN umero sezionale 270/2026Numero di raccolta generale 8841/2026strumento tecnico-giuridico adottato e dalla sussistenza di uDnat a pubblicazione 08/04/2026vincolo contrattuale diretto tra cedente e cessionario.13. Su questo effetto normativo complessivo non incide laconciliazione con uno dei soggetti interessati, che esclude ildebito del medesimo e limita quello complessivo, ma non spezzala continuità del rapporto di lavoro.14. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, delresto, la verifica dei presupposti fattuali che consentonol'applicazione o meno del regime previsto dall'art. 2112 c.c.implica una valutazione di merito che, ove espressa conmotivazione sufficiente e non contraddittoria, sfugge alsindacato di legittimità (Cass. n. 33637/2025, n. 36186/2023,n. 1298/2023, n. 7364/2021, n. 6649/2020, n. 2315/2020, n.25382/2017, n. 22688/2014, n. 10925/2014, n. 24262/2013,n. 2151/2013, n. 20422/2012).15. Con il quarto motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, n.3, c.p.c.) violazione dell’art. 2112 c.c. per error in iudicando,non avendo la Corte territoriale, nonostante la conciliazione traGiovanni [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA], espunto dallacondanna la somma di € 60.156,97 corrispondente al periodoalle dipendenze della medesima.16. Il motivo è fondato.17. L’inclusione nel calcolo del dovuto per spettanzeretributive del periodo lavorativo alle dipendenze della societàTufo Romano è logicamente incompatibile con la dichiarataimprocedibilità della domanda nei confronti di tale società, né èconfigurabile la solidarietà degli altri soggetti per un debitoestinto, che si risolverebbe in una duplicazione della postacontabile.Numero registro generale 5051/202218. Gli effetti derivanti dalla riduzione del debito complessivoN umero sezionale 270/2026Numero di raccolta generale 8841/2026in conseguenza di quanto pagato dal debitore transigente sonDoat a pubblicazione 08/04/2026regolati dall’art. 1304 c.c., e la posizione giudiziale sul puntodell’odierna ricorrente è equivalente alla volontà di profittaredell’intervenuta parziale transazione.19. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto,dalla complessiva somma di cui al conteggio a p. 5 dellasentenza impugnata (€ 177.176,33, indicata anche dispositivo)va detratta la somma complessiva di € 60.145,95corrispondente al credito del lavoratore estinto perconciliazione, relativo al periodo lavorativo alle dipendenze dellasocietà [OSCURATO:PERSONA]. Il credito del lavoratore per i titoli dedottiin giudizio va, quindi, rideterminato, con decisione nel merito aisensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., in € 117.030,38, oltreaccessori ai sensi dell’art. 429 c.p.c.20. In ragione della misura della soccombenza, partericorrente deve essere condannata alla rifusione di 2/3 dellespese del presente giudizio in favore di parte controricorrente,liquidate per l’intero come da dispositivo, con compensazionedel residuo. P.Q.MLa Corte accoglie il quarto motivo, rigettati gli altri.Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e,decidendo nel merito, condanna in solido [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. inliquidazione e gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento infavore di [OSCURATO:PERSONA] della minor somma di € 117.030,38,oltre accessori.Condanna in solido [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e gli eredidi [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] di2/3 delle spese di lite, liquidate per l’intero in € 6.000, € 200Numero registro generale 5051/2022per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge,N umero sezionale 270/2026Numero di raccolta generale 8841/2026compensando il residuo. Data pubblicazione 08/04/2026Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 21 gennaio 2026La Presidentedott. ssa [OSCURATO:PERSONA]