CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 20917/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di Bolognavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere B. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, L. Birritteri, che ha chiestola declaratoria di inammissibilità del ricorso;letta la memoria del difensore, Avv. F. Pirini, che ha concluso chiedendol’estinzione del reato per prescrizione e, in subordine, l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna, decidendo insede di rinvio disposto da questa Corte, sezione Quinta penale, in data 14maggio 2024, con sentenza n. 33659 - 24, ha parzialmente riformato lacondanna, resa in data 14 dicembre 2016, dal Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Forlì, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, in relazione al reatoascrittogli, come già riqualificato il reato di bancarotta fraudolenta documentaledi cui al capo a), nella violazione degli artt. 216, 219, 223, legge fall.,rideterminando la durata delle pene accessorie fallimentari in anni tre, conconferma nel resto della pronuncia.1.1. La sentenza di primo grado aveva condannato D’Alessandro in relazioneal reato di cui al capo a) come riqualificato escludendo quello di bancarottaimpropria da operazioni dolose contestato dal Pubblico ministero all’udienza del 5ottobre 2016, nella qualità di amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. dichiarata fallita il18 ottobre 2014; il Tribunale aveva condannato l’imputato alla pena di anni tredi reclusione, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenuteequivalenti alle circostanze aggravanti e alla recidiva reiterata einfraquinquennale, oltre alle pene accessorie fallimentari per la durata di annidieci.1.2. La prima sentenza di appello, resa in data 14 settembre 2023, avevariformato parzialmente la condanna pronunciata nei confronti dell’imputato,limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari, riducendola ad annitre, con conferma nel resto della pronuncia di primo grado.1.3. La sentenza rescindente ha annullato quest’ultima pronuncia,limitatamente all’elemento soggettivo del reato di bancarotta documentale cd.specifica, dichiarando inammissibile nel resto il ricorso, rinviando, per nuovogiudizio, esclusivamente su tale capo, ad altra sezione della Corte di appello.La pronuncia ha ritenuto il ricorso fondato, con particolare riferimento allecensure relative all'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolentadocumentale, e lo ha accolto nei seguenti termini.Premesso che risulta incontestato il mancato rinvenimento delladocumentazione contabile della società fallita, che non è stata rinvenuta dalcuratore fallimentare, né consegnata dall'imputato agli organi della procedurafallimentare, come sarebbe stato suo specifico dovere, a prescindere da ognisollecitazione in tal senso da parte dei suddetti organi, va osservato che, comeaffermato con costante orientamento dalla giurisprudenza di legittimità, integra ilreato di bancarotta documentale fraudolenta, e non quello di bancarottasemplice, l'omessa tenuta della contabilità interna quando lo scopodell'omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori, impedendo laricostruzione dei fatti gestionali (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 18320 del07/11/2019, Rv. 279179). In una serie di recenti e condivisibili arresti si è,inoltre, precisato, che, in tema di bancarotta fraudolenta documentale,l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolospecifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazionedelle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma dellaloro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in senoall'art. 216, comma primo, lett. b), l. fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di taliscritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, chepresuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenutied esaminati dai predetti organi (cfr. Cass., Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017,Rv. 269904; Cass., Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Rv. 276650; Cass., Sez. 5,n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838). ….. Al riguardo deve osservarsi che glielementi dai quali desumere la sussistenza del dolo specifico nel delitto dibancarotta fraudolenta documentale specifica e del dolo generico nel delitto dibancarotta fraudolenta documentale generica non possono coincidere con lascomparsa dei libri contabili o con la tenuta degli stessi in guisa tale da nonrendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari,che rappresentano semplicemente gli eventi fenomenici, dal cui verificarsidipende l'integrazione dell'elemento oggettivo del reato. Dovendo, piuttosto,consistere in circostanze di fatto ulteriori, in grado di illuminare la ratio deimenzionati eventi alla luce della finalità di procurare a sé o ad altri un ingiustoprofitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori, nel caso della bancarottafraudolenta documentale specifica; della consapevolezza che l'irregolare tenutadella documentazione contabile è in grado di arrecare pregiudizio alle ragioni delceto creditorio, nel caso della bancarotta fraudolenta documentale generica.Appare, pertanto, evidente che tra le suddette circostanze assume un rilievofondamentale la condotta del fallito nel suo concreto rapporto con le vicendeSecondo la sentenza rescindente tale profilo risulta del tutto negletto dallacorte territoriale, che, pur investita specificamente del tema della mancatadimostrazione della sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di bancarottafraudolenta documentale da parte del giudice di primo grado [….], non ha fornitorisposta alcuna sul punto. …. Per tali ragioni la sentenza impugnata va annullatacon rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna, affinché provveda acolmare l'evidenziata lacuna motivazionale, uniformandosi ai principi di diritto inprecedenza indicati (cfr. Cass. n. 33659 cit.).Il ricorso, poi, quanto alle restanti deduzioni devolute con l’impugnazione, èstato dichiarato inammissibile.1.4. La Corte territoriale, dunque, con la sentenza impugnata, resa il 17marzo 2025, all’esito del giudizio di rinvio, ha rideterminato la durata delle peneaccessorie fallimentari e confermato, nel resto, la pronuncia del Tribunale di2. Avverso il provvedimento descritto propone tempestivo ricorso percassazione l’imputato, per il tramite del difensore, Avv. F. Pirini, affidandol’impugnazione a quattro motivi, di seguito riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc. pen.2.1. Con il primo motivo si denuncia vizio di motivazione.La sentenza impugnata ha considerato l’imputato amministratore di diritto,nel 2009, della s.r.l. e ha rilevato che, in tale veste, questi aveva stipulato uncontratto di affitto di azienda in contrasto con l’oggetto sociale. Si tratta dicondotta posta in essere cinque anni prima del fallimento che non può avercagionato il fallimento rilevato che la carica è stata rivestita fino al 1° febbraio2010, né potendosi ritenere che D’Alessandro abbia svolto, successivamente,parere del ricorrente, “caduta” già nel giudizio di primo grado.Rileva sul punto il ricorrente che dalla sentenza di primo grado emergerebbeche non era stata raggiunta la prova dell’emissione di fatture per operazioniinesistenti non essendo noto l’esito dell’avviso di accertamento emesso dagliUffici finanziari.Sotto altro profilo, si sostiene che non è emersa con certezza la posizionedei lavoratori della [OSCURATO:SOCIETA] e se questi, una volta affittata l’azienda alla Kubos.r.l., avessero assunto consapevolezza di essere dipendenti di una diversasocietà. Anzi, uno dei lavoratori aveva dichiarato di essere dipendente dellaProget e di non avere esatta conoscenza della sua posizione lavorativa pressoquesta società. Del resto, a fronte del contratto di appalto stipulato con la Kubos.r.l. poteva capitare che alcuni dipendenti della [OSCURATO:SOCIETA] lavorassero presso icantieri dell’altra ditta, peraltro, senza avere ben chiaro il rapporto formale didipendenza dall’una o dall’altra società.Altro dato che viene valorizzato dal ricorrente è che la società avevapresentato i mod. 770 per gli anni dal 2007 al 2014, quindi non soltanto per glianni 2008 e 2009 in cui D’Alessandro era stato amministratore di diritto. In taleperiodo, la società aveva plurimi dipendenti quindi il dato nulla spiegherebbesotto il profilo dell’elemento soggettivo del dolo specifico del reato di bancarottafraudolenta documentale.Con riferimento agli anni 2008 e 2009, poi, è emerso che, presso lacommercialista della società fino al 2012, era stata rinvenuta documentazionecontabile, fatture emesse in quegli anni, che descrivevano i lavori eseguiti, tipiciper l’oggetto sociale della [OSCURATO:SOCIETA].La sentenza impugnata, nel sostenere che la finalità di D’Alessandroperseguita attraverso la mancata tenuta della contabilità era quella di celareoperazioni di dubbia natura, senza meglio indicarle, dimostra, in definitiva,l’assenza di prova del dolo specifico.Infine, la documentazione reperita viene indicata dai giudici di merito comeplausibilmente legata ad operazioni parzialmente o totalmente inesistenti oppuretese a frodare il fisco, così fondando la prova del dolo su mere supposizioni,peraltro, utilizzando il contenuto di un avviso di accertamento il cui esito non si èmai conosciuto, come riscontrato già con la sentenza di primo grado.2.2. Con il secondo motivo si denuncia manifesta illogicità della motivazione.Le sentenze emesse in sede di merito indicano D’Alessandro come soggettoche non avrebbe risposto alla convocazione del curatore né avrebbe consegnatole scritture contabili. Tale comportamento non può essere contestato aD’Alessandro che non era più amministratore di diritto della società da cinqueanni e non era stato amministratore di fatto, come ipotizzato inizialmentedall'accusa, ma come escluso già dal giudice di primo grado. Sicché il riferimentoall'amministratore riguarda il diverso amministratore di diritto, coimputatogiudicato separatamente.2.3. Con il terzo motivo, si denuncia manifesta e logicità della motivazionein punto rideterminazione della pena accessoria tenuto conto che si tratta didecisione ultronea perché questa era stata irrogata con misura già determinatain modo definitivo ed irrevocabile.2.4. Con il quarto motivo si denuncia manifesta illogicità della motivazionenella parte in cui la sentenza di appello conferma quella di primo grado a frontedi una impugnazione che riguardava la sentenza di secondo grado per cui questadoveva essere confermata.3. [OSCURATO:PERSONA] generale di questa Corte, L. Birritteri, ha fattopervenire memoria con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria diinammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] ha fatto richiesta di trattazione in pubblica udienza partecipata,non accordata per tardività e ha fatto pervenire memoria con la quale haconcluso chiedendo la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione e insubordine l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è infondato.1.1. Il primo motivo è infondato, pur presentando profili di inammissibilità inragione di una disordinata esposizione delle censure.Va premesso che l’oggetto dell’annullamento disposto dalla V sezione diquesta Corte riguarda esclusivamente l’accertamento del dolo specifico richiestoin relazione alla fattispecie incriminatrice di bancarotta documentale ritenutasussistente.In ogni caso, si osserva che quest’ultimo reato ascritto all’imputato, unicosub iudice, non è estinto per prescrizione tenuto conto della data della sentenzadichiarativa di fallimento (18 ottobre 2014), della pena massima prevista per ilreato medesimo e dell’esistenza di plurime cause interruttive del corso dellaprescrizione (sentenza di primo grado del 14 dicembre 2016). Sicché, alla dataodierna, detto termine massimo, al netto della rilevanza della recidiva, calcolatoai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen. (pari ad annidodici e mesi sei) non è decorso.Tanto premesso va osservato che la Corte territoriale ha colmato il deficitmotivazionale rilevato in sede di annullamento con rinvio, esponendocompiutamente gli elementi di fatto dai quali viene desunta la sussistenza deldolo specifico del reato di bancarotta fraudolenta documentale ancora sub iudice,con una motivazione del tutto in linea con la giurisprudenza di legittimità.Invero, per effetto del disposto annullamento per vizio di motivazione, ilgiudice del rinvio è tenuto a riesaminare per intero la regiudicanda con pienipoteri di cognizione, senza la necessità di soffermarsi sui soli punti oggetto dellapronunzia rescindente, rispetto ai quali, tuttavia, ha come limite quello di evitaredi incorrere, nuovamente, nel vizio rilevato, fornendo adeguata motivazione inordine all'iter logico-giuridico seguito (tra le altre, Sez. 5, n. 33847 del19/04/2018, Cesarano, Rv. 273628; Sez. 5, n. 34016 del 22/06/2010, Gambino,Rv. 248413).Va precisato che dalla prima sentenza e da quella impugnata, emerge che lasocietà, dichiarata fallita è nata nel 1997, in data 14 marzo 2008 aveva cambiatodenominazione in [OSCURATO:SOCIETA]., con mutamento dell’oggetto sociale con aggiuntadi alcuni lavori di carpenteria e edilizia, nonché della prestazione di manodoperaper conto terzi. In data 14 luglio 2008 risulta, inoltre, che D’Alessandro era statonominato amministratore di diritto, mantenendo la carica sino al 1° febbraio2010, quando era stato sostituito da [OSCURATO:PERSONA], legalerappresentante che, dalla data del fallimento, non si era presentato agli organifallimentari. Dal 2001 era risultato, ancora, che non venivano presentate ledichiarazioni fiscali e che, dal 2002, non vi era stato il deposito dei bilanci. Lasocietà, infine, era stata dichiarata fallita il 18 ottobre 2014.A p. 3 la sentenza di primo grado evidenzia che era emerso che le scritturenon erano state consegnate al curatore e che l’omissione riguardava tutte lescritture contabili e i libri obbligatori, anche quelli relativi al periodo diamministrazione di D’Alessandro. In questo periodo risultava, ancora, che nonera depositato il bilancio di esercizio relativo al periodo giugno 2008 - giugno2009, che non erano state presentate le dichiarazioni fiscali, relative agli anni2008 e 2009, che non era stato presentato il modello 770 relativo allaretribuzione dei lavoratori.Ciò posto, si rileva che la motivazione della sentenza impugnata risponde inmodo esauriente all’indicazione della sentenza rescindente e, quanto al dolospecifico del reato di bancarotta fraudolenta documentale, afferma che, neglianni di interesse in cui D’Alessandro era stato amministratore di diritto, lasocietà aveva operato. I giudici del rinvio segnalano che, per l'anno 2010,l'Agenzia delle entrate aveva emesso avviso di accertamento dal quale sievinceva che la Progetto immobiliare – così denominata la societàprecedentemente rispetto alla Project - aveva presentato, per gli anni dal 2008fino al 2010, il modello 770 indicante come sostenuto un costo per il lavoro dieuro 133.140,00, rilevando che la società non aveva effettuato alcun versamentoai fini delle imposte dirette e dell'Iva.La motivazione, poi, richiama gli accertamenti della Guardia di finanza del15 aprile 2015, nei quali era stato evidenziato che presso lo studio dellacommercialista della società era stata reperita documentazione contabile dallaquale risultava che D’Alessandro aveva emesso, nel 2008, n. 13 fatture per unimporto pari a euro 500.052,00 comprensivo di Iva e, nel 2009, n. 32 fatture perun importo comprensivo di Iva pari a euro 465.204,00, tutte recanti descrizionidi lavori, nonché con indicazione di un indirizzo di sede difforme da quellorisultante presso la Camera di Commercio. Si precisa, poi, che si trattava difatture emesse nei confronti di un'unica società la Ecost, dichiarata fallita nel2014, società a sua volta risultata sconosciuta.Con espresso riferimento al dolo specifico, il giudice del rinvio ha aggiuntoche la mancata tenuta della contabilità era chiaramente riferita alla volontà dinon rendere palesi una serie di operazioni poste in essere a mezzo della società,in particolare segnalando che erano risultati dichiarati importi riferiti a fatture peroperazioni apparentemente collegate ad intermediazione di manodopera, ma conriferimento a lavori solo genericamente indicati, senza la precisa individuazionedei cantieri. A ciò il giudice del rinvio ha aggiunto che i prestatori di lavoro,indicati come facenti capo alla Project, erano stati rinvenuti in cantieri della Kubos.r.l., con posizioni considerate irregolari da parte dell'Ispettorato del lavoro. Lastessa società, a mezzo della presentazione dei modelli 770, aveva dichiarato diavere plurimi dipendenti in carico, senza precisare tuttavia, in concreto, a qualilavori questi fossero stati destinati e risultando le fatture non precise (lasentenza usa l’aggettivo “fumose”).Ancora, si evidenzia che uno dei lavoratori, asseritamente dipendente dellaProject, neppure era a conoscenza della propria posizione lavorativa e cioè sefosse dipendente di questa società o della [OSCURATO:SOCIETA]. La sentenza impugnata,poi, espone che i militari della Guardia di finanza che avevano condotto leindagini avevano indicato come la documentazione fiscale reperita fosse legataad operazioni risultate parzialmente o totalmente inesistenti.Il cuore argomentativo della decisione va, pertanto, ravvisato,coerentemente con la ricostruzione della sentenza di primo grado, nel senso chele carenze contabili sono funzionalmente correlate ad operazioni opacherealizzate durante la gestione dell’imputato. Del resto, la descrizione contenutanella pronuncia di condanna evidenzia che D’Alessandro era stato amministratoredal 14 luglio 2008 alla data del 11 marzo 2010 e che proprio al 2010 risalival’accertamento svolto dagli Uffici finanziari. Il fallimento sarà dichiarato, poi, suistanza di un dipendente e lo stesso curatore, secondo il primo giudice, avevaipotizzato, vista anche l’assenza di scritture contabili e di interrogatorio nelnuovo legale rappresentante, mai presentatosi agli organi fallimentari, che lasocietà fosse stata utilizzata come scatola vuota da altre società, comunque,operanti nel settore edile che se ne servivano per assunzione di dipendenti e persgravarsi di parte dei ricavi.Si evidenzia, ancora, che il consulente del lavoro incaricato aveva riferito dimod. 770 spediti telematicamente solo per gli anni 2009 e 2010 e aveva espostoche, all’epoca, D’Alessandro non gli aveva consegnato documentazione completae che, quindi, era stato impossibile adempiere agli obblighi fiscali e al depositodei bilanci. A tale complessiva condizione si affianca la vicenda relativa alcontratto di fitto di azienda, risalente all’epoca in cui l’imputato eraamministratore di diritto della s.r.l., riscontrando che in tale qualità questi avevastipulato un contratto di affitto di azienda in contrasto con l’oggetto sociale. Matale condotta non è l’unica esaminata sulla quale i giudici del rinvio hannofondato la motivazione della ritenuta sussistenza del dolo specifico del reatocontestato.Dunque, a fronte della complessiva motivazione svolta in sede di rinvio, irilievi del ricorrente risultano, in parte, versati in fatto, tesi a rivedere fonti diprova, in altra parte assertivi e poco precisi. È vero, poi, che l’epoca delfallimento è successiva alla titolarità in capo all’imputato della rappresentanzalegale dell’ente, ma non si descrive, da parte del ricorrente, alcuna attivitàriferita alla fallita in epoca successiva al cambio di amministratore, anzi, tutte leoperazioni sospette sono correlate dai giudici di merito al periodo dal 2008 al2010 quando amministratore era D’Alessandro.1.2. Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.All’odierno ricorrente non viene contestata la condotta, tipicadell’amministratore di diritto, della mancata presentazione alla curatela, maviene contestato di aver occultato di libri e scritture contabili per tutto il periodoin cui questi aveva formalmente e sostanzialmente rivestito la carica diamministratore di diritto della società poi fallita, onere che ovviamente grava sullegale rappresentante della società.1.3. Il terzo motivo è inammissibile.Il pronunciato annullamento con rinvio ha riguardato la responsabilitàdell’imputato per un capo di imputazione e, conseguentemente, il relativotrattamento sanzionatorio.Una volta confermata la condanna, ivi compresa la misura della pena, èstata correttamente confermata anche la rideterminazione della durata dellepene accessorie fallimentari, così come operata con la prima sentenza di appello,oggetto di annullamento con rinvio (tre anni), tenuto conto che sentenza diprimo grado aveva applicato le pene accessorie fallimentari, quanto alla durata,nella diversa misura di anni dieci.1.4. Il quarto motivo è inammissibile per assoluta infondatezza della tesiprospettata.La pronuncia di annullamento con rinvio riguarda la sentenza di secondogrado in punto affermazione di responsabilità, quanto alla sussistenza del dolodel reato di bancarotta fraudolenta documentale. Sicché, annullata la primapronuncia di secondo grado limitatamente a tale capo e punto, ritenuto, da partedel giudice del rinvio, di confermare l’affermazione di responsabilità per tale capodi imputazione contenuta nella sentenza di primo grado, in modo ineccepibile èstata confermata la condanna pronunciata in quella sede. Del resto, la deduzionesvolta non appare assistita da puntuale indicazione dell’interesse al motivo diricorso.2. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso, il 6 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]