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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 ottobre 2023

Cassazione n. 28514/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24122/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE CATANIA n.10994/2023 depositata il 12/10/2023. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la mancata accettazione del controricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che si deve procedere alla compensazione delle spese processuali in considerazione della sopravvenienza normativa intervenuta; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma,il 05/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24122/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE CATANIA n.10994/2023 depositata il 12/10/2023. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la mancata accettazione del controricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che si deve procedere alla compensazione delle spese processuali in considerazione della sopravvenienza normativa intervenuta; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Compensa le spese processuali. Così deciso in Roma,il 05/
Decreto Cassazione n. 28514/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris