CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 marzo 2024
Cassazione n. 16775/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16939/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA], 76 SC.VIII, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA V.LE G. MAZZINI, 123, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso ORDINANZA diCORTE [OSCURATO:PERSONA] n. 7203/2024depositata il 18/03/2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con ordinanza n. 7203 del 2024 questa Corte ha cassato con rinvio la sentenza 25.3.22 con la quale la corte d’appello di Roma aveva confermato la sentenza di rigetto della domanda del lavoratori di cui in epigrafe volta a far accertare l’inquadramento superiore nel contratto collettivo terziario e, con conseguente condanna al pagamento delle relative differenze retributive. In particolare, la corte ha ritenuto già accertato che l’attività di impresa era unica ed ha affermato che il datore di lavoro non iscritto alle organizzazioni sindacali era vincolato al contratto collettivo del settore terziario sulla base dell’applicazione fatta nei confronti degli assunti in precedenza rispetto ai ricorrenti, che a tale contratto avevano aderito nel momento in cui ne avevano chiesto l’applicazione con la domanda giudiziale. Avverso tale sentenza ricorre per revocazione il datore per un motivo, poi ulteriormente illustrato da memoria, cui resistono con controricorso i lavoratori. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Con unico motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta la mancata considerazione di vari documenti prodotti (e trascritti nel corpo del ricorso) che dimostrerebbero l’applicabilità nel caso di un diverso contratto collettivo rispetto a quello invocato dai lavoratori. Il motivo è inammissibile, in quanto non vi è errore revocatorio. Non vi è infatti alcun errore di percezione. Né risponde al vero che la Corte non abbia considerato i documenti prodotti dalla parte: al contrario, ne ha implicitamente ritenuto l’irrilevanza, al pari delle deduzioni difensive dell’odierna società ricorrente e ciò per la ragione che il datore di lavoro deve applicare a tutti i propri dipendenti un solo contratto collettivo, già di fatto recepito, quando unica sia l’attività di impresa (questione controversa e discussa dalle parti nei vari gradi di giudizio e su cui anche questa S.C. ha pronunciato); sempre questa S.C. ha espressamente escluso che i documenti prodotti potessero consentire a Risorse per [OSCURATO:SOCIETA]. l’applicazione - nei confronti dei soli firmatari di detti documenti - di un diverso contratto collettivo. Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 6.000,00 per compensi professionali ed euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali al 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis de