CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07502/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ROCCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della violazione degli artt. 125 e 671 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, lamentando che l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso a fondamento delle condotte delittuose poste in essere, in particolare con riguardo ai delitti associativi di cui alle condanne sub 4 e 6 del provvedimento di cumulo, già ritenuti in continuazione tra loro dal giudice della cognizione e alla tentata estorsione di cui al punto 5, commessa in periodo sovrapponibile a quello dei delitti associativi come unificati - perché costituite da mere doglianze in punto di fatto. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Torino nel provvedimento impugnato. In esso, invero, si evidenzia che: - l'eterogeneità delle norme violate, il consistente lasso temporale intercorso tra i fatti giudicati con le varie sentenze, la commissione in territori diversi costituiscono elementi decisivi per non ritenere l'unificazione; - l'affermazione secondo cui l'appartenenza di Zangrà ad un sodalizio `ndranghetista sarebbe elemento di unione delle varie condotte è apodittica, non essendo dimostrato che la commissione dei reati avvenisse nell'orbita della consorteria criminale; - dalla lettura delle sentenze di condanna per i reati di cui all'art. 453 cod. pen., sub 1 e 3 dell'ordinanza, già unificate in sede esecutiva, nulla emerge in ordine al coinvolgimento di sodali, a nulla rilevando che Zangrà sia stato sottoposto a numerosi fermi di polizia proprio nell'ambito delle indagini poste in essere per i suddetti reati, assolutamente estranei alle finalità proprie del sodalizio mafioso. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 gennaio