CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 35168/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'AQUI' CATERINA nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; all'esito della trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che ha confermato il decreto in data 22/03/2021 del G.i.p. dello stesso Tribunale, che aveva disposto il sequestro preventivo di una somma di denaro dell'importo pari a C 4.550,00, in relazione al reato di ricettazione. Deduce: 1.1. "Violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 649 e 341 stesso codice e comunque in relazione all'art. 178, lett. b) c.p.p.". Con il primo motivo la ricorrente sostiene che il tribunale avrebbe dovuto annullare il provvedimento impugnato per preclusione processuale determinata dalla circostanza che, con riferimento al medesimo oggetto e in relazione alla medesima imputazione, era stato emesso in precedenza un provvedimento di sequestro probatorio. Secondo la ricorrente non poteva essere superata dalle ragioni a tal fine addotte dal tribunale, che ha posto l'accento sulle diversità della natura e delle finalità del sequestro probatorio e del sequestro preventivo. A sostegno dell'assunto evidenzia che la Guardia di Finanza ha operato un solo sequestro, il 17/3/2021; che tale sequestro il 19/3/2021 veniva convalidato dal PM, che ha ritenuto che la somma di denaro fosse qualificabile come corpo del reato o cosa pertinente il reato; che il Pm, nel provvedimento di convalida, non specificava la finalità del sequestro; che il 19/3/2021 il Pm chiedeva la convalida dello stesso sequestro al G.i.p., qualificandolo come sequestro preventivo. Sulla base di tale sequenza si osserva che «a parere della difesa l'aver il Pm già convalidato il sequestro operato dalla [OSCURATO:PERSONA] impediva allo stesso di richiedere al Gip la convalida dello stesso sequestro. Con la convalida del Pm, il sequestro della Polizia giudiziaria cessa di esistere come titolo, venendo sostituito dal provvedimento adottato dal PM. Ed il G.i.p. non avrebbe potuto convalidare un titolo ormai cessato di efficacia perché sostituito ed incorporato nel provvedimento del Pm». 1.2. "Violazione dell'art. 606, lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 648 c.p. e 321 stesso codice". A tal riguardo la ricorrente premette che il Tribunale, nel valorizzare a fini indiziari gli appunti rinvenuti nell'abitazione dell'indagata, prospetta la possibilità che la stessa D'Aquì potesse avere concorso nel reato presupposto. Deduce, dunque, la fallacia di tale argomentazione, ove si consideri che il sequestro veniva effettuato in relazione al reato di ricettazione e che tale reato non può configurarsi a carico del soggetto che -come nel caso in esame- si ritenga autore del reato presupposto, sia pure a titolo di concorso. 1.3. Violazione dell'art. 606, lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 648 c.p. e 321 stesso codice". In questo caso si denuncia l'apoditticità della motivazione nella parte in cui afferma che la disponibilità di una somma di denaro di importo pari a C 4.550,00 non è compatibile con i redditi del nucleo familiare dell'indagata, in considerazione delle relative esigenze di vita. La difesa rimarca che "secondo il Tribunale non è giustificabile da parte di un nucleo familiare, costituito da sole due persone, e che percepisce nei tre anni precedenti circa ventimila euro l'anno, un risparmio di 130,00 euro al mese in media". Si deduce che il Tribunale è arrivato a tale conclusione senza fare .10s/•,.?\ \ .9 riferimento ad alcuna circostanza concreta e in contrasto con le massime di esperienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, invero, «il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui all'art. 240-bis cod. pen. può essere disposto anche su beni già sottoposti a sequestro probatorio, qualora ricorrano i presupposti di entrambi gli istituti, in quanto diverse sono le finalità dagli stessi perseguite. (In motivazione, la Corte ha chiarito che l'istituto della preclusione procedimentale opera solo quando siano attivate più misure cautelari reali relative allo stesso bene e volte alla salvaguardia della medesima esigenza cautelare)», (Sez. 6 - , Sentenza n. 12544 del 12/02/2020, Muscerino, Rv. 278733 - 01). 2. Il secondo motivo di ricorso è fondato. A tal proposito va premesso e ricordato che il delitto indicato quale reato legittimante il sequestro è la ricettazione. Ciò premesso, deve rilevarsi come il tribunale giustifichi il requisito del fumus commissi delicti osservando che gli appunti rinvenuti nell'abitazione di D'Aquì "sembrano rimandare ad un'attività delittuosa svolta dall'indagata" (usura o esercizio abusivo del credito), cui la somma di denaro costituirebbe il provento. Così argomentando, però, il tribunale sembra indicare la ricorrente quale autrice del delitto presupposto, così risaltando un'evenienza la cui presenza avrebbe l'effetto di escludere il fumus del delitto di ricettazione, visto che per la sua configurazione l'art. 648 cod.pen. richiede espressamente che l'incolpato non abbia partecipato alla commissione del reato presupposto, neanche a titolo di concorso. Il provvedimento è, dunque, affetto da violazione di legge, in quanto sembra confermare la sussistenza del fumus del delitto di ricettazione, pur evocando la possibilità che l'incolpata del delitto di ricettazione sia autrice del reato presupposto. L'ordinanza va, dunque, annullata, con rinvio al Tribunale per nuovo esame sul punto alla luce dei rilievi fin qui esposti. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - Sezione per le misure cautelari reali- per nuovo esame.