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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 07650/2026

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 7650/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 26/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* DE * Presidente * n. sez. 185/2026* * CC 21/01/2026* * Relatore * 31184/2025* DI *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * nato a * ITALIA il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso il decreto del 14/07/2025 della Corte d appello di Catanzaroudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * il quale ha conclusochiedendo il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.Con decreto del 14 luglio 2025 la Corte di appello di Catanzaro rigettava l appelloproposto da * * avverso il decreto del Tribunale di Catanzaro dell 8 luglio 2024applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza conobbligo di soggiorno per la durata di anni due.* che la documentazione prodotta dall appellante non consentiva di evincereun apprezzabile fumus di fondatezza della dedotta incapacità processuale cui farconseguire la sospensione del procedimento in quanto l unica certificazione depositatacostituita dal provvedimento di * dell 11.3.2024 attestava uno stato di «agitazionepsicomotoria in psicosi cronica delirante e in etilismo cronico» la certificazione e laprescrizione di farmaci del * dell * di * 3.10.2024 non contenevanodiagnosi e il provvedimento di riconoscimento di invalidità civile del 10.10.2024 attestava unostato di handicap non meglio precisato elementi non sufficienti a dimostrare il fumus dellostato di totale e irreversibile incapacità che potrebbe giustificare la perizia richiesta e cheparrebbe comunque contrastante con l attuale stato detentivo del ricorrente.* altresì che doveva ritenersi infondato il motivo di appello relativo allaindeterminatezza del provvedimento nell individuazione dei luoghi frequentati dalle personeoffese rispetto ai quali è stato imposto al ricorrente il divieto di avvicinamento trattandosi diluoghi individuati con sufficiente precisione attraverso il riferimento a luoghi correlati allestabili esigenze abitative e di lavoro delle persone offese.2.Avverso il decreto della Corte di appello di Catanzaro propone ricorso per cassazionela difesa dell odierno ricorrente articolando due motivi di ricorso che ai sensi dell art. 173disp. att. cod. proc. pen. si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione.Con il primo motivo si lamenta che la Corte territoriale abbia del tutto omesso dimotivare sulla richiesta di acquisizione della cartella clinica del detenuto presso la casacircondariale ove è ristretto nonché della cartella clinica presente presso l * civile* di Cosenza ove il ricorrente è stato ricoverato per il * per verificare le attualicondizioni di salute eventualmente anche mediante * Si assume inoltre che la Cortenel valutare insussistente il fumus della dedotta incapacità abbia effettuato una valutazionetecnica di natura medico scientifica che può essere solo demandata ad una valutazioneperitale.Con il secondo motivo formulato ai sensi dell art. 606 lett. b c ed e cod. proc. pen.lamenta che sia il giudice di primo grado sia la Corte di appello abbiano omesso diindividuare con precisione i luoghi abitualmente frequentati dalle persone offese dai quali ilricorrente deve tenersi distante almeno 500 mt. in tal modo non conformando la misuraapplicata alle regole di esigibilità della condotta e di conoscibilità delle prescrizioni e violandoi principi di adeguatezza e proporzionalità delle prescrizioni.* chiedendo l annullamento del ricorso.3.[OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Haosservato quanto al primo motivo che la Corte nel valutare gli elementi probatori in atticome insufficienti a fondare la richiesta di perizia ha esplicitato in modo adeguato la ratiodella decisione.

Quanto al secondo motivo ha ritenuto di condividere quanto osservato nelprovvedimento impugnato in ordine al fatto che i luoghi correlati alle stabili esigenzelavorative e abitative sono conosciuti o agevolmente conoscibili sicché non era ravvisabile ladenunciata indeterminatezza del provvedimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato.2.Preliminarmente deve osservarsi che pacifica è l applicazione al procedimento diprevenzione di cui al d.gs. n. 159 del 2011 della disciplina codicistica relativa alla capacitàdell imputato di seguire in modo cosciente il processo.Come affermato dalla Corte costituzionale benché il procedimento di prevenzione siacaratterizzato da «profonde differenze» rispetto al processo penale che consentono allegislatore un ampio spazio di diversificazione della disciplina Corte * n. 321 del 2004n. 106 del 2015 tuttavia «quando viene in gioco il bene supremo della libertà dellapersona suscettibile di essere pesantemente inciso da una misura di prevenzionepersonale neppure le spiccate peculiarità del procedimento di prevenzione consentono cheesso sia sottratto al patrimonio comune delle garanzie normative essenziali correlate allediverse caratteristiche procedimentali sentenze n. 306 del 1997 n. 77 del 1995 n. 160 del1982 e n. 76 del 1970 ordinanza n. 7 del 1998 se del caso anche attraverso l applicazionedelle regole relative al processo penale sentenza n. 53 del 1968 in seguito sentenza n.306 del 1997 .

È quanto deve accadere ... per l applicazione della misura di prevenzionepersonale tenuto conto che il bene sul quale essa opera ha «una propria e particolarerilevanza costituzionale» sentenza n. 53 del 1968 in seguito sentenza n. 306 del 1997 .

Èperciò necessario che l esercizio del diritto di difesa e di autodifesa da parte del propostosia «consapevole e attivo» sentenza n. 39 del 2004 cosa che non potrebbe accadere sefosse possibile procedere nonostante lo stato di incapacità.

In questo caso ... adeguataper quanto qui rileva appare la disciplina recata dagli artt. 70 e seguenti cod. proc. pen.» Corte * n. 208 del 2017 .3.Nel caso in esame la Corte territoriale ha ritenuto che la documentazione prodottadalla parte appellante anche in ottemperanza all ordinanza emessa in corso diprocedimento non fornisse elementi sufficienti a ritenere sussistente un fumus della dedottaincapacità sì da rendere necessario un approfondimento peritale non evincendosi dalcompendio documentale uno “stato di totale e irreversibile incapacità” ritenuto contrastanteanche con l attuale stato detentivo.La decisione si presta ad una prima censura in quanto subordina l espletamento di unaperizia al fumus di “stato di totale e irreversibile incapacità” mentre ciò che rileva ai fini dellasospensione del procedimento è quello “stato mentale” che impedisce la coscientepartecipazione al processo.

La Corte * con sentenza n. 39 del 2004 ha chiaritoche «la garanzia costituzionale del diritto di difesa comporta la necessità che l imputato sia ingrado non solo di essere fisicamente presente se lo ritiene al processo ma anche dipartecipare in modo consapevole e attivo alla vicenda processuale ovviamente con lemodalità consentite dalla sua complessiva personalità interloquendo con gli altri soggetti delprocesso medesimo allo scopo di esercitare l autodifesa e di comunicare con il propriodifensore quindi anche con la possibilità di esprimersi essendo percepito e compreso cfr.sentenza n. 341 del 1999 .» Come sottolineato dalla Corte costituzionale con la menzionatasentenza « ... il sistema normativo è chiaramente volto a prevedere la sospensione ognivolta che lo stato mentale dell imputato ne impedisca la cosciente partecipazione alprocesso. * che non può intendersi limitata alla consapevolezza dell imputatocirca ciò che accade intorno a lui ma necessariamente comprende anche la sua possibilitàdi essere parte attiva nella vicenda e di esprimersi esercitando il suo diritto di autodifesa.* significa che quando non solo una malattia definibile in senso clinico come psichica maanche qualunque altro stato di infermità renda non sufficienti o non utilizzabili le facoltàmentali coscienza pensiero percezione espressione dell imputato in modo tale daimpedirne una effettiva partecipazione nel senso ampio che si è detto al processo questonon può svolgersi.

Alla verifica di tale situazione è diretto l accertamento peritale sulle cuirisultanze si esercita il controllo del giudice ispirato ai principi ora enunciati.»* Corte conformemente ha affermato che « ... fondamentale e indefettibilepresupposto per l instaurazione del rapporto processuale è che esso faccia capo ad unsoggetto capace di partecipazione cosciente al processo in grado di esercitare quellapossibilità di autodifesa che è garanzia del “giusto processo” presidiato dall art. 24 della* * 5 n. 48832 del 15/11/2023 * 1 n. 1381 del 06/03/1995 * 201279 .* sussista incapacità rilevante ai fini della sospensione del procedimento non èquindi richiesto uno “stato di totale e irreversibile incapacità” bensì uno stato che sia pureparzialmente e temporaneamente privi l imputato di quelle capacità necessarie ad esercitarel autodifesa e quindi di comprendere la contestazione le opzioni processuali leconseguenze delle stesse di partecipare in modo attivo alla propria difesa fornendoargomenti a utili alla propria posizione.Ebbene alla luce dei principi enunciati la decisione si rivela assunta in violazione dilegge in quanto presuppone un concetto di incapacità diverso da quello rilevante ai fini dellasospensione del procedimento in base alla giurisprudenza di questa *4.Il ricorso risulta fondato anche sotto un ulteriore profilo.

Come già in precedenzaevidenziato l art. 70 cod. proc. pen. delinea un sistema che è volto a contemperarel esigenza di accertamento della capacità dell imputato con quella di evitare inutili stasi etecniche dilatorie e a tal fine stabilisce che il giudice debba disporre perizia “se occorre”.La discrezionalità attribuita al giudice è quindi “vincolata” egli potrà non disporre periziaqualora ritenga dimostrata la capacità processuale dell imputato * 4 n. 13293 del09/03/2023 * 284560 oppure quando ritenga dimostrata “aliunde” la sua incapacità *6 n. 31662 del 26/02/2008 * 241105 mentre non potrà esimersi dall accertamento oveegli non disponga di argomenti positivi per affermare la capacità o per negarla.

A fronte di undubbio ovvero del “fumus” di incapacità egli quindi non può negare l indagine peritale oaltro accertamento idoneo se non fornendo idonea e convincente motivazione * 2 n.33098 del19/04/2019 * 276983 .

«Dunque e conclusivamente l espressione «seoccorre» contenuta nel primo comma dell art. 70 cod. proc. pen. segnala la necessità diperizia tutte le volte in cui l incapacità processuale non sia già dimostrata da altri elementi eperò di tale incapacità sussista il fumus» * 5 n. 48832 del 15/11/2023 * 285648 .5.Nel caso in esame la Corte di appello di Catanzaro non ha motivato in ordine alleragioni per le quali ha ritenuto il proposto capace di seguire in modo cosciente econsapevole il processo nell accezione prima indicata né ha ritenuto di avere motivi perritenerlo certamente “incapace” e ciononostante ha respinto sia la richiesta di perizia sia diacquisizione di ulteriore documentazione non chiarendo inoltre le ragioni per le quali lacertificazione che prospetta una sofferenza psichica «agitazione psicomotoria in psicosicronica delirante e in etilismo cronico» non integri il fumus di incapacità che avrebbe potutoindurre ad un approfondimento istruttorio.6.Alla luce delle motivazioni esposte deve disporsi l annullamento del decretoimpugnato con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Catanzaro affinchèrispettoso dei principi esposti proceda a nuovo esame.

L accoglimento del primo motivo diricorso rende superfluo l esame del secondo.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 7650/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 26/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* DE * Presidente * n. sez. 185/2026* * CC 21/01/2026* * Relatore * 31184/2025* DI *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * nato a * ITALIA il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso il decreto del 14/07/2025 della Corte d appello di Catanzaroudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * il quale ha conclusochiedendo il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.Con decreto del 14 luglio 2025 la Corte di appello di Catanzaro rigettava l appelloproposto da * * avverso il decreto del Tribunale di Catanzaro dell 8 luglio 2024applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza conobbligo di soggiorno per la durata di anni due.* che la documentazione prodotta dall appellante non consentiva di evincereun apprezzabile fumus di fondatezza della dedotta incapacità processuale cui farconseguire la sospensione del procedimento in quanto l unica certificazione depositatacostituita dal provvedimento di * dell 11.3.2024 attestava uno stato di «agitazionepsicomotoria in psicosi cronica delirante e in etilismo cronico» la certificazione e laprescrizione di farmaci del * dell * di * 3.10.2024 non contenevanodiagnosi e il provvedimento di riconoscimento di invalidità civile del 10.10.2024 attestava unostato di handicap non meglio precisato elementi non sufficienti a dimostrare il fumus dellostato di totale e irreversibile incapacità che potrebbe giustificare la perizia richiesta e cheparrebbe comunque contrastante con l attuale stato detentivo del ricorrente.* altresì che doveva ritenersi infondato il motivo di appello relativo allaindeterminatezza del provvedimento nell individuazione dei luoghi frequentati dalle personeoffese rispetto ai quali è stato imposto al ricorrente il divieto di avvicinamento trattandosi diluoghi individuati con sufficiente precisione attraverso il riferimento a luoghi correlati allestabili esigenze abitative e di lavoro delle persone offese.2.Avverso il decreto della Corte di appello di Catanzaro propone ricorso per cassazionela difesa dell odierno ricorrente articolando due motivi di ricorso che ai sensi dell art. 173disp. att. cod. proc. pen. si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione.Con il primo motivo si lamenta che la Corte territoriale abbia del tutto omesso dimotivare sulla richiesta di acquisizione della cartella clinica del detenuto presso la casacircondariale ove è ristretto nonché della cartella clinica presente presso l * civile* di Cosenza ove il ricorrente è stato ricoverato per il * per verificare le attualicondizioni di salute eventualmente anche mediante * Si assume inoltre che la Cortenel valutare insussistente il fumus della dedotta incapacità abbia effettuato una valutazionetecnica di natura medico scientifica che può essere solo demandata ad una valutazioneperitale.Con il secondo motivo formulato ai sensi dell art. 606 lett. b c ed e cod. proc. pen.lamenta che sia il giudice di primo grado sia la Corte di appello abbiano omesso diindividuare con precisione i luoghi abitualmente frequentati dalle persone offese dai quali ilricorrente deve tenersi distante almeno 500 mt. in tal modo non conformando la misuraapplicata alle regole di esigibilità della condotta e di conoscibilità delle prescrizioni e violandoi principi di adeguatezza e proporzionalità delle prescrizioni.* chiedendo l annullamento del ricorso.3.[OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Haosservato quanto al primo motivo che la Corte nel valutare gli elementi probatori in atticome insufficienti a fondare la richiesta di perizia ha esplicitato in modo adeguato la ratiodella decisione.

Quanto al secondo motivo ha ritenuto di condividere quanto osservato nelprovvedimento impugnato in ordine al fatto che i luoghi correlati alle stabili esigenzelavorative e abitative sono conosciuti o agevolmente conoscibili sicché non era ravvisabile ladenunciata indeterminatezza del provvedimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato.2.Preliminarmente deve osservarsi che pacifica è l applicazione al procedimento diprevenzione di cui al d.gs. n. 159 del 2011 della disciplina codicistica relativa alla capacitàdell imputato di seguire in modo cosciente il processo.Come affermato dalla Corte costituzionale benché il procedimento di prevenzione siacaratterizzato da «profonde differenze» rispetto al processo penale che consentono allegislatore un ampio spazio di diversificazione della disciplina Corte * n. 321 del 2004n. 106 del 2015 tuttavia «quando viene in gioco il bene supremo della libertà dellapersona suscettibile di essere pesantemente inciso da una misura di prevenzionepersonale neppure le spiccate peculiarità del procedimento di prevenzione consentono cheesso sia sottratto al patrimonio comune delle garanzie normative essenziali correlate allediverse caratteristiche procedimentali sentenze n. 306 del 1997 n. 77 del 1995 n. 160 del1982 e n. 76 del 1970 ordinanza n. 7 del 1998 se del caso anche attraverso l applicazionedelle regole relative al processo penale sentenza n. 53 del 1968 in seguito sentenza n.306 del 1997 .

È quanto deve accadere ... per l applicazione della misura di prevenzionepersonale tenuto conto che il bene sul quale essa opera ha «una propria e particolarerilevanza costituzionale» sentenza n. 53 del 1968 in seguito sentenza n. 306 del 1997 .

Èperciò necessario che l esercizio del diritto di difesa e di autodifesa da parte del propostosia «consapevole e attivo» sentenza n. 39 del 2004 cosa che non potrebbe accadere sefosse possibile procedere nonostante lo stato di incapacità.

In questo caso ... adeguataper quanto qui rileva appare la disciplina recata dagli artt. 70 e seguenti cod. proc. pen.» Corte * n. 208 del 2017 .3.Nel caso in esame la Corte territoriale ha ritenuto che la documentazione prodottadalla parte appellante anche in ottemperanza all ordinanza emessa in corso diprocedimento non fornisse elementi sufficienti a ritenere sussistente un fumus della dedottaincapacità sì da rendere necessario un approfondimento peritale non evincendosi dalcompendio documentale uno “stato di totale e irreversibile incapacità” ritenuto contrastanteanche con l attuale stato detentivo.La decisione si presta ad una prima censura in quanto subordina l espletamento di unaperizia al fumus di “stato di totale e irreversibile incapacità” mentre ciò che rileva ai fini dellasospensione del procedimento è quello “stato mentale” che impedisce la coscientepartecipazione al processo.

La Corte * con sentenza n. 39 del 2004 ha chiaritoche «la garanzia costituzionale del diritto di difesa comporta la necessità che l imputato sia ingrado non solo di essere fisicamente presente se lo ritiene al processo ma anche dipartecipare in modo consapevole e attivo alla vicenda processuale ovviamente con lemodalità consentite dalla sua complessiva personalità interloquendo con gli altri soggetti delprocesso medesimo allo scopo di esercitare l autodifesa e di comunicare con il propriodifensore quindi anche con la possibilità di esprimersi essendo percepito e compreso cfr.sentenza n. 341 del 1999 .» Come sottolineato dalla Corte costituzionale con la menzionatasentenza « ... il sistema normativo è chiaramente volto a prevedere la sospensione ognivolta che lo stato mentale dell imputato ne impedisca la cosciente partecipazione alprocesso. * che non può intendersi limitata alla consapevolezza dell imputatocirca ciò che accade intorno a lui ma necessariamente comprende anche la sua possibilitàdi essere parte attiva nella vicenda e di esprimersi esercitando il suo diritto di autodifesa.* significa che quando non solo una malattia definibile in senso clinico come psichica maanche qualunque altro stato di infermità renda non sufficienti o non utilizzabili le facoltàmentali coscienza pensiero percezione espressione dell imputato in modo tale daimpedirne una effettiva partecipazione nel senso ampio che si è detto al processo questonon può svolgersi.

Alla verifica di tale situazione è diretto l accertamento peritale sulle cuirisultanze si esercita il controllo del giudice ispirato ai principi ora enunciati.»* Corte conformemente ha affermato che « ... fondamentale e indefettibilepresupposto per l instaurazione del rapporto processuale è che esso faccia capo ad unsoggetto capace di partecipazione cosciente al processo in grado di esercitare quellapossibilità di autodifesa che è garanzia del “giusto processo” presidiato dall art. 24 della* * 5 n. 48832 del 15/11/2023 * 1 n. 1381 del 06/03/1995 * 201279 .* sussista incapacità rilevante ai fini della sospensione del procedimento non èquindi richiesto uno “stato di totale e irreversibile incapacità” bensì uno stato che sia pureparzialmente e temporaneamente privi l imputato di quelle capacità necessarie ad esercitarel autodifesa e quindi di comprendere la contestazione le opzioni processuali leconseguenze delle stesse di partecipare in modo attivo alla propria difesa fornendoargomenti a utili alla propria posizione.Ebbene alla luce dei principi enunciati la decisione si rivela assunta in violazione dilegge in quanto presuppone un concetto di incapacità diverso da quello rilevante ai fini dellasospensione del procedimento in base alla giurisprudenza di questa *4.Il ricorso risulta fondato anche sotto un ulteriore profilo.

Come già in precedenzaevidenziato l art. 70 cod. proc. pen. delinea un sistema che è volto a contemperarel esigenza di accertamento della capacità dell imputato con quella di evitare inutili stasi etecniche dilatorie e a tal fine stabilisce che il giudice debba disporre perizia “se occorre”.La discrezionalità attribuita al giudice è quindi “vincolata” egli potrà non disporre periziaqualora ritenga dimostrata la capacità processuale dell imputato * 4 n. 13293 del09/03/2023 * 284560 oppure quando ritenga dimostrata “aliunde” la sua incapacità *6 n. 31662 del 26/02/2008 * 241105 mentre non potrà esimersi dall accertamento oveegli non disponga di argomenti positivi per affermare la capacità o per negarla.

A fronte di undubbio ovvero del “fumus” di incapacità egli quindi non può negare l indagine peritale oaltro accertamento idoneo se non fornendo idonea e convincente motivazione * 2 n.33098 del19/04/2019 * 276983 .

«Dunque e conclusivamente l espressione «seoccorre» contenuta nel primo comma dell art. 70 cod. proc. pen. segnala la necessità diperizia tutte le volte in cui l incapacità processuale non sia già dimostrata da altri elementi eperò di tale incapacità sussista il fumus» * 5 n. 48832 del 15/11/2023 * 285648 .5.Nel caso in esame la Corte di appello di Catanzaro non ha motivato in ordine alleragioni per le quali ha ritenuto il proposto capace di seguire in modo cosciente econsapevole il processo nell accezione prima indicata né ha ritenuto di avere motivi perritenerlo certamente “incapace” e ciononostante ha respinto sia la richiesta di perizia sia diacquisizione di ulteriore documentazione non chiarendo inoltre le ragioni per le quali lacertificazione che prospetta una sofferenza psichica «agitazione psicomotoria in psicosicronica delirante e in etilismo cronico» non integri il fumus di incapacità che avrebbe potutoindurre ad un approfondimento istruttorio.6.Alla luce delle motivazioni esposte deve disporsi l annullamento del decretoimpugnato con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Catanzaro affinchèrispettoso dei principi esposti proceda a nuovo esame.

L accoglimento del primo motivo diricorso rende superfluo l esame del secondo. *Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo esame alla Corte d appello diCatanzaroCosì è deciso 21/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * DE *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo esame alla Corte d appello diCatanzaroCosì è deciso 21/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * DE *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 7650/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 26/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* DE * Presidente * n. sez. 185/2026* * CC 21/01/2026* * Relatore * 31184/2025* DI *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * nato a * ITALIA il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso il decreto del 14/07/2025 della Corte d appello di Catanzaroudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * il quale ha conclusochiedendo il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.Con decreto del 14 luglio 2025 la Corte di appello di Catanzaro rigettava l appelloproposto da * * avverso il decreto del Tribunale di Catanzaro dell 8 luglio 2024applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza conobbligo di soggiorno per la durata di anni due.* che la documentazione prodotta dall appellante non consentiva di evincereun apprezzabile fumus di fondatezza della dedotta incapacità processuale cui farconseguire la sospensione del procedimento in quanto l unica certificazione depositatacostituita dal provvedimento di * dell 11.3.2024 attestava uno stato di «agitazionepsicomotoria in psicosi cronica delirante e in etilismo cronico» la certificazione e laprescrizione di farmaci del * dell * di * 3.10.2024 non contenevanodiagnosi e il provvedimento di riconoscimento di invalidità civile del 10.10.2024 attestava unostato di handicap non meglio precisato elementi non sufficienti a dimostrare il fumus dellostato di totale e irreversibile incapacità che potrebbe giustificare la perizia richiesta e cheparrebbe comunque contrastante con l attuale stato detentivo del ricorrente.* altresì che doveva ritenersi infondato il motivo di appello relativo allaindeterminatezza del provvedimento nell individuazione dei luoghi frequentati dalle personeoffese rispetto ai quali è stato imposto al ricorrente il divieto di avvicinamento trattandosi diluoghi individuati con sufficiente precisione attraverso il riferimento a luoghi correlati allestabili esigenze abitative e di lavoro delle persone offese.2.Avverso il decreto della Corte di appello di Catanzaro propone ricorso per cassazionela difesa dell odierno ricorrente articolando due motivi di ricorso che ai sensi dell art. 173disp. att. cod. proc. pen. si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione.Con il primo motivo si lamenta che la Corte territoriale abbia del tutto omesso dimotivare sulla richiesta di acquisizione della cartella clinica del detenuto presso la casacircondariale ove è ristretto nonché della cartella clinica presente presso l * civile* di Cosenza ove il ricorrente è stato ricoverato per il * per verificare le attualicondizioni di salute eventualmente anche mediante * Si assume inoltre che la Cortenel valutare insussistente il fumus della dedotta incapacità abbia effettuato una valutazionetecnica di natura medico scientifica che può essere solo demandata ad una valutazioneperitale.Con il secondo motivo formulato ai sensi dell art. 606 lett. b c ed e cod. proc. pen.lamenta che sia il giudice di primo grado sia la Corte di appello abbiano omesso diindividuare con precisione i luoghi abitualmente frequentati dalle persone offese dai quali ilricorrente deve tenersi distante almeno 500 mt. in tal modo non conformando la misuraapplicata alle regole di esigibilità della condotta e di conoscibilità delle prescrizioni e violandoi principi di adeguatezza e proporzionalità delle prescrizioni.* chiedendo l annullamento del ricorso.3.[OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Haosservato quanto al primo motivo che la Corte nel valutare gli elementi probatori in atticome insufficienti a fondare la richiesta di perizia ha esplicitato in modo adeguato la ratiodella decisione. Quanto al secondo motivo ha ritenuto di condividere quanto osservato nelprovvedimento impugnato in ordine al fatto che i luoghi correlati alle stabili esigenzelavorative e abitative sono conosciuti o agevolmente conoscibili sicché non era ravvisabile ladenunciata indeterminatezza del provvedimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato.2.Preliminarmente deve osservarsi che pacifica è l applicazione al procedimento diprevenzione di cui al d.gs. n. 159 del 2011 della disciplina codicistica relativa alla capacitàdell imputato di seguire in modo cosciente il processo.Come affermato dalla Corte costituzionale benché il procedimento di prevenzione siacaratterizzato da «profonde differenze» rispetto al processo penale che consentono allegislatore un ampio spazio di diversificazione della disciplina Corte * n. 321 del 2004n. 106 del 2015 tuttavia «quando viene in gioco il bene supremo della libertà dellapersona suscettibile di essere pesantemente inciso da una misura di prevenzionepersonale neppure le spiccate peculiarità del procedimento di prevenzione consentono cheesso sia sottratto al patrimonio comune delle garanzie normative essenziali correlate allediverse caratteristiche procedimentali sentenze n. 306 del 1997 n. 77 del 1995 n. 160 del1982 e n. 76 del 1970 ordinanza n. 7 del 1998 se del caso anche attraverso l applicazionedelle regole relative al processo penale sentenza n. 53 del 1968 in seguito sentenza n.306 del 1997 . È quanto deve accadere ... per l applicazione della misura di prevenzionepersonale tenuto conto che il bene sul quale essa opera ha «una propria e particolarerilevanza costituzionale» sentenza n. 53 del 1968 in seguito sentenza n. 306 del 1997 . Èperciò necessario che l esercizio del diritto di difesa e di autodifesa da parte del propostosia «consapevole e attivo» sentenza n. 39 del 2004 cosa che non potrebbe accadere sefosse possibile procedere nonostante lo stato di incapacità. In questo caso ... adeguataper quanto qui rileva appare la disciplina recata dagli artt. 70 e seguenti cod. proc. pen.» Corte * n. 208 del 2017 .3.Nel caso in esame la Corte territoriale ha ritenuto che la documentazione prodottadalla parte appellante anche in ottemperanza all ordinanza emessa in corso diprocedimento non fornisse elementi sufficienti a ritenere sussistente un fumus della dedottaincapacità sì da rendere necessario un approfondimento peritale non evincendosi dalcompendio documentale uno “stato di totale e irreversibile incapacità” ritenuto contrastanteanche con l attuale stato detentivo.La decisione si presta ad una prima censura in quanto subordina l espletamento di unaperizia al fumus di “stato di totale e irreversibile incapacità” mentre ciò che rileva ai fini dellasospensione del procedimento è quello “stato mentale” che impedisce la coscientepartecipazione al processo. La Corte * con sentenza n. 39 del 2004 ha chiaritoche «la garanzia costituzionale del diritto di difesa comporta la necessità che l imputato sia ingrado non solo di essere fisicamente presente se lo ritiene al processo ma anche dipartecipare in modo consapevole e attivo alla vicenda processuale ovviamente con lemodalità consentite dalla sua complessiva personalità interloquendo con gli altri soggetti delprocesso medesimo allo scopo di esercitare l autodifesa e di comunicare con il propriodifensore quindi anche con la possibilità di esprimersi essendo percepito e compreso cfr.sentenza n. 341 del 1999 .» Come sottolineato dalla Corte costituzionale con la menzionatasentenza « ... il sistema normativo è chiaramente volto a prevedere la sospensione ognivolta che lo stato mentale dell imputato ne impedisca la cosciente partecipazione alprocesso. * che non può intendersi limitata alla consapevolezza dell imputatocirca ciò che accade intorno a lui ma necessariamente comprende anche la sua possibilitàdi essere parte attiva nella vicenda e di esprimersi esercitando il suo diritto di autodifesa.* significa che quando non solo una malattia definibile in senso clinico come psichica maanche qualunque altro stato di infermità renda non sufficienti o non utilizzabili le facoltàmentali coscienza pensiero percezione espressione dell imputato in modo tale daimpedirne una effettiva partecipazione nel senso ampio che si è detto al processo questonon può svolgersi. Alla verifica di tale situazione è diretto l accertamento peritale sulle cuirisultanze si esercita il controllo del giudice ispirato ai principi ora enunciati.»* Corte conformemente ha affermato che « ... fondamentale e indefettibilepresupposto per l instaurazione del rapporto processuale è che esso faccia capo ad unsoggetto capace di partecipazione cosciente al processo in grado di esercitare quellapossibilità di autodifesa che è garanzia del “giusto processo” presidiato dall art. 24 della* * 5 n. 48832 del 15/11/2023 * 1 n. 1381 del 06/03/1995 * 201279 .* sussista incapacità rilevante ai fini della sospensione del procedimento non èquindi richiesto uno “stato di totale e irreversibile incapacità” bensì uno stato che sia pureparzialmente e temporaneamente privi l imputato di quelle capacità necessarie ad esercitarel autodifesa e quindi di comprendere la contestazione le opzioni processuali leconseguenze delle stesse di partecipare in modo attivo alla propria difesa fornendoargomenti a utili alla propria posizione.Ebbene alla luce dei principi enunciati la decisione si rivela assunta in violazione dilegge in quanto presuppone un concetto di incapacità diverso da quello rilevante ai fini dellasospensione del procedimento in base alla giurisprudenza di questa *4.Il ricorso risulta fondato anche sotto un ulteriore profilo. Come già in precedenzaevidenziato l art. 70 cod. proc. pen. delinea un sistema che è volto a contemperarel esigenza di accertamento della capacità dell imputato con quella di evitare inutili stasi etecniche dilatorie e a tal fine stabilisce che il giudice debba disporre perizia “se occorre”.La discrezionalità attribuita al giudice è quindi “vincolata” egli potrà non disporre periziaqualora ritenga dimostrata la capacità processuale dell imputato * 4 n. 13293 del09/03/2023 * 284560 oppure quando ritenga dimostrata “aliunde” la sua incapacità *6 n. 31662 del 26/02/2008 * 241105 mentre non potrà esimersi dall accertamento oveegli non disponga di argomenti positivi per affermare la capacità o per negarla. A fronte di undubbio ovvero del “fumus” di incapacità egli quindi non può negare l indagine peritale oaltro accertamento idoneo se non fornendo idonea e convincente motivazione * 2 n.33098 del19/04/2019 * 276983 . «Dunque e conclusivamente l espressione «seoccorre» contenuta nel primo comma dell art. 70 cod. proc. pen. segnala la necessità diperizia tutte le volte in cui l incapacità processuale non sia già dimostrata da altri elementi eperò di tale incapacità sussista il fumus» * 5 n. 48832 del 15/11/2023 * 285648 .5.Nel caso in esame la Corte di appello di Catanzaro non ha motivato in ordine alleragioni per le quali ha ritenuto il proposto capace di seguire in modo cosciente econsapevole il processo nell accezione prima indicata né ha ritenuto di avere motivi perritenerlo certamente “incapace” e ciononostante ha respinto sia la richiesta di perizia sia diacquisizione di ulteriore documentazione non chiarendo inoltre le ragioni per le quali lacertificazione che prospetta una sofferenza psichica «agitazione psicomotoria in psicosicronica delirante e in etilismo cronico» non integri il fumus di incapacità che avrebbe potutoindurre ad un approfondimento istruttorio.6.Alla luce delle motivazioni esposte deve disporsi l annullamento del decretoimpugnato con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Catanzaro affinchèrispettoso dei principi esposti proceda a nuovo esame. L accoglimento del primo motivo diricorso rende superfluo l esame del secondo.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 7650/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 26/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* DE * Presidente * n. sez. 185/2026* * CC 21/01/2026* * Relatore * 31184/2025* DI *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * nato a * ITALIA il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso il decreto del 14/07/2025 della Corte d appello di Catanzaroudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * il quale ha conclusochiedendo il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.Con decreto del 14 luglio 2025 la Corte di appello di Catanzaro rigettava l appelloproposto da * * avverso il decreto del Tribunale di Catanzaro dell 8 luglio 2024applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza conobbligo di soggiorno per la durata di anni due.* che la documentazione prodotta dall appellante non consentiva di evincereun apprezzabile fumus di fondatezza della dedotta incapacità processuale cui farconseguire la sospensione del procedimento in quanto l unica certificazione depositatacostituita dal provvedimento di * dell 11.3.2024 attestava uno stato di «agitazionepsicomotoria in psicosi cronica delirante e in etilismo cronico» la certificazione e laprescrizione di farmaci del * dell * di * 3.10.2024 non contenevanodiagnosi e il provvedimento di riconoscimento di invalidità civile del 10.10.2024 attestava unostato di handicap non meglio precisato elementi non sufficienti a dimostrare il fumus dellostato di totale e irreversibile incapacità che potrebbe giustificare la perizia richiesta e cheparrebbe comunque contrastante con l attuale stato detentivo del ricorrente.* altresì che doveva ritenersi infondato il motivo di appello relativo allaindeterminatezza del provvedimento nell individuazione dei luoghi frequentati dalle personeoffese rispetto ai quali è stato imposto al ricorrente il divieto di avvicinamento trattandosi diluoghi individuati con sufficiente precisione attraverso il riferimento a luoghi correlati allestabili esigenze abitative e di lavoro delle persone offese.2.Avverso il decreto della Corte di appello di Catanzaro propone ricorso per cassazionela difesa dell odierno ricorrente articolando due motivi di ricorso che ai sensi dell art. 173disp. att. cod. proc. pen. si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione.Con il primo motivo si lamenta che la Corte territoriale abbia del tutto omesso dimotivare sulla richiesta di acquisizione della cartella clinica del detenuto presso la casacircondariale ove è ristretto nonché della cartella clinica presente presso l * civile* di Cosenza ove il ricorrente è stato ricoverato per il * per verificare le attualicondizioni di salute eventualmente anche mediante * Si assume inoltre che la Cortenel valutare insussistente il fumus della dedotta incapacità abbia effettuato una valutazionetecnica di natura medico scientifica che può essere solo demandata ad una valutazioneperitale.Con il secondo motivo formulato ai sensi dell art. 606 lett. b c ed e cod. proc. pen.lamenta che sia il giudice di primo grado sia la Corte di appello abbiano omesso diindividuare con precisione i luoghi abitualmente frequentati dalle persone offese dai quali ilricorrente deve tenersi distante almeno 500 mt. in tal modo non conformando la misuraapplicata alle regole di esigibilità della condotta e di conoscibilità delle prescrizioni e violandoi principi di adeguatezza e proporzionalità delle prescrizioni.* chiedendo l annullamento del ricorso.3.[OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Haosservato quanto al primo motivo che la Corte nel valutare gli elementi probatori in atticome insufficienti a fondare la richiesta di perizia ha esplicitato in modo adeguato la ratiodella decisione. Quanto al secondo motivo ha ritenuto di condividere quanto osservato nelprovvedimento impugnato in ordine al fatto che i luoghi correlati alle stabili esigenzelavorative e abitative sono conosciuti o agevolmente conoscibili sicché non era ravvisabile ladenunciata indeterminatezza del provvedimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato.2.Preliminarmente deve osservarsi che pacifica è l applicazione al procedimento diprevenzione di cui al d.gs. n. 159 del 2011 della disciplina codicistica relativa alla capacitàdell imputato di seguire in modo cosciente il processo.Come affermato dalla Corte costituzionale benché il procedimento di prevenzione siacaratterizzato da «profonde differenze» rispetto al processo penale che consentono allegislatore un ampio spazio di diversificazione della disciplina Corte * n. 321 del 2004n. 106 del 2015 tuttavia «quando viene in gioco il bene supremo della libertà dellapersona suscettibile di essere pesantemente inciso da una misura di prevenzionepersonale neppure le spiccate peculiarità del procedimento di prevenzione consentono cheesso sia sottratto al patrimonio comune delle garanzie normative essenziali correlate allediverse caratteristiche procedimentali sentenze n. 306 del 1997 n. 77 del 1995 n. 160 del1982 e n. 76 del 1970 ordinanza n. 7 del 1998 se del caso anche attraverso l applicazionedelle regole relative al processo penale sentenza n. 53 del 1968 in seguito sentenza n.306 del 1997 . È quanto deve accadere ... per l applicazione della misura di prevenzionepersonale tenuto conto che il bene sul quale essa opera ha «una propria e particolarerilevanza costituzionale» sentenza n. 53 del 1968 in seguito sentenza n. 306 del 1997 . Èperciò necessario che l esercizio del diritto di difesa e di autodifesa da parte del propostosia «consapevole e attivo» sentenza n. 39 del 2004 cosa che non potrebbe accadere sefosse possibile procedere nonostante lo stato di incapacità. In questo caso ... adeguataper quanto qui rileva appare la disciplina recata dagli artt. 70 e seguenti cod. proc. pen.» Corte * n. 208 del 2017 .3.Nel caso in esame la Corte territoriale ha ritenuto che la documentazione prodottadalla parte appellante anche in ottemperanza all ordinanza emessa in corso diprocedimento non fornisse elementi sufficienti a ritenere sussistente un fumus della dedottaincapacità sì da rendere necessario un approfondimento peritale non evincendosi dalcompendio documentale uno “stato di totale e irreversibile incapacità” ritenuto contrastanteanche con l attuale stato detentivo.La decisione si presta ad una prima censura in quanto subordina l espletamento di unaperizia al fumus di “stato di totale e irreversibile incapacità” mentre ciò che rileva ai fini dellasospensione del procedimento è quello “stato mentale” che impedisce la coscientepartecipazione al processo. La Corte * con sentenza n. 39 del 2004 ha chiaritoche «la garanzia costituzionale del diritto di difesa comporta la necessità che l imputato sia ingrado non solo di essere fisicamente presente se lo ritiene al processo ma anche dipartecipare in modo consapevole e attivo alla vicenda processuale ovviamente con lemodalità consentite dalla sua complessiva personalità interloquendo con gli altri soggetti delprocesso medesimo allo scopo di esercitare l autodifesa e di comunicare con il propriodifensore quindi anche con la possibilità di esprimersi essendo percepito e compreso cfr.sentenza n. 341 del 1999 .» Come sottolineato dalla Corte costituzionale con la menzionatasentenza « ... il sistema normativo è chiaramente volto a prevedere la sospensione ognivolta che lo stato mentale dell imputato ne impedisca la cosciente partecipazione alprocesso. * che non può intendersi limitata alla consapevolezza dell imputatocirca ciò che accade intorno a lui ma necessariamente comprende anche la sua possibilitàdi essere parte attiva nella vicenda e di esprimersi esercitando il suo diritto di autodifesa.* significa che quando non solo una malattia definibile in senso clinico come psichica maanche qualunque altro stato di infermità renda non sufficienti o non utilizzabili le facoltàmentali coscienza pensiero percezione espressione dell imputato in modo tale daimpedirne una effettiva partecipazione nel senso ampio che si è detto al processo questonon può svolgersi. Alla verifica di tale situazione è diretto l accertamento peritale sulle cuirisultanze si esercita il controllo del giudice ispirato ai principi ora enunciati.»* Corte conformemente ha affermato che « ... fondamentale e indefettibilepresupposto per l instaurazione del rapporto processuale è che esso faccia capo ad unsoggetto capace di partecipazione cosciente al processo in grado di esercitare quellapossibilità di autodifesa che è garanzia del “giusto processo” presidiato dall art. 24 della* * 5 n. 48832 del 15/11/2023 * 1 n. 1381 del 06/03/1995 * 201279 .* sussista incapacità rilevante ai fini della sospensione del procedimento non èquindi richiesto uno “stato di totale e irreversibile incapacità” bensì uno stato che sia pureparzialmente e temporaneamente privi l imputato di quelle capacità necessarie ad esercitarel autodifesa e quindi di comprendere la contestazione le opzioni processuali leconseguenze delle stesse di partecipare in modo attivo alla propria difesa fornendoargomenti a utili alla propria posizione.Ebbene alla luce dei principi enunciati la decisione si rivela assunta in violazione dilegge in quanto presuppone un concetto di incapacità diverso da quello rilevante ai fini dellasospensione del procedimento in base alla giurisprudenza di questa *4.Il ricorso risulta fondato anche sotto un ulteriore profilo. Come già in precedenzaevidenziato l art. 70 cod. proc. pen. delinea un sistema che è volto a contemperarel esigenza di accertamento della capacità dell imputato con quella di evitare inutili stasi etecniche dilatorie e a tal fine stabilisce che il giudice debba disporre perizia “se occorre”.La discrezionalità attribuita al giudice è quindi “vincolata” egli potrà non disporre periziaqualora ritenga dimostrata la capacità processuale dell imputato * 4 n. 13293 del09/03/2023 * 284560 oppure quando ritenga dimostrata “aliunde” la sua incapacità *6 n. 31662 del 26/02/2008 * 241105 mentre non potrà esimersi dall accertamento oveegli non disponga di argomenti positivi per affermare la capacità o per negarla. A fronte di undubbio ovvero del “fumus” di incapacità egli quindi non può negare l indagine peritale oaltro accertamento idoneo se non fornendo idonea e convincente motivazione * 2 n.33098 del19/04/2019 * 276983 . «Dunque e conclusivamente l espressione «seoccorre» contenuta nel primo comma dell art. 70 cod. proc. pen. segnala la necessità diperizia tutte le volte in cui l incapacità processuale non sia già dimostrata da altri elementi eperò di tale incapacità sussista il fumus» * 5 n. 48832 del 15/11/2023 * 285648 .5.Nel caso in esame la Corte di appello di Catanzaro non ha motivato in ordine alleragioni per le quali ha ritenuto il proposto capace di seguire in modo cosciente econsapevole il processo nell accezione prima indicata né ha ritenuto di avere motivi perritenerlo certamente “incapace” e ciononostante ha respinto sia la richiesta di perizia sia diacquisizione di ulteriore documentazione non chiarendo inoltre le ragioni per le quali lacertificazione che prospetta una sofferenza psichica «agitazione psicomotoria in psicosicronica delirante e in etilismo cronico» non integri il fumus di incapacità che avrebbe potutoindurre ad un approfondimento istruttorio.6.Alla luce delle motivazioni esposte deve disporsi l annullamento del decretoimpugnato con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Catanzaro affinchèrispettoso dei principi esposti proceda a nuovo esame. L accoglimento del primo motivo diricorso rende superfluo l esame del secondo. *Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo esame alla Corte d appello diCatanzaroCosì è deciso 21/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * DE *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo esame alla Corte d appello diCatanzaroCosì è deciso 21/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * DE *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *
Decreto Cassazione n. 07650/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris