Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione UDecisione del 29 novembre 2024

Cassazione n. 11452/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

1/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15747/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. CACCINI, 1 DOM.

DIG., presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] con procura speciale in atti. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, V ia Sistina 48 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende , unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in atti. -CONTRORICORRENTE- nonché [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, Roma, Piazza d’[OSCURATO:PERSONA] n. 1 , rappresentata e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in atti. -CONTRORICORRENTE- avverso la SENTENZA del CONSIGLIO DI STATO n. 4363/2023 , depositata il 02/05/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con pronuncia n. 4363/2023 , il Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e ha annullato la procedura per l’affidamento in concessione, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosae p er la durata di dodici anni, del servizio di energia termic a relativo agli immobili di proprietà dell’[OSCURATO:PERSONA] per l’edilizia residenziale di Milano nonché del servizio di gestione dei relativi impianti di illuminazione delle parti comuni.

L’appalto era stato inizialmente aggiudicato al [OSCURATO:PERSONA], ma la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva impugnato l’aggiudica, relativamente al lotto n. 2, dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] , lamentando che la C ommissione valutatrice aveva commesso un errore nell’attribuzione del punteggio relativo al risparmio di energia termica secondo il sub-criterio quantitativo di valutazione

4.1. Successivamente la medesima Commissione aveva elaborato una nuova graduatoria, aggiudicando il servizio per il lotto 2 alla Edison.

Con ricorso incidentale il [OSCURATO:PERSONA] aveva impugnato la seconda aggiudicazione, contestando l’ammissione alla gara dell’aggiudicataria e l’attribuzione del nuovo punteggio tecnico sul presupposto che, ove correttamente calcolato, il risparmio energetico offerto da Edison sarebbe stato pari non al 15,4% considerato dalla commissione valutatrice, bensì al 4,39%, percentuale inferiore al minimo previsto (5%).

In contraddittorio con l’ Aler e G emmo S.p.a., il [OSCURATO:PERSONA] aveva respinto il ricorso incidentale, dichiarando la cess azione della materia del contendere relativamente al ricorso principale della Edison.

Il Consiglio di Stato, annullando l’aggiudica , ha ritenuto che il bando non offrisse indicazioni sufficientemente chiare riguardo al criterio di calcolo del risparmio energetico e che fosse stata falsata la concorrenza, disponendo l’annullamento di tutti gli atti della procedura relativa al lotto 2, con riserva alla stazione appaltante del compito di individuare le modalità di soddisfacimento del servizio relativo al lotto sino alla riedizione e aggiudicazione di una nuova gara e ciò mediante il mutamento del titolo del suo già avvenuto affidamento a Edison o, in alternativa, mediante l’individuazione di un soggetto terzo”.

Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso in due motivi, cui hanno resistito con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] per l'edilizia residenziale – [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] - S ervizi e lavori Società cooperativa consortile stabile..

Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 118, comma ottavo, e 111 , comma 8 , Cost. e l’eccesso di potere giurisdizionale per aver il giudice amministrativo annullato la gara sindacando la razionalità del criterio di attribuzione del punteggio contenuto nel disciplinare di gara al punto

4.1. riguardo all’offerta di risparmio energetico espresso in termini di tonnellate equivalenti di p etrolio/anno, poiché contrastante con il disciplinare che prevedeva il “diverso parametro dell’energia termica”, finendo per sostituire i parametri adottati dalla stazione appaltante per l’attribuzione dei punteggi con i criteri alternativi, con un’ evidente invasione del meritoamministrativo.

Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 111, comma ottavo, Cost. per aver la sentenza disposto, in assenza di domanda di parte, l’annullamento del bando e di tutti gli atti della procedura relativa al lotto 2 e per aver rimesso alla stazione appaltante il compito di individuare le modalità di soddisfacimento del servizio sino alla riedizione e aggiudicazione di una nuova gara, e ciò mediante il mutamento del titolo del suo già avvenuto affidamento a Edison o, in alternativa, mediante l’individuazione di un soggetto terzo”.

2. Va dichiarata la cessazion e della materia del contendere.

Con istanza depositata in data 29.11.2024, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di aver ottenuto l’assegnazione del lotto 2 e di non aver più interesse alla pronuncia sul ricorso.

Ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere , con compensazione delle spese di giudizio.

Va dichiarata la cessazione della materia del contendere atteso che, per effetto dell’aggiudica del servizioottenuta dalla ricorrente, quest’ultima non ha più interesse ad ottenere la cassazione della pronuncia, non potendo ricavarne alcun risultato utile.

Le spese di legittimità sono integralmente compensate in considerazione dell e vicende che hanno determinato l ’esito del presente processo.

Essendosi il giudizio concluso con la declaratoria di cessazione della materia del contendere, deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che non sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto (Cass. 20697/2021; Cass.3542/2017).

P.Q.M dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle Sezioni Uni

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15747/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. CACCINI, 1 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] con procura speciale in atti. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, V ia Sistina 48 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende , unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in atti. -CONTRORICORRENTE- nonché [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, Roma, Piazza d’[OSCURATO:PERSONA] n. 1 , rappresentata e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in atti. -CONTRORICORRENTE- avverso la SENTENZA del CONSIGLIO DI STATO n. 4363/2023 , depositata il 02/05/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con pronuncia n. 4363/2023 , il Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e ha annullato la procedura per l’affidamento in concessione, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosae p er la durata di dodici anni, del servizio di energia termic a relativo agli immobili di proprietà dell’[OSCURATO:PERSONA] per l’edilizia residenziale di Milano nonché del servizio di gestione dei relativi impianti di illuminazione delle parti comuni. L’appalto era stato inizialmente aggiudicato al [OSCURATO:PERSONA], ma la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva impugnato l’aggiudica, relativamente al lotto n. 2, dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] , lamentando che la C ommissione valutatrice aveva commesso un errore nell’attribuzione del punteggio relativo al risparmio di energia termica secondo il sub-criterio quantitativo di valutazione 4.1. Successivamente la medesima Commissione aveva elaborato una nuova graduatoria, aggiudicando il servizio per il lotto 2 alla Edison. Con ricorso incidentale il [OSCURATO:PERSONA] aveva impugnato la seconda aggiudicazione, contestando l’ammissione alla gara dell’aggiudicataria e l’attribuzione del nuovo punteggio tecnico sul presupposto che, ove correttamente calcolato, il risparmio energetico offerto da Edison sarebbe stato pari non al 15,4% considerato dalla commissione valutatrice, bensì al 4,39%, percentuale inferiore al minimo previsto (5%). In contraddittorio con l’ Aler e G emmo S.p.a., il [OSCURATO:PERSONA] aveva respinto il ricorso incidentale, dichiarando la cess azione della materia del contendere relativamente al ricorso principale della Edison. Il Consiglio di Stato, annullando l’aggiudica , ha ritenuto che il bando non offrisse indicazioni sufficientemente chiare riguardo al criterio di calcolo del risparmio energetico e che fosse stata falsata la concorrenza, disponendo l’annullamento di tutti gli atti della procedura relativa al lotto 2, con riserva alla stazione appaltante del compito di individuare le modalità di soddisfacimento del servizio relativo al lotto sino alla riedizione e aggiudicazione di una nuova gara e ciò mediante il mutamento del titolo del suo già avvenuto affidamento a Edison o, in alternativa, mediante l’individuazione di un soggetto terzo”. Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso in due motivi, cui hanno resistito con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] per l'edilizia residenziale – [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] - S ervizi e lavori Società cooperativa consortile stabile.. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 118, comma ottavo, e 111 , comma 8 , Cost. e l’eccesso di potere giurisdizionale per aver il giudice amministrativo annullato la gara sindacando la razionalità del criterio di attribuzione del punteggio contenuto nel disciplinare di gara al punto 4.1. riguardo all’offerta di risparmio energetico espresso in termini di tonnellate equivalenti di p etrolio/anno, poiché contrastante con il disciplinare che prevedeva il “diverso parametro dell’energia termica”, finendo per sostituire i parametri adottati dalla stazione appaltante per l’attribuzione dei punteggi con i criteri alternativi, con un’ evidente invasione del meritoamministrativo. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 111, comma ottavo, Cost. per aver la sentenza disposto, in assenza di domanda di parte, l’annullamento del bando e di tutti gli atti della procedura relativa al lotto 2 e per aver rimesso alla stazione appaltante il compito di individuare le modalità di soddisfacimento del servizio sino alla riedizione e aggiudicazione di una nuova gara, e ciò mediante il mutamento del titolo del suo già avvenuto affidamento a Edison o, in alternativa, mediante l’individuazione di un soggetto terzo”. 2. Va dichiarata la cessazion e della materia del contendere. Con istanza depositata in data 29.11.2024, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di aver ottenuto l’assegnazione del lotto 2 e di non aver più interesse alla pronuncia sul ricorso. Ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere , con compensazione delle spese di giudizio. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere atteso che, per effetto dell’aggiudica del servizioottenuta dalla ricorrente, quest’ultima non ha più interesse ad ottenere la cassazione della pronuncia, non potendo ricavarne alcun risultato utile. Le spese di legittimità sono integralmente compensate in considerazione dell e vicende che hanno determinato l ’esito del presente processo. Essendosi il giudizio concluso con la declaratoria di cessazione della materia del contendere, deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che non sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto (Cass. 20697/2021; Cass.3542/2017). P.Q.M dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle Sezioni Uni
Sentenza Cassazione n. 11452/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris