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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 settembre 2026

Cassazione n. 25267/2026

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pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Cecchetti;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 258/2024depositata il 01/08/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2202/2025Numero sezionale 3451/2026Numero di raccolta generale 25267/2026Data pubblicazione 14/09/20261.

Con ricorso depositato il 13 aprile 2021, [OSCURATO:PERSONA],premesso di aver ricoperto l'incarico di direzione medica del presidioospedaliero unificato di Camerino dall'aprile 2009 al maggio 2017,incarico che a suo dire ricomprendeva più strutture complesse, ha agitodavanti al Tribunale di Macerata per sentir condannare l'ASUR RegioneMarche al pagamento in proprio favore delle differenze retributivematurate, quantificate in euro 117.911,22 lordi.[OSCURATO:PERSONA] ha integralmente accolto la domanda econdannato l'azienda resistente al pagamento della somma richiestadalla lavoratrice, oltre accessori e spese.Avverso la sentenza di primo grado, ha proposto appello la AST diAncona, sul presupposto di essere subentrata alla ASUR Marche, inforza dell’art. 42, comma 9, della legge Regione Marche n. 19 del 2022.La Corte d’appello di Ancona, con la sentenza n. 258/2024, pubblicatail 1° agosto 2024, ha accolto l’appello della AST di Ancona e, in totaleriforma della decisione di primo grado, ha rigettato l’originariadomanda della Faccenda.3.

Per la cassazione della sentenza di secondo grado, ricorre laL’AST di Ancona resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza e delprocedimento per violazione degli artt. 75, 81 e 100 c.p.c., inconseguenza della errata interpretazione dell’art. 42, comma 9, dellal.r.

Marche n. 19 del 2022, nella parte in cui disciplina la successionenei rapporti della disciolta ASUR Marche.Sostiene la ricorrente che non tutti i rapporti processuali della ASURMarche, pendenti alla data del 1° gennaio 2023, sarebbero statiNumero registro generale 2202/2025Numero sezionale 3451/2026Numero di raccolta generale 25267/2026Data pubblicazione 14/09/2026trasferiti alla AST Ancona, ma solo quelli attinenti all’ambito territorialein precedenza riguardante l’area cd. vasta di Ancona.Gli altri contenziosi, tra cui quello della ricorrente, facente capo all’exarea vasta di Macerata, sarebbero stati trasferiti alle AST di volta involta competenti.Ne scaturirebbe il difetto di legittimazione dell’AST Ancona e l’erroneitàdella sentenza impugnata, nella parte in cui tale legittimazione hainvece affermato.2.

Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art.4, comma 9, del d.lgs. n. 502 del 1992 e dell’art. 39, comma 9, delCCNL 8 giugno 2000, per avere erroneamente interpretato le normeche disciplinano la figura del dirigente di presidio ospedaliero e i suoicompiti.3.

Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 24 deld.lgs. n. 29 del 1993, per avere erroneamente interpretato le normeche disciplinano l'attribuzione del trattamento economico di posizione inrelazione alla graduazione delle funzioni dirigenziali da parte dellesingole aziende sanitarie.4.

Con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fattodecisivo oggetto di discussione tra le parti, costituito dal fatto che ilprofilo professionale ricoperto dalla Faccenda era stato specificamenteprevisto nella dotazione organica dell'Azienda.5. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, in relazione al primo motivo, sia opportunol’approfondimento delle questioni che esso pone in pubblica udienza,quale momento privilegiato del giudizio di cassazione nel quale devonoessere assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e direttaNumero registro generale 2202/2025Numero sezionale 3451/2026Numero di raccolta generale 25267/2026Data pubblicazione 14/09/2026interlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M., le decisioni conpeculiare rilievo in diritto (fra molte, Cass. n. 6274 del 2023).

P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo perché ne sia fissata latrattazione in pubblica udienza.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della Sezione Lavoro del10 settembre 2026.La Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Cecchetti;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 258/2024depositata il 01/08/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2202/2025Numero sezionale 3451/2026Numero di raccolta generale 25267/2026Data pubblicazione 14/09/20261. Con ricorso depositato il 13 aprile 2021, [OSCURATO:PERSONA],premesso di aver ricoperto l'incarico di direzione medica del presidioospedaliero unificato di Camerino dall'aprile 2009 al maggio 2017,incarico che a suo dire ricomprendeva più strutture complesse, ha agitodavanti al Tribunale di Macerata per sentir condannare l'ASUR RegioneMarche al pagamento in proprio favore delle differenze retributivematurate, quantificate in euro 117.911,22 lordi.[OSCURATO:PERSONA] ha integralmente accolto la domanda econdannato l'azienda resistente al pagamento della somma richiestadalla lavoratrice, oltre accessori e spese.Avverso la sentenza di primo grado, ha proposto appello la AST diAncona, sul presupposto di essere subentrata alla ASUR Marche, inforza dell’art. 42, comma 9, della legge Regione Marche n. 19 del 2022.La Corte d’appello di Ancona, con la sentenza n. 258/2024, pubblicatail 1° agosto 2024, ha accolto l’appello della AST di Ancona e, in totaleriforma della decisione di primo grado, ha rigettato l’originariadomanda della Faccenda.3. Per la cassazione della sentenza di secondo grado, ricorre laL’AST di Ancona resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza e delprocedimento per violazione degli artt. 75, 81 e 100 c.p.c., inconseguenza della errata interpretazione dell’art. 42, comma 9, dellal.r. Marche n. 19 del 2022, nella parte in cui disciplina la successionenei rapporti della disciolta ASUR Marche.Sostiene la ricorrente che non tutti i rapporti processuali della ASURMarche, pendenti alla data del 1° gennaio 2023, sarebbero statiNumero registro generale 2202/2025Numero sezionale 3451/2026Numero di raccolta generale 25267/2026Data pubblicazione 14/09/2026trasferiti alla AST Ancona, ma solo quelli attinenti all’ambito territorialein precedenza riguardante l’area cd. vasta di Ancona.Gli altri contenziosi, tra cui quello della ricorrente, facente capo all’exarea vasta di Macerata, sarebbero stati trasferiti alle AST di volta involta competenti.Ne scaturirebbe il difetto di legittimazione dell’AST Ancona e l’erroneitàdella sentenza impugnata, nella parte in cui tale legittimazione hainvece affermato.2. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art.4, comma 9, del d.lgs. n. 502 del 1992 e dell’art. 39, comma 9, delCCNL 8 giugno 2000, per avere erroneamente interpretato le normeche disciplinano la figura del dirigente di presidio ospedaliero e i suoicompiti.3. Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 24 deld.lgs. n. 29 del 1993, per avere erroneamente interpretato le normeche disciplinano l'attribuzione del trattamento economico di posizione inrelazione alla graduazione delle funzioni dirigenziali da parte dellesingole aziende sanitarie.4. Con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fattodecisivo oggetto di discussione tra le parti, costituito dal fatto che ilprofilo professionale ricoperto dalla Faccenda era stato specificamenteprevisto nella dotazione organica dell'Azienda.5. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, in relazione al primo motivo, sia opportunol’approfondimento delle questioni che esso pone in pubblica udienza,quale momento privilegiato del giudizio di cassazione nel quale devonoessere assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e direttaNumero registro generale 2202/2025Numero sezionale 3451/2026Numero di raccolta generale 25267/2026Data pubblicazione 14/09/2026interlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M., le decisioni conpeculiare rilievo in diritto (fra molte, Cass. n. 6274 del 2023). P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo perché ne sia fissata latrattazione in pubblica udienza.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della Sezione Lavoro del10 settembre 2026.La Presidente([OSCURATO:PERSONA])
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