CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00466/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe,la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza pronunciataa seguito di giudizio abbreviato dal Gup del Tribunale di Trapaniche aveva ritenuto l’odierno ricorrente colpevole del reato di cui all'art. 95 in relazione all'art. 79 d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115 (fatto commesso il 5.5.2022) condannandolo alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 22 0,00 di multa. 2. Avverso detta sentenza l'imputato propone, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione formulando tremotivi con cui deduce : 1) plurime violazioni di legge e vizio di motivazione,con riferimento alla prova dell’elemento soggettivo del reato; 2) violazione di legge e vizio d motivazione quanto al mancato riconoscimento del fatto ex art. 131 bis cod.pen.; 3) violazione di legge , con riferimento al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e al riconoscimento della recidiva. Il ricorso è inammissibile. Ed invero l e censur e relative ai primi due motivi sono riproduttividi profilidi doglianza già adeguatamente vagliat i e disattes i con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditidalla necessaria analisi e critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame hanno dato, infatti, conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, dovendosi richiamare, in relazione alle argomentazioni del ricorrente, il consolidato principio in base al quale, in tema di patrocinio a spese dello Stato, l'errore sulla nozione di reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio non esclude l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002, non trattandosi di errore su legge extrapenale, posto che l'art. 76 del medesimo decreto è espressamente richiamato dalla predetta norma incriminatrice (Sez. 4, n. 14011 del 12/02/2015, Rv. 263013; Sez. 4, n. 418 del 25/11/2021, dep. 2022, Rv. 282560). Ne deriva che alcun rilievo possono assumere i dedotti errori in ordine alle fonti di reddito da tenere presente nella relativa dichiarazione.Inoltre, il fatto di lieve entità è stato negato in ragione dell’entità del reddito non fatto oggetto di comunicazione e determinante ai fini del rispetto del tetto previsto dalla legge. Anche il motivo relativo al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche si risolve in una generica reiterazione di richieste che la Corte d merito ha disatteso con congrua motivazione. Analogo discorsova fatto quanto al motivo che riguarda la mancata concessione dell’attenuantedi cui all’art. 62 n. 4cod.pen. e la ritenuta recidiva, adeguatamente motivate con la non tenuità del danno causato. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è decis