CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 27 ottobre 2022
Cassazione n. 43483/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2018 del GIP TRIBUNALE di CREMONAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Francesca [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Cremona ha applicato a ANDRINI Nicola una pena su richiesta per più condotte rilevanti ai sensi dell'art. 73 c. 4, d. P.R. n. 309/1990, disponendo in dispositivo, tra l'altro, il divieto di espatrio e il ritiro della patente di guida per anni due, ai sensi dell'art. 85, stesso d.P.R. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato con difensore, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto mancanza della motivazione con riferimento alla disposta applicazione delle pene accessorie discrezionali del divieto di espatrio e del ritiro della patente di guida, neppure previste in misura predeterminata dal legislatore e, quindi, rimesse alla discrezionalità del giudice, il quale è tenuto a motivarne sia l'applicazione, che la quantificazione. Nella specie, il Tribunale di Cremona si è limitato a disporle entrambe solo nella parte dispositiva della sentenza impugnata. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Francesca [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo l'annullamento limitatamente alle pene accessorie. Considerato in diritto 1. Il ricorso va accolto. 2. Il ricorso è intanto ammissibile. Questa Corte ha definitivamente chiarito che la sentenza di patteggiamento con la quale sia stata applicata una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, c. 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21368 del 26/9/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348; sez. 3, n. 4252 del 15/1/2019, Caruso, Rv. 274946, in cui si è precisato che, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, c. 2-bis, cod. proc. pen., ad opera del cit. art. 1, c. 50, legge n. 103/2017, è ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l'applicazione della confisca, essendo la stessa un'ipotesi di "illegalità della misura di sicurezza", rilevante come "violazione di legge" ai sensi dell'art. 111, c. 7, Cost.). Lo stesso principio è stato affermato anche in relazione alle sanzioni amministrative accessorie (Sez. U, n. 21369 del 26/9/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349). 3. In ipotesi di patteggiamento, infatti, pur essendo le statuizioni inerenti alle pene accessorie e alle misure di sicurezza fuori dalla disponibilità delle parti, il giudice - nel disporre una di tali misure, nel caso in cui l'applicazione sia facoltativa — deve esplicitare le ragioni per cui ritiene sussistenti i presupposti per adottarla. In particolare, ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero ai sensi dell'art. 86, d.P.R. n. 309/90 per la avvenuta commissione di reati in materia di stupefacenti, è necessario non solo il previo accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale del condannato, in conformità all'art. 8 CEDU in relazione all'art. 117 Cost., ma anche l'esame comparativo della condizione familiare dell'imputato, ove ritualmente prospettata, con gli altri criteri di valutazione indicati dall'art. 133 cod. pen., in una prospettiva di bilanciamento tra interesse generale alla sicurezza sociale e interesse del singolo alla vita familiare (sez. 4 n. 52137 del 17/10/2017, Talbi, Rv. 271257; n. 50379 del 25/11/2014, Xhaferri, Rv. 261378; sez. F. n. 35432 del 14/8/2013, Weng, v. 255815). Nel caso in esame, correttamente il ricorrente ha rilevato la carenza grafica della motivazione sulle ragioni per le quali il giudice ha ritenuto di applicare le misure di cui all'art. 85 cit., rilevandosi che l'onere motivazionale si estende anche alla loro misura. In tal modo, la violazione dell'obbligo delineato da tale disposizione va ricondotta ai casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 448, c. 2-bis, cod. proc. pen. e comporta l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente a tale punto, onde consentire al giudice di merito di operare detta valutazione, trattandosi di accertamento che va svolto in sede di cognizione e solo successivamente in sede di esecuzione (sez. 4, n. 13599 del 26/2/2019, Attash, Rv. 276255). Il principio è stato richiamato in successive pronunce, sia pur con riferimento alla misura di sicurezza di cui all'art. 86 stesso d.P.R., essendosi precisato che, in tal caso, non opera l'art. 619 cod. proc. pen. (sez. F., n. 34978 del 13/8/2015. Totili, Rv. 264576; sez. 3 n. 30493 del 24/6/2015, PG, Taulla, Rv. 264804; n. 19530 del 4/2/2015, Rahmoune, Rv. 263637; sez. 4 n. 24427 del 20/4/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273743). 4. La sentenza deve, pertanto, essere annullata, limitatamente al divieto di espatrio e al ritiro della patente di guida, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Cremona, in diversa composizione. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al divieto di espatrio e al ritiro della patente di guida e rinvia al Tribunale di Cremona in diversa composizione per nuovo giudizio sul punto. Deciso il 27 ottobre 2022. Il consigliere estensore Il pre