CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 settembre 2022
Cassazione n. 39306/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che tutti i motivi di ricorso riproducono censure già adeguatamente disaminate da coerente motivazione e perciò non consentiti dalla legge in sede di legittimità. Posto che, in particolare, con il primo e il terzo motivo di ricorso, viene dedotta la asserita violazione di legge e la illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio concernente il reato di cui all'art. 2 D.Igs.74/2000, nella specie, quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, benché tali doglianze siano state disattese con motivazione congrua ed esente da vizi logici (v. pagina 2 della sentenza impugnata); per tali ragioni le censure oggetto del primo e terzo motivo non sono consentite dalla legge in sede di legittimità e quindi sono inammissibili. Rilevato che con il secondo motivo veniva eccepita la dedotta violazione di legge in ordine alla valutazione della testimonianza dell'operatore dell'Agenzia delle Entrate, la quale, secondo il ricorrente, non sarebbe stata corroborata da altra documentazione comprovante la integrazione della fattispecie di reato. Considerato che la censura sollevata con il secondo motivo è volta a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, come noto non consentita dalla legge in sede di legittimità, per tale ragione la doglianza è da ritenere comunque inammissibile. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma che si quantifica in euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 settembre 2022 sigliere este ore Il P