CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 giugno 2022
Cassazione n. 19839/2022
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
17 ORDINANZA sul ricorso 7496/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del liquidatore pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via B. Tortolini n.13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale a margine del ricorso; -ricorrente – -contro- Regione Toscana, in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, in piazza Barberini N. 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale; -controricorrente e ricorrente incidentale - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 7496/2017 Numero sezionale 1731/2022 Numero di raccolta generale 19839/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 -contro- Provincia di Prato, in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, in corso [OSCURATO:PERSONA] II n. 18, presso lo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale a margine del controricorso al ricorso incidentale; -controricorrente - avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 31/01/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2022 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’Immobiliare il [OSCURATO:SOCIETA]., premesso di essere proprietaria di terreno in Vaiano, che la Provincia di Prato il 25.3.09 aveva in parte espropriato, e che la determinazione provvisoria dell’indennità d’esproprio era stata considerata incongrua, convenne innanzi alla Corte d’appello l’ente espropriante per determinare tale indennità oltre interessi legali e il risarcimento del maggior danno ex art. 1224 c.c. La Corte d’appello, integrato il contraddittorio con la Regione Toscana, beneficiaria della procedura, con sentenza del 13.2.17, determinò l’indennità nella somma di euro 13.110,00 oltre interessi legali dalla data dell’esproprio, e rigettò la domanda di manleva della Regione, osservando che: il terreno occupato, alla data dell’esproprio, era situato all’interno del centro abitato, ricadente parte in area di rispetto stradale, parte in viabilità, sulla base di delibera del consiglio comunale del 9.5.07 che integrava un vincolo conformativo, come accertato dal c.t.u.; non era eccepibile, in senso contrario, che nella cartografia del regolamento urbanistico il terreno ricadesse in parte F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 7496/2017 Numero sezionale 1731/2022 Numero di raccolta generale 19839/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 anche in zona verde, posto che essa era stata erroneamente basata sulla larghezza della sede stradale, considerata priva di una piazzola per la fermata degli autobus, come avvalorato dal fatto che la variante al Piano regolatore del 9.5.07 aveva destinato tutto il terreno alla viabilità e dal rilievo che nel progetto definitivo approvato il 29.9.08 dalla Provincia era stata prevista la realizzazione della piazzola per la fermata degli autobus; la stima aveva tenuto conto dei parametri relativi alle opere situate nel centro urbano; non sussisteva una perdita di valore della proprietà residuata all’esproprio che invece aveva un accesso da altra via, mentre la parte espropriata era del tutto marginale rispetto a quella residua; l’esiguità della differenza tra l’indennità liquidata e quella offerta dalla Provincia escludeva ogni danno finanziario-economico per non aver l’attrice percepito tempestivamente il dovuto; la parte obbligata a pagare l’indennità liquidata era la Regione Toscana da intendere quale soggetto espropriante a cui favore era stato emesso il decreto d’esproprio anche nel caso di concorso di più enti pubblici nella realizzazione dell’opera pubblica, indipendentemente dai rapporti interni tra gli stessi enti che rilevano solo in ordine all’eventuale rivalsa che, nella fattispecie, era stata esercitata dalla Regione, che però non aveva dedotto nulla circa i rapporti con la Provincia di Prato. L’Immobiliare il [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre in cassazione con sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, proponendo ricorso incidentale affidato ad unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] di Prato resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo del ricorso principale denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 3, c.1, dpr n. 327/01 e 29, c.4, d.lgs. n. 150/11, 22,23,24 l.r. n. 88/98, e del protocollo d’intesa 1.10.02, per F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 7496/2017 Numero sezionale 1731/2022 Numero di raccolta generale 19839/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 aver la Corte d’appello affermato che il soggetto obbligato al pagamento dell’indennità sia la Regione Toscana, mentre nella specie la Provincia di Prato era stata delegata all’esproprio nell’interesse della Regione, nonché ente che aveva determinato l’indennità provvisoria e depositato le somme presso la [OSCURATO:PERSONA]. Al riguardo, la ricorrente assume che le richiamate norme regionali indicavano la Provincia quale ente preposto alla progettazione, costruzione e manutenzione delle strade regionali, norme trasposte nel suddetto Protocollo, recepito nel decreto d’espropriazione. Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 9,32,37, 40 dpr n. 327/01, 13 NTA del regolamento urbanistico, con riferimento anche alla variante approvata con DCC di Vaiano n. 27/07, per aver la Corte d’appello affermato la sussistenza di un vincolo conformativo integrato dalla delibera 9.5.07 d’approvazione della suddetta variante, in quanto il progetto per la realizzazione della fermata dell’autobus, approvato con atto di giunta n. 181/08, non era conforme alla variante suddetta edificabile, in quanto non riprodotto nelle tavole 10 e 11, elementi costitutivi dello strumento urbanistico, venendo in rilievo un lotto interamente edificabile secondo il PRG vigente alla data dell’esproprio zona B, contrariamente a quanto rilevato dal c.t.u. Al riguardo, la ricorrente assume l’illegittimità della predetta delibera di giunta n. 181 per contrasto con la DCC n. 27/07, e dell’art. 13 delle NTA per contrasto con la legge n. 109/94. Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 9. 32, 37, 40, dpr n. 327/01, ex art. 2 DM n. 1444/68, nonché omessa ed insufficiente, contraddittoria motivazione su fatto decisivo, per aver la Corte d’appello recepito le conclusioni del c.t.u. sulla natura non edificabile dell’area in questione, poiché essa, secondo il R.U. di F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 7496/2017 Numero sezionale 1731/2022 Numero di raccolta generale 19839/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 Vaiano ex DCC 3.4.07 n. 38 ricadeva in zona B, destinata a nuova edificazione di completamento. Il quarto motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 33 dpr n. 327/01, nonché errata motivazione su fatto decisivo, per aver la Corte territoriale acriticamente recepito le conclusioni del c.t.u. in ordine alla insussistenza di perdita di valore della proprietà residuata all’esproprio, lamentando che l’ablazione parziale aveva pregiudicato la possibilità d’intervento edilizio rispetto all’originario progetto d’edificazione di tre villette a schiera. Il quinto motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1224, c.2, c.c., nonché errata e contraddittoria motivazione su fatto decisivo, per aver la Corte d’appello ritenuto che l’indennità in questione sia un debito di valuta e non di valore. Il sesto motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 91,92, c.p.c., per aver la Corte territoriale condannato la società ricorrente e la Regione Toscana, in solido, al pagamento delle spese di lite, per aver la Provincia di Prato ritenuto congrua la somma offerta in via provvisoria, a titolo d’indennità d’esproprio, e per aver poi condannato la Regione a rimborsare alla stessa ricorrente il 50% delle proprie spese legali, compensata la metà, senza considerare che l’indennità liquidata all’esito del giudizio era stata superiore alla stima dell’autorità espropriante offerta in via provvisoria. L’unico motivo dell’incidentale è declinato attraverso la denunzia di violazione e falsa applicazione di plurime norme, quali: artt. 3, c.1, d.p.r. n. 327/01, 54, c.4, d.lgs. n. 150/11; 22,23 e 24 l.r. Toscana n. 88/98, il protocollo d’intesa 1.10.02 (ex D.G.R. n. 953/02), 91 ss., c.p.c., per aver erroneamente la Corte d’appello affermato che l’ente regionale sia parte legittimata passiva nel giudizio in questione, ed obbligato al pagamento dell’indennità, essendo invece tale la F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 7496/2017 Numero sezionale 1731/2022 Numero di raccolta generale 19839/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 Provincia di Prato. Al riguardo, la ricorrente assume che è quest’ultimo ente ha curato la realizzazione dell’opera (dalla progettazione all’esecuzione) e la stessa procedura espropriativa, determinando l’indennità provvisoria, depositando la relativa somma presso la CDP, mentre la Regione non aveva avuto alcun ruolo nella suddetta procedura; la ricorrente invocava a sostegno delle proprie argomentazioni anche: le richiamate norme della l.r. n. 88 il cui art. 23, c.1, attribuisce all’ente provinciale “tutte le funzioni non riservate alla Regione o non delegate alle Province medesime, ai sensi del comma 3” tra le quali, in particolare, la progettazione, costruzione e manutenzione delle strade regionali; gli artt. 2 e 3 del suddetto protocollo in ordine alla competenza della provincia circa le procedure necessarie alla realizzazione del’opera (tra cui rientrano le procedure espropriative). Il motivo critica altresì l’ordinanza impugnata nelle parti in cui: non ha accolto la domanda di manleva nei confronti della Provincia di Prato, avendo la Regione allegato il predetto protocollo sulla competenza esclusiva della stessa Provincia a realizzare le opere in questione; ha condannato la regione al pagamento delle spese del giudizio, considerando l’erronea decisione sul soggetto obbligato al pagamento dell’indennità. Il primo motivo del ricorso principale è infondato. Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, cui il collegio intende dare continuità, parte del rapporto espropriativo ed obbligato al pagamento dell'indennità verso il proprietario espropriato e, come tale, legittimato passivo nel giudizio di opposizione alla stima che sia stato da quest'ultimo proposto, è il soggetto espropriante, vale a dire quello a cui favore è pronunciato il decreto di espropriazione, anche nell'ipotesi di concorso di più enti nella realizzazione dell'opera F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 7496/2017 Numero sezionale 1731/2022 Numero di raccolta generale 19839/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 pubblica, nella quale deve ugualmente aversi riguardo, a detti fini, esclusivamente al soggetto che nel provvedimento ablatorio risulta beneficiario dell'espropriazione, salvo che dal decreto stesso non emerga che ad altro ente, in virtù di legge o di atti amministrativi e mediante figure sostitutive di rilevanza esterna, siano stati conferiti il potere ed il compito di procedere all'acquisizione delle aree occorrenti e di promuovere e curare direttamente, agendo in nome proprio, le necessarie procedure espropriative, ed addossati i relativi oneri (Cass., n. 10530/16; n. 1242/13). E’ stato altresì affermato che parte del rapporto espropriativo ed obbligato al pagamento dell'indennità nei confronti del proprietario espropriato e come tale legittimato passivo nel giudizio di opposizione alla stima promosso dall'espropriato è il soggetto espropriante a cui favore è pronunciato il decreto di espropriazione anche nell'ipotesi di concorso di più enti nella realizzazione dell'opera pubblica dovendo egualmente aversi riguardo a detti fini esclusivamente al soggetto che nel provvedimento ablatorio risulta beneficiario dell'espropriazione, salvo che dal decreto stesso non emerga che ad altro ente in virtù di legge o di atti amministrativi, e mediante figure sostitutive a rilevanza esterna, sia stato conferito il potere ed il compito di procedere all'acquisizione delle aree occorrenti e di promuovere e curare direttamente, agendo in nome proprio, le necessarie procedure espropriative ed addossati i relativi onere (Cass., n. 12546/12; n. 1242/13; n. 10530/16). Nel caso concreto, la Corte d’appello ha accertato che era stata la Regione Toscana a realizzare l’opera sul terreno espropriato e che il decreto d’espropriazione era stato emesso a suo favore. Né può essere invocato, a sostegno della fondatezza del motivo in esame, l’art. 23, c. 2 e 3, della l.r. n. 88/98; al riguardo, il comma 2 dispone F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 7496/2017 Numero sezionale 1731/2022 Numero di raccolta generale 19839/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 che ”le attività di progettazione e costruzione di cui al comma 1, lett. a)- concernente la manutenzione delle strade regionali- sono esercitate dalla Provincia, individuata nell’ambito della programmazione regionale degli interventi, in relazione al prevalente interesse dell’opera“, mentre alla stregua del comma 3, “sono delegate alle Province le funzioni concernenti le strade regionali attribuite agli enti proprietari delle strade dalla legislazione vigente”, in quanto tale norma non riguarda le procedure espropriative. Invero, le suddette norme regionali non riguardano espressamente le procedure espropriative che, per la specialità del relativo oggetto, non possono essere ritenute incluse nell’ambito delle “attività di progettazione e costruzione”. Il secondo motivo è fondato. La ricorrente si duole che la Corte d’appello abbia affermato la sussistenza di un vincolo conformativo integrato dalla delibera 9.5.07 d’approvazione della variante, in quanto il progetto per la realizzazione della fermata dell’autobus, approvato con atto di giunta n. 181/08, non era conforme alla variante suddetta edificabile in quanto non riprodotto nelle tavole 10 e 11, elementi costitutivi dello strumento urbanistico. In sostanza, la Regione Toscana ritiene che il vincolo in questione sarebbe espropriativo e non conformativo, diversamente da quanto ritenuto dal c.t.u. e dalla Corte d’appello. Al riguardo, non può essere condiviso quanto rilevato da quest’ultima, secondo la quale il progetto per la realizzazione della fermata dell’autobus, approvato con atto di giunta n. 181/08, non sarebbe stato conforme alla variante approvata nel 2007, in quanto non riprodotto nelle tavole 10 e 11, da ritenere elementi costitutivi dello strumento urbanistico. In particolare, la Corte territoriale ha ravvisato un contrasto tra la predetta variante e il successivo regolamento urbanistico che afferisce ad un lotto F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 7496/2017 Numero sezionale 1731/2022 Numero di raccolta generale 19839/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 interamente edificabile alla data dell’esproprio, risolvendolo nel senso dell’inedificabilità dell’area a causa di un errore nella cartografia dello strumento urbanistico che non riporta il progetto per realizzare la fermata dell’autobus. Ora, il collegio ritiene che tale preteso errore non possa essere inteso quale indice dell’inedificabilità del terreno oggetto d’esproprio, in quanto la previsione di realizzare la suddetta fermata dell’autobus, di per sé, non integra le caratteristiche inequivoche del vincolo conformativo, essendo esso, in realtà, compatibile anche con un’area residenziale edificabile. Soprattutto, il contrasto esistente tra la variante del 2007 (che prevedeva la presenza della piazzola) e il successivo regolamento che considera il terreno edificabile è stato risolto dalla Corte senza una ragionevole spiegazione, a favore della ravvisata inedificabilità presumendo l’esistenza di un errore, non meglio giustificato, nella cartografia dello strumento urbanistico cronologicamente successivo. Il terzo e quinto motivo, per il loro specifico oggetto, sono da considerare assorbiti dall’accoglimento del secondo. Il quarto motivo è inammissibile, in quanto non coglie la ratio decidendi circa l’insussistenza del presupposto dell’espropriazione parziale che legittima l’indennità per la parte residua del fondo occupato, che consiste nel vincolo strumentale ed oggettivo tra quest’ultima e la parte espropriata tale da conferire all’intero immobile unità economica e funzionale, sicché il distacco di parte del fondo influisca negativamente sulla proprietà residua (cd. indennità differenziale; v. Cass., n. 15040/2020). Invero, la ricorrente formula una doglianza generica, non esplicitando il suddetto nesso strumentale legittimante l’indennità differenziale; inoltre, la questione F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 7496/2017 Numero sezionale 1731/2022 Numero di raccolta generale 19839/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 addotta si configura nuova, non prospettata in corso di causa; né sussiste un vizio motivazionale. Il sesto motivo è infondato. Invero, la società ricorrente e la Regione Toscana sono stati condannati, in solido, in favore della Provincia di Prato, al pagamento delle spese del giudizio in quanto soccombenti, mentre, non è censurabile la condanna della Regione a rimborsare alla stessa società il 50% delle spese liquidate, compensate per la metà, atteso che, in materia di procedimento civile, il sindacato di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, essendo del tutto discrezionale la valutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi, la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare (Cass., n. 26912/20). Il ricorso incidentale della Regione Toscana è inammissibile per difetto d’autosufficienza. Invero, la ricorrente non trascrive il capo dell’ordinanza che viene censurata, né indica quando e come abbia nel giudizio di merito formulato la propria critica circa la legittimazione passiva della Provincia di Prato. Pur prescindendo fa tali rilievi, la doglianza è comunque infondata per le medesime argomentazioni espresse riguardo al primo motivo del ricorso principale. Per quanto esposto, in accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, l’ordinanza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale, assorbiti il terzo e il quinto, infondati il primo e sesto, inammissibile il quarto. Cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 7496/2017 Numero sezionale 1731/2022 Numero di raccolta generale 19839/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 Firenze, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del grado di legittimità. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della Regione Toscana, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, ove dovuto. Così deciso nella camera di consiglio della 1° sezione civile del 29 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA] L.C.G. Scotti F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .