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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39501/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01ZOCB7) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; / / R.G. n. 20105/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla sostituzione della pena; Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti e, dall'altra, perché generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 novembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01ZOCB7) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; / / R.G. n. 20105/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla sostituzione della pena; Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti e, dall'altra, perché generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 20
Sentenza Cassazione n. 39501/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris