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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 aprile 2026

Cassazione n. 08612/2026

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vvocato [OSCURATO:PERSONA]controAgenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale delloStato .-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado di Veneto n.665/2023 depositata il 11/07/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2026 dalrelatore [OSCURATO:PERSONA] Pisa1.

Il contenzioso oggetto di causa trae origine dall’avviso di accertamenton.

VI0133206/209 con il quale l’Ufficio riclassava l’unità immobiliareidentificata al N.C.E.U. in Comune di Bassano del Grappa, al fg. 17, mappaleNumero registro generale 4796/2024Numero sezionale 820/2026Numero di raccolta generale 8612/2026Data pubblicazione 07/04/2026317 sub 1 da categoria E/3 (Costruzioni e fabbricati per speciali esigenzepubbliche etc.), come denunciata con modello DOCFA dalla società EtraS.p.a. [OSCURATO:PERSONA] (già “[OSCURATO:PERSONA] - EtraS.p.A.”), a categoria D/1, quale opificio industriale.2.

Con sentenza n. 387/3/2021 la CTP di Vicenza accoglieva il ricorso dellasocietà contribuente, annullava l’atto impugnato e confermava ilclassamento delle unità immobiliari in categoria catastale E.3.

La CGT-2 del Veneto, con la sentenza n. 665/5/2023 depositata in data11/07/2023 accoglieva l’appello dell’Ufficio, rigettando l’impugnazioneproposta dalla società contribuente.4.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, sulla base ditre motivi, la società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] (già “Energia TerritorioRisorse Ambientali - [OSCURATO:SOCIETA].”), cui ha resistito l’Ufficio.5.

Formulata proposta di decisione accelerata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c., la società ricorrente ha avanzato istanza di decisione,successivamente depositando memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo parte ricorrente ha lamentato, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n.3, c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del d.P.R.n. 1142/1949, dell’art. 154 del d.lgs. n. 152/2006 e della l. n. 481/1995,avendo erroneamente valutato le norme citate e conseguentementeconfermato il riclassamento dell’immobile in categoria D/1, anziché in E/3o E/9, sul punto precisando che il “perseguimento del lucro” non è un criterioidoneo a distinguere gli immobili di cui alla classe D rispetto a quelli di cuialla classe E, ed in particolare idoneo a legittimare l’inserimento deldepuratore in esame nella categoria D/1.2.

Con il secondo motivo ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comman.4, c.p.c., violazione dell’art. 112 c.p.c., per nullità della sentenza a causadel mancato esame dell’eccezione relativa alla “fisiologica” assenza di “lucroNumero registro generale 4796/2024Numero sezionale 820/2026Numero di raccolta generale 8612/2026Data pubblicazione 07/04/2026oggettivo” nel caso in esame, alla luce della modifica normativa occorsa nel2011 sul testo del primo comma dell’art. 154 del d.lgs. n. 152/2006.3.

I primi due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto fra loroconnessi, sono da ritenere manifestamente infondati.3.1.

In relazione alla disciplina catastale applicabile alla fattispecie in esamevanno richiamati i seguenti principi di diritto:«La rendita catastale delle unità immobiliari costituite da opifici ed in generedai fabbricati di cui all'art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, costruitiper le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e nonsuscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senzaradicali trasformazioni, è determinata con stima diretta per ogni singolaunità.

Egualmente si procede per la determinazione della rendita catastaledelle unità immobiliari che non sono raggruppati in categorie e classi, perla singolarità delle loro caratteristiche.» (r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, art.10, conv. in l. 11 agosto 1939, n. 1249);- «La classificazione non si esegue nei riguardi delle categorie comprendentiunità immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati previstinell'art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, costruiti per le specialiesigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di unadestinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni.Parimenti non si classificano le unità immobiliari che, per la singolarità delleloro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi, quali stazioni perservizi di trasporto terrestri e di navigazione interna, marittimi ed aerei,fortificazioni, fari, fabbricati destinati all'esercizio pubblico del culto,costruzioni mortuarie, e simili.» (d.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142, art. 8);- «Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4,E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobilidestinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usidiversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.»Numero registro generale 4796/2024Numero sezionale 820/2026Numero di raccolta generale 8612/2026Data pubblicazione 07/04/2026(d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 40, conv. in l. 24 novembre2006, n. 286).3.2.

In termini generali va, quindi, rilevato che questa Corte ha avuto mododi statuire che gli immobili rientranti nel gruppo E sono indicati in manieraanalitica e specifica, con metodo casistico che non legittima una estensionea tutti gli immobili di rilevanza pubblica (tanto che anche la categoriaresiduale E/9 fa riferimento solo alla «particolarità» della destinazionedell’unità immobiliare, e non menziona affatto il requisito dell’interessegenerale sotteso all’attività svolta; v.

Cass., 15 settembre 2008, n. 23608cui adde, ex plurimis, Cass., 13 novembre 2019, n. 29373; Cass., 21febbraio 2019, n. 5070; Cass., 23 maggio 2018, n. 12741; Cass., 9 marzo2017, n. 6067; Cass., 20 gennaio 2017, n. 1442) e che, ai sensi del d.l. n.262 del 2006, art. 2, comma 40, cit., sussiste «una vera e propriaincompatibilità tra classificazione in categoria E, da un lato, e destinazionedell'immobile ad uso commerciale o industriale» (Cass., 17 aprile 2019, n.10674, cit.; Cass., 23 maggio 2018, n. 12741, cit.).Si è, quindi, rimarcato che le unità immobiliari catastalmente censibili nellacategoria E sono connotate da una caratterizzazione tipologico-funzionale,costruttiva e dimensionale tale da renderle sostanzialmente incommerciabilied estranee ad ogni logica commerciale e produttiva e che rimaneirrilevante la destinazione dell’unità immobiliare ad un fine di pubblicointeresse che non esclude lo svolgimento di un’attività secondo parametriessenzialmente imprenditoriali intesi come attitudine alla copertura dei costie del capitale investito con i ricavi conseguiti attraverso l'applicazione ditariffe (v.: in tema di servizio idrico integrato, Cass., 8 febbraio 2022, n.3921; Cass., 2 febbraio 2021, n. 2247; Cass., 4 aprile 2019, n. 9427, conriferimento all’ICI; con riferimento ad aree portuali, Cass., 11 maggio 2022,n. 14931; Cass., 30 dicembre 2019, n. 34657; Cass., 17 aprile 2019, n.10674).Numero registro generale 4796/2024Numero sezionale 820/2026Numero di raccolta generale 8612/2026Data pubblicazione 07/04/2026E le stesse soluzioni fatte proprie dal legislatore, con riferimento alladisciplina catastale delle unità immobiliari (banchine, aree scoperte,infrastrutture stradali e ferroviarie, depositi) funzionali allo svolgimento dioperazioni e servizi portuali (purché oggetto di autorizzazioni rilasciate dallacompetente Autorità di sistema portuale, quanto ai depositi; l. n. 205 del2017, art. 1, commi 578 e ss.), avvalorano le considerazioni sin qui svoltein quanto danno conto della specificità della soluzione perseguita e, dunque,confermano il rilievo secondo il quale le unità immobiliari del gruppo E sonoindicati in maniera analitica e specifica, con metodo casistico che nonlegittima una estensione a tutti gli immobili di rilevanza pubblica.I rilievi sin qui svolti hanno, poi, trovato, un’efficace sintesi ricostruttivanella giurisprudenza della Corte che, con soluzione qui condivisa, ha postoil principio di diritto secondo il quale, in tema di classamento di immobili,«poiché l'attività di gestione del servizio idrico ha natura economica, irelativi impianti industriali di depurazione e smaltimento delle acque refluenon rientrano tra le unità immobiliari catastalmente censibili nella categoriaE, che è propria di quei fabbricati con una caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale tale da renderli sostanzialmenteincommerciabili ed estranei ad ogni logica commerciale e produttiva, marientrano nel gruppo D, tipico delle costruzioni che ospitano processiindustriali e, nel caso di depuratore, nella categoria D/7, senza che ladestinazione a servizio pubblico possa ritenersi incompatibile con la naturaimprenditoriale dell'attività svolta da società a rilevante partecipazionepubblica.» (così le citate Cass., 8 febbraio 2022, n. 3921; Cass., 2 febbraio2021, n. 2247; Cass., 4 aprile 2019, n. 9427).3.3.

Come, peraltro, evidenziato da Cass. n. 9427/2019 la normativa disettore (art. 9 comma 10 della l. 36/1994 quindi art. 141 del d.lvo. n152/2006 Codice dell'Ambiente) con riferimento alla gestione del servizioidrico integrato, richiama i principi di efficacia ed economicità.L'inquadramento del servizio idrico nello schema dei servizi rilevanzaNumero registro generale 4796/2024Numero sezionale 820/2026Numero di raccolta generale 8612/2026Data pubblicazione 07/04/2026economica trova conferma nella giurisprudenza di legittimità,amministrativa e costituzionale (cfr. sent. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], sent.Corte Costituzionale nr. 325/2010 e 26/2011, sent.

Cassazione 12763 e12769 del 2014).

La circolare n. 4 del 2006 chiarisce, al paragrafo 3.1.3.lett. c), che le costruzioni tese ad ospitare impianti industriali mirati altrattamento delle acque reflue sono tipiche di processi industriali ocomunque produttivi e pertanto la categoria da attribuire agli immobili chele ospitano è da individuare nel gruppo D.Sulla base di tali principi questa Corte ritiene che, nel caso di specie,considerate le caratteristiche estrinseche ed intrinseche dell’immobileoggetto di contenzioso, dettagliatamente sviluppate dall’Ufficio in sede direttifica del classamento proposto dalla contribuente e risultanti anche dalprimo censimento al N.C.E.U. come proposte dalla parte, sia dunqueappropriata la classificazione “D/1”, a nulla rilevando la finalità pubblicisticadell'attività di depurazione delle acque, in quanto attività gestita dall’entesecondo criteri essenzialmente imprenditoriali anche nell’individuazione delsistema tariffario, pur tenuto conto delle limitazioni fissate ex lege.Correttamente, quindi, i giudici di appello hanno affermato la correttezzadell'inserimento del depuratore in categoria D/7 (fabbricati costruiti oadattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili didestinazione diversa senza radicali trasformazioni), e non E (immobili adestinazione particolare), indipendentemente dai profili legati allamancanza di un vero e proprio “utile di impresa” da parte della società inquanto ciò che rileva è (come nella specie) lo svolgimento di un’attivitàsecondo parametri tipicamente imprenditoriali intesi come attitudine allacopertura dei costi e del capitale investito con i ricavi conseguiti, attraversol'applicazione di tariffe.4.

Con il terzo motivo la ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 primocomma, n. 5 c.p.c., in ragione dell’omesso esame e motivazione su un fattodecisivo oggetto di discussione tra le parti, e cioè che la zona censuariaNumero registro generale 4796/2024Numero sezionale 820/2026Numero di raccolta generale 8612/2026Data pubblicazione 07/04/2026dell’immobile de quo era stata in precedenza la E/9, circostanza nonapprofondita nella motivazione dell’Atto impugnato, nel quale l’Ufficio nonchiariva le (presunte) ragioni (asseritamente) giustificanti il cambio diclassamento.4.1.

Il motivo è da ritenere inammissibile e, comunque, privo di fondamentoalcuno come già rilevato nella proposta di definizione accelerata ove si èposto in rilievo che la rettifica di classificazione era adeguatamente motivatae fondata su una diversa imputazione degli elementi tipologici e fattualiesposti in dichiarazione dalla società e, sotto diverso profilo, correttamentefondata sulla natura strettamente tecnico-giuridico e di matrice legale delclassamento rispetto alla quale non potrebbe comunque prevalere lapregressa continuativa classificazione in categoria E, quand’anche maiprima d’ora confutata dall’Amministrazione.4.2.

Per altro verso non può non considerarsi che nella specie in alcun modoappare riscontabile il vizio lamentato ai sensi dell’art. 360, primo comman.5., c.p.c., non potendosi certamente configurare la omessa valutazione diun dato deciso, tale non apparendo, per le ragioni sopra esposte, la omessaconsiderazione della zona censuaria dell’immobile de quo, in precedenza E9.5.

Il ricorso va, dunque, respinto.5.1.

In forza del principio della soccombenza, parte ricorrente deve esserecondannata al rimborso delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.5.2.

Essendo la decisione resa in tema di procedimento per la definizioneaccelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamenteinfondati, di cui all'art. 380-bis c.p.c. novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022,con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell’ultimo comma dellanorma citata ed essendo il giudizio definito in piena conformità allaproposta, parte ricorrente deve essere, inoltre, condannata al pagamentodelle ulteriori somme ex art. 96, terzo comma, c.p.c. nonché al pagamentodi una somma in favore della Cassa delle ammende, somme liquidateequitativamente come in dispositivo.

Esclusa, come anche haNumero registro generale 4796/2024Numero sezionale 820/2026Numero di raccolta generale 8612/2026Data pubblicazione 07/04/2026opportunamente precisato la Corte (Cass., Sez.

U., n. 36069/2023), «unainterpretazione della norma che conduca ad automatismi non in linea conuna lettura costituzionalmente compatibile del nuovo istituto, dovendol’applicazione in concreto delle predette sanzioni rimanere affidata allavalutazione delle caratteristiche del caso di specie», va, peraltro, precisatoche la fattispecie in esame non presenta alcuna peculiarità o ragione disorta, tale da escludere l’applicabilità dalla sopra menzionata previsionelegale.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna la società ricorrente a pagare in favoredella parte controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità cheliquida nell'importo di euro 5.500,00, per compensi, oltre spese prenotatea debito.

Condanna, altresì, la società ricorrente al pagamento della sommadi euro 4.000,00 in favore della parte controricorrente ex art. 96, terzocomma, c.p.c. e di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della societàricorrente, dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1 — bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, indata 28 gennaio 2026Il Presidente rel.([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vvocato [OSCURATO:PERSONA]controAgenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale delloStato .-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado di Veneto n.665/2023 depositata il 11/07/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2026 dalrelatore [OSCURATO:PERSONA] Pisa1. Il contenzioso oggetto di causa trae origine dall’avviso di accertamenton. VI0133206/209 con il quale l’Ufficio riclassava l’unità immobiliareidentificata al N.C.E.U. in Comune di Bassano del Grappa, al fg. 17, mappaleNumero registro generale 4796/2024Numero sezionale 820/2026Numero di raccolta generale 8612/2026Data pubblicazione 07/04/2026317 sub 1 da categoria E/3 (Costruzioni e fabbricati per speciali esigenzepubbliche etc.), come denunciata con modello DOCFA dalla società EtraS.p.a. [OSCURATO:PERSONA] (già “[OSCURATO:PERSONA] - EtraS.p.A.”), a categoria D/1, quale opificio industriale.2. Con sentenza n. 387/3/2021 la CTP di Vicenza accoglieva il ricorso dellasocietà contribuente, annullava l’atto impugnato e confermava ilclassamento delle unità immobiliari in categoria catastale E.3. La CGT-2 del Veneto, con la sentenza n. 665/5/2023 depositata in data11/07/2023 accoglieva l’appello dell’Ufficio, rigettando l’impugnazioneproposta dalla società contribuente.4. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, sulla base ditre motivi, la società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] (già “Energia TerritorioRisorse Ambientali - [OSCURATO:SOCIETA].”), cui ha resistito l’Ufficio.5. Formulata proposta di decisione accelerata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c., la società ricorrente ha avanzato istanza di decisione,successivamente depositando memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo parte ricorrente ha lamentato, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n.3, c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del d.P.R.n. 1142/1949, dell’art. 154 del d.lgs. n. 152/2006 e della l. n. 481/1995,avendo erroneamente valutato le norme citate e conseguentementeconfermato il riclassamento dell’immobile in categoria D/1, anziché in E/3o E/9, sul punto precisando che il “perseguimento del lucro” non è un criterioidoneo a distinguere gli immobili di cui alla classe D rispetto a quelli di cuialla classe E, ed in particolare idoneo a legittimare l’inserimento deldepuratore in esame nella categoria D/1.2. Con il secondo motivo ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comman.4, c.p.c., violazione dell’art. 112 c.p.c., per nullità della sentenza a causadel mancato esame dell’eccezione relativa alla “fisiologica” assenza di “lucroNumero registro generale 4796/2024Numero sezionale 820/2026Numero di raccolta generale 8612/2026Data pubblicazione 07/04/2026oggettivo” nel caso in esame, alla luce della modifica normativa occorsa nel2011 sul testo del primo comma dell’art. 154 del d.lgs. n. 152/2006.3. I primi due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto fra loroconnessi, sono da ritenere manifestamente infondati.3.1. In relazione alla disciplina catastale applicabile alla fattispecie in esamevanno richiamati i seguenti principi di diritto:«La rendita catastale delle unità immobiliari costituite da opifici ed in generedai fabbricati di cui all'art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, costruitiper le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e nonsuscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senzaradicali trasformazioni, è determinata con stima diretta per ogni singolaunità. Egualmente si procede per la determinazione della rendita catastaledelle unità immobiliari che non sono raggruppati in categorie e classi, perla singolarità delle loro caratteristiche.» (r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, art.10, conv. in l. 11 agosto 1939, n. 1249);- «La classificazione non si esegue nei riguardi delle categorie comprendentiunità immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati previstinell'art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, costruiti per le specialiesigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di unadestinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni.Parimenti non si classificano le unità immobiliari che, per la singolarità delleloro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi, quali stazioni perservizi di trasporto terrestri e di navigazione interna, marittimi ed aerei,fortificazioni, fari, fabbricati destinati all'esercizio pubblico del culto,costruzioni mortuarie, e simili.» (d.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142, art. 8);- «Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4,E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobilidestinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usidiversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.»Numero registro generale 4796/2024Numero sezionale 820/2026Numero di raccolta generale 8612/2026Data pubblicazione 07/04/2026(d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 40, conv. in l. 24 novembre2006, n. 286).3.2. In termini generali va, quindi, rilevato che questa Corte ha avuto mododi statuire che gli immobili rientranti nel gruppo E sono indicati in manieraanalitica e specifica, con metodo casistico che non legittima una estensionea tutti gli immobili di rilevanza pubblica (tanto che anche la categoriaresiduale E/9 fa riferimento solo alla «particolarità» della destinazionedell’unità immobiliare, e non menziona affatto il requisito dell’interessegenerale sotteso all’attività svolta; v. Cass., 15 settembre 2008, n. 23608cui adde, ex plurimis, Cass., 13 novembre 2019, n. 29373; Cass., 21febbraio 2019, n. 5070; Cass., 23 maggio 2018, n. 12741; Cass., 9 marzo2017, n. 6067; Cass., 20 gennaio 2017, n. 1442) e che, ai sensi del d.l. n.262 del 2006, art. 2, comma 40, cit., sussiste «una vera e propriaincompatibilità tra classificazione in categoria E, da un lato, e destinazionedell'immobile ad uso commerciale o industriale» (Cass., 17 aprile 2019, n.10674, cit.; Cass., 23 maggio 2018, n. 12741, cit.).Si è, quindi, rimarcato che le unità immobiliari catastalmente censibili nellacategoria E sono connotate da una caratterizzazione tipologico-funzionale,costruttiva e dimensionale tale da renderle sostanzialmente incommerciabilied estranee ad ogni logica commerciale e produttiva e che rimaneirrilevante la destinazione dell’unità immobiliare ad un fine di pubblicointeresse che non esclude lo svolgimento di un’attività secondo parametriessenzialmente imprenditoriali intesi come attitudine alla copertura dei costie del capitale investito con i ricavi conseguiti attraverso l'applicazione ditariffe (v.: in tema di servizio idrico integrato, Cass., 8 febbraio 2022, n.3921; Cass., 2 febbraio 2021, n. 2247; Cass., 4 aprile 2019, n. 9427, conriferimento all’ICI; con riferimento ad aree portuali, Cass., 11 maggio 2022,n. 14931; Cass., 30 dicembre 2019, n. 34657; Cass., 17 aprile 2019, n.10674).Numero registro generale 4796/2024Numero sezionale 820/2026Numero di raccolta generale 8612/2026Data pubblicazione 07/04/2026E le stesse soluzioni fatte proprie dal legislatore, con riferimento alladisciplina catastale delle unità immobiliari (banchine, aree scoperte,infrastrutture stradali e ferroviarie, depositi) funzionali allo svolgimento dioperazioni e servizi portuali (purché oggetto di autorizzazioni rilasciate dallacompetente Autorità di sistema portuale, quanto ai depositi; l. n. 205 del2017, art. 1, commi 578 e ss.), avvalorano le considerazioni sin qui svoltein quanto danno conto della specificità della soluzione perseguita e, dunque,confermano il rilievo secondo il quale le unità immobiliari del gruppo E sonoindicati in maniera analitica e specifica, con metodo casistico che nonlegittima una estensione a tutti gli immobili di rilevanza pubblica.I rilievi sin qui svolti hanno, poi, trovato, un’efficace sintesi ricostruttivanella giurisprudenza della Corte che, con soluzione qui condivisa, ha postoil principio di diritto secondo il quale, in tema di classamento di immobili,«poiché l'attività di gestione del servizio idrico ha natura economica, irelativi impianti industriali di depurazione e smaltimento delle acque refluenon rientrano tra le unità immobiliari catastalmente censibili nella categoriaE, che è propria di quei fabbricati con una caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale tale da renderli sostanzialmenteincommerciabili ed estranei ad ogni logica commerciale e produttiva, marientrano nel gruppo D, tipico delle costruzioni che ospitano processiindustriali e, nel caso di depuratore, nella categoria D/7, senza che ladestinazione a servizio pubblico possa ritenersi incompatibile con la naturaimprenditoriale dell'attività svolta da società a rilevante partecipazionepubblica.» (così le citate Cass., 8 febbraio 2022, n. 3921; Cass., 2 febbraio2021, n. 2247; Cass., 4 aprile 2019, n. 9427).3.3. Come, peraltro, evidenziato da Cass. n. 9427/2019 la normativa disettore (art. 9 comma 10 della l. 36/1994 quindi art. 141 del d.lvo. n152/2006 Codice dell'Ambiente) con riferimento alla gestione del servizioidrico integrato, richiama i principi di efficacia ed economicità.L'inquadramento del servizio idrico nello schema dei servizi rilevanzaNumero registro generale 4796/2024Numero sezionale 820/2026Numero di raccolta generale 8612/2026Data pubblicazione 07/04/2026economica trova conferma nella giurisprudenza di legittimità,amministrativa e costituzionale (cfr. sent. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], sent.Corte Costituzionale nr. 325/2010 e 26/2011, sent. Cassazione 12763 e12769 del 2014). La circolare n. 4 del 2006 chiarisce, al paragrafo 3.1.3.lett. c), che le costruzioni tese ad ospitare impianti industriali mirati altrattamento delle acque reflue sono tipiche di processi industriali ocomunque produttivi e pertanto la categoria da attribuire agli immobili chele ospitano è da individuare nel gruppo D.Sulla base di tali principi questa Corte ritiene che, nel caso di specie,considerate le caratteristiche estrinseche ed intrinseche dell’immobileoggetto di contenzioso, dettagliatamente sviluppate dall’Ufficio in sede direttifica del classamento proposto dalla contribuente e risultanti anche dalprimo censimento al N.C.E.U. come proposte dalla parte, sia dunqueappropriata la classificazione “D/1”, a nulla rilevando la finalità pubblicisticadell'attività di depurazione delle acque, in quanto attività gestita dall’entesecondo criteri essenzialmente imprenditoriali anche nell’individuazione delsistema tariffario, pur tenuto conto delle limitazioni fissate ex lege.Correttamente, quindi, i giudici di appello hanno affermato la correttezzadell'inserimento del depuratore in categoria D/7 (fabbricati costruiti oadattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili didestinazione diversa senza radicali trasformazioni), e non E (immobili adestinazione particolare), indipendentemente dai profili legati allamancanza di un vero e proprio “utile di impresa” da parte della società inquanto ciò che rileva è (come nella specie) lo svolgimento di un’attivitàsecondo parametri tipicamente imprenditoriali intesi come attitudine allacopertura dei costi e del capitale investito con i ricavi conseguiti, attraversol'applicazione di tariffe.4. Con il terzo motivo la ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 primocomma, n. 5 c.p.c., in ragione dell’omesso esame e motivazione su un fattodecisivo oggetto di discussione tra le parti, e cioè che la zona censuariaNumero registro generale 4796/2024Numero sezionale 820/2026Numero di raccolta generale 8612/2026Data pubblicazione 07/04/2026dell’immobile de quo era stata in precedenza la E/9, circostanza nonapprofondita nella motivazione dell’Atto impugnato, nel quale l’Ufficio nonchiariva le (presunte) ragioni (asseritamente) giustificanti il cambio diclassamento.4.1. Il motivo è da ritenere inammissibile e, comunque, privo di fondamentoalcuno come già rilevato nella proposta di definizione accelerata ove si èposto in rilievo che la rettifica di classificazione era adeguatamente motivatae fondata su una diversa imputazione degli elementi tipologici e fattualiesposti in dichiarazione dalla società e, sotto diverso profilo, correttamentefondata sulla natura strettamente tecnico-giuridico e di matrice legale delclassamento rispetto alla quale non potrebbe comunque prevalere lapregressa continuativa classificazione in categoria E, quand’anche maiprima d’ora confutata dall’Amministrazione.4.2. Per altro verso non può non considerarsi che nella specie in alcun modoappare riscontabile il vizio lamentato ai sensi dell’art. 360, primo comman.5., c.p.c., non potendosi certamente configurare la omessa valutazione diun dato deciso, tale non apparendo, per le ragioni sopra esposte, la omessaconsiderazione della zona censuaria dell’immobile de quo, in precedenza E9.5. Il ricorso va, dunque, respinto.5.1. In forza del principio della soccombenza, parte ricorrente deve esserecondannata al rimborso delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.5.2. Essendo la decisione resa in tema di procedimento per la definizioneaccelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamenteinfondati, di cui all'art. 380-bis c.p.c. novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022,con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell’ultimo comma dellanorma citata ed essendo il giudizio definito in piena conformità allaproposta, parte ricorrente deve essere, inoltre, condannata al pagamentodelle ulteriori somme ex art. 96, terzo comma, c.p.c. nonché al pagamentodi una somma in favore della Cassa delle ammende, somme liquidateequitativamente come in dispositivo. Esclusa, come anche haNumero registro generale 4796/2024Numero sezionale 820/2026Numero di raccolta generale 8612/2026Data pubblicazione 07/04/2026opportunamente precisato la Corte (Cass., Sez. U., n. 36069/2023), «unainterpretazione della norma che conduca ad automatismi non in linea conuna lettura costituzionalmente compatibile del nuovo istituto, dovendol’applicazione in concreto delle predette sanzioni rimanere affidata allavalutazione delle caratteristiche del caso di specie», va, peraltro, precisatoche la fattispecie in esame non presenta alcuna peculiarità o ragione disorta, tale da escludere l’applicabilità dalla sopra menzionata previsionelegale. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente a pagare in favoredella parte controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità cheliquida nell'importo di euro 5.500,00, per compensi, oltre spese prenotatea debito. Condanna, altresì, la società ricorrente al pagamento della sommadi euro 4.000,00 in favore della parte controricorrente ex art. 96, terzocomma, c.p.c. e di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della societàricorrente, dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1 — bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, indata 28 gennaio 2026Il Presidente rel.([OSCURATO:PERSONA])
Sentenza Cassazione n. 08612/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris